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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 02/10/1981, n. 546

Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 1981, n. 272.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 1-bis

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 7-bis

 

Art. 7-ter

 

Art. 8

 

Art. 8-bis

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 15-bis

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. All'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «del codice civile» sono aggiunte le parole «con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti».

 

2. Alla tariffa A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la nota 10-bis è sostituita dalla seguente:

" omissis "

 

3. Le banche accettanti operano, all'atto del pagamento, una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 6, comma 4, della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se i titoli sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917 del 1986;

c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso (1).

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(1) Comma prima modificato dall'art. 1, della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692 e poi così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

 

4. Le operazioni relative alla emissione, compresa l'accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

 

Art. 1-bis

 

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli articoli 3 ed 8 sono così modificati:

" Art. 3 - Riscossione mediante versamenti diretti

1. Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;

4) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti; 5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

2. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari;

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;

h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

Art. 8 - Termini per il versamento diretto

1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;

2) (numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.);

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e);

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d);

4) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2 .Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.

3 .Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro."

 

Art. 2

 

 

1. L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di L. 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

 

2. Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in L. 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

 

3. Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

 

4. L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari di cui ai precedenti commi è stabilito in L. 500 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 3

 

 

1. Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'art. 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

 

2. All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

 

3. Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

 

Art. 4

 

 

1. Le marche per cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

 

Art. 5

 

 

1. La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in L. 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'art. 19 della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 500.

 

Art. 6

 

 

1. La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a L. 300.

 

Art. 7

 

 

1. Alla Tariffa allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il n. 20-bis e così modificato:

" omissis "

 

Art. 7-bis

 

 

1. All'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

" a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella seguente misura:

1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento"(1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 7-ter

 

 

1. (Articolo abrogato dall'art. 13, L. 29 gennaio 1986, n. 25.)

 

Art. 8

 

 

1. Le misure dell'imposta stabilite dall'art. 7 della tariffa, parte I, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 1 della tabella allegata alla L. 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

 

Art. 8-bis

 

 

1. Alla Legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2 è così modificato:

" 2. Le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.";

b) all'articolo 2 il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4°, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

" Art. 3 - 1. Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo precedente, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva."

 

Art. 9

 

 

1. Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1° febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;

2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;

3) tratturi e trazzere;

4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed agricoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;

5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;

6) pertinenze di bonifica;

7) (Numero soppresso dall'art. 1, legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692);

8) riserve demaniali di pesca e di caccia;

9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;

10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo art. 15.

 

2. I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

 

3. Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della L. 10 dicembre 1973, n. 814.

 

3-bis. Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della L. 11 febbraio 1971, n. 11 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 10

 

 

1. I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione euro 33,05 ridotto a euro 16,53 se con obbligo di restituire le colature e residui d'acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro euro 0,33;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili euro 66,11;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura euro 129,11, ridotto a euro 64,56 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua (1);

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta euro 5,42.

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(1) Lettera così modificata dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

 

3. Gli importi per canoni non possono essere inferiori a euro 2,58 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a euro 15,49 annue per le altre utilizzazioni.

 

4. Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

 

Art. 11

 

 

1. I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a euro 0,41 per ogni metro cubo di materiale estratto.

 

Art. 12

 

 

1. I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a euro 5,16.

 

2. Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 1 della L. 31 luglio 1956, n. 1016.

 

Art. 13

 

 

1. I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni di acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

 

2. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a euro 2,58 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a euro 15,49 annue per le altre utilizzazioni.

 

Art. 14

 

 

1. I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della L. 21 dicembre 1961, n. 1501 sono aumentati di otto volte (1).

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(1) Per l'ulteriore aumento dei canoni, vedasi l'art. 7, D.M. 2 marzo 1998, n. 258 (in G.U. - sg.- 3 agosto 1998, n. 179).

 

2. I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in euro 0,66 ed in euro 1,65 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonché in euro 0,01 ed in euro 0,02 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

3. L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a euro 5,16 ed a euro 25,82.

 

Art. 15

 

 

1. Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella L. 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'art. 2 della L. 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in L. 240 ed in L. 400 per metro quadrato e per anno.

 

1-bis. Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della L. 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della L. 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 15-bis

 

 

1. Le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata (1).

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 16

 

 

1. I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.

 

1-bis. I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 17

 

 

1. Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 10, nell'art. 11 e nel secondo comma dell'art. 16, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ancorché già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981 (1).

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(1) Così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692.

 

Art. 18

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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