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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 27/04/1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 1990, n. 99.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

 

 

1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettere b) e c) del comma 1 sono così modificate:

"b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c)gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria."

All'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia."

All'articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4-bis dell'articolo 28."

All'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) del comma 1 è sostituita della seguente:

"a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate."

All'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 2 e 3 sono così modificati:

"2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi.

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati."

All'articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 3 e 8 sono così modificati:

"3. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.

All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 5 è così modificato:

"5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi."

All'articolo 53 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è così modificato:

"2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa."

All'articolo 54 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è così modificato:

"1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa."

 

2. All'articolo 11-bis del Decreto Legge 14 marzo 1988, n. 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare."

 

3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, né recupero delle maggiori imposte.

 

4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.

 

5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993 (1). Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per la attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto (2).

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(1)Periodo così sostituito dall'art. 70, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(2)Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

6. (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165).

 

7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento e Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 2

 

 

1. All'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la seguente:

"c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa."

All'articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è così modificato:

"1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione."

All'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è così modificato:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato."

All'articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente:

"Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione può essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695."

 

 

2. Le disposizioni introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto delle lettere d) ed e) del comma 1, si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 1987.

 

3. Gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'inventario redatto o vidimato ai sensi dell'articolo 2217 del codice civile relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1988 si considerano, per detto periodo di imposta, relativi all'impresa purché indicati nell'inventario relativo al periodo di imposta in corso nell'anno 1989 o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 dello stesso testo unico, nel registro dei beni ammortizzabili; non si fa luogo a rimborso delle imposte dovute in conseguenza della diversa qualificazione degli immobili per il periodo di imposta 1988.

 

4. I soggetti indicati nell'articolo 51, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività di allevamento, sono obbligati a tenere anche le scritture contabili previste dall'articolo 18-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

5. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1990, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

 

6. Ai conferimenti di aziende agricole in società costituite o da costituire, eseguiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1991, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

 

6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi che le spese ed i componenti negativi sono imputati al conto dei profitti e delle perdite se e nella misura in cui siano stati annotati nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite, indipendentemente dalla specifica evidenza in tale documento, fermo restando il disposto degli articoli 3, secondo comma, penultimo periodo, e 5, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Salvo che il fatto non costituisca violazione punita in misura più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione al codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 48, secondo comma, del predetto decreto aumentata della metà (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

Art. 3

 

 

1. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

"d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile;

d-ter) omissis."

Inoltre il comma 4 è così modificato:

"4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma."

 

2. (Comma abrogato dall'art. 4-ter, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 4-ter, comma 4, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.)

 

4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.

 

5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

 

6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.

 

7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

 

8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

9. La disposizione prevista dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

10. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.

 

11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 8, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al numero 6) dell'articolo 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.

 

12. All'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sarà considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalità sopra citate."

 

13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.

 

13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

13-ter. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229).

 

13-quater. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229).

 

13-quinquies. (Comma abrogato dall'art. 23, L. 29 luglio 2003, n. 229).

 

Art. 4

 

 

1. All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione."

All'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

3. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17.

4. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.

5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.

6. Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti."

All'articolo 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi dall'uno al quattro sono sostituiti dai seguenti:

"1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

4. Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio."

 

Art. 5

 

 

1. All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire; un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è altresì riservata comunque alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica."

All'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'atto di appello proposto dall'ufficio tributario, se l'ammontare dei tributi, dei maggiori tributi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie non supera complessivamente lire cinque milioni, deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale territorialmente competente. La disposizione non si applica quando l'atto di appello è proposto dall'intendente di finanza."

All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, i commi 1 e 3 sono così modificati:

"1. Il presidente della commissione centrale assegna il ricorso ad una della sezioni salvo che, essendosi verificato contrasto giurisprudenziale fra le sezioni, ritenga di assegnarlo alle sezioni unite ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte.

3. Il presidente della commissione, per i ricorsi assegnati alle sezioni unite, o il presidente della sezione, nomina il relatore e fissa la data per la decisione. La data è comunicata alle parti, almeno sessanta giorni prima, a cura della segreteria; si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 19."

All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, il comma 1 è così modificato:

"1. Il presidente della commissione tributaria provvede ad assegnare il ricorso ad una sezione, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento del ricorso stesso ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte."

All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione."

 

2. (Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

 

3. (Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).

 

4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.

 

5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.

 

7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.

 

8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.

 

9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.

 

10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.

 

11. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

 

Art. 6

 

 

1. Al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in locali aperti al pubblico o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate." (1);

b) nel comma 9 dell'articolo 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso del potere per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni.".

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(1) Modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».

 

3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

 

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.

 

6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

 

6-bis. (Sostituisce l'art. 69, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ora abrogato).

 

7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

 

Art. 7

 

 

1. Con effetto dall'anno 1990, le aliquote di importo fisso dei tributi e i tributi in misura fissa i cui importi sono stati stabiliti in data anteriore al 30 settembre 1989 possono essere adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre successivo alla data in cui gli importi e le misure vigenti dei predetti tributi sono stati determinati, rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre 1989.

 

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le aliquote di importo fisso dei tributi, i tributi in misura fissa, le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al numero 7 del titolo II dell'indicata tabella, nonché le pene pecuniarie in misura fissa, possono, tenuto conto degli obiettivi programmatici di politica economica, essere adeguati ogni due anni nei limiti delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato al 30 settembre del secondo anno antecedente quello in cui il decreto viene emanato rispetto al valore del medesimo indice rilevato al 30 settembre dell'anno in corso alla data del medesimo decreto. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, i decreti possono prevedere che l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti ivi indicati siano adeguate entro i limiti quantitativi idonei a far variare i prezzi al consumo dei prodotti stessi in misura corrispondente alle predette variazioni degli indici.

 

3. I decreti previsti dai commi 1 e 2 accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data da cui essi sono applicati.

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono individuati i tributi che, in ragione della loro oggettiva importanza e della complessità che la loro gestione comporta, sono indicativi ai fini della valutazione del recupero dell'evasione fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in base ai quali si procede alla stima delle correlative entrate, tenendo conto della evoluzione economica, dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e tenuto conto del quadro economico effettivamente verificatosi, è determinata entro il 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo alle imposte sui redditi (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 163, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 8

 

 

1. All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1 è così modificato:

"1. Entro il giorno 18 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19."

 

1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

2. All'articolo 1 del Decreto Legge 11 aprile 1989, n. 125, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

" 1. Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale."

 

3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

 

4. Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici.

 

5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.

 

6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall'art. 26, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'art. 2, comma 1, del D.L. 2 giugno 1989, n. 212 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1993.

 

6-bis. All'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 sono aggiuntin i seguenti:

"4. I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:

a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorché estranei all'esercizio dell'arte o professione nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;

b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'articolo 16, primo, secondo e terzo comma;

d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro."

 

6-ter. All'articolo 10 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

" b-bis) i soggetti indicati nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato D.P.R. n. 917 del 1986 , che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilità ordinaria di cui al comma quarto dell'articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600."

 

6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto stesso (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

6-sexies. Nell'art. 12, comma 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, le parole: «di lire 360 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.

 

 

8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.

 

9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , è prorogato al 31 maggio 1990.

 

9-bis. All'articolo 1 della Legge 2 febbraio 1990, n. 18, il comma 1 è così modificato:

" 1. omissis"

 

10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.

 

Art. 9

 

 

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sugli oli da gas da usare come combustibile, sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla L. 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione (1).

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(1) Comma così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1992, dall'art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

2. Sono abrogate le disposizioni della L. 9 ottobre 1987, n. 417, e della L. 4 marzo 1989, n. 76.

 

3. omissis

 

4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.L. 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla L. 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.

 

5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter del D.L. 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

 

Art. 10

 

 

1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'articolo 2 della L. 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

 

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per cento dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

 

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente.

 

Art. 11

 

 

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 è sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.".

 

2. Le nuove misure delle aliquote di cui alle lettere b), d) ed e), stabilite dal primo capoverso del comma 1, si applicano a partire dalle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di fatture comprendenti consumi relativi a periodi antecedenti, ai consumi stessi verranno applicate le aliquote vigenti nel periodo a cui i consumi si riferiscono.

 

Art. 12

 

 

1. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo di cui all'art. 7 del D.L. 23 gennaio 1958, n. 8, convertito dalla L. 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, e quelle esistenti sul fondo di cui all'art. 52 della L. 7 agosto 1982, n. 526, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990. Dalla stessa data è disposta la cessazione di ogni attività connessa con l'istituzione dei predetti fondi e le ulteriori disponibilità che dovessero eventualmente affluire ai fondi stessi saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

 

2. Le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui fondi di cui all'articolo 14 della L. 4 dicembre 1956, n. 1404, all'art. 77, quinto comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, e all'art. 7, comma 2, del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, sono rispettivamente ridotte di 200 miliardi, 300 miliardi e 450 miliardi e possono essere reiscritte nella competenza degli esercizi successivi in relazione alle esigenze connesse con le liquidazioni da effettuare. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1990.

 

3. Con decreto del Ministro del tesoro può essere disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle residue disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria non più operativi per il venir meno delle relative finalità.

 

4. I limiti di valore previsti dagli articoli 4 e 5 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, sono elevati, rispettivamente, a 100 e a 15 milioni di lire. Con decreti del Ministro delle finanze i predetti limiti possono essere adeguati ogni tre anni in misura non superiore alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il triennio precedente; i decreti sono emanati nel mese di gennaio del quarto anno successivo ed hanno effetto per un triennio dall'anno in corso alla data della loro emanazione. Il primo decreto sarà emanato nel mese di gennaio dell'anno 1993 in misura non superiore alla variazione percentuale del predetto indice, accertata al 31 dicembre 1992, intervenuta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro 70 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della L. 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (1).

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(1) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 15 settembre 1990, n. 261, poi dall'art. 32, L. 9 gennaio 1991, n. 9.

 

6. (Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400).

 

Art. 13

 

 

1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito, non concorre alla formazione del reddito imponibile (1).

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(1) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

 

4. Gli importi di lire 15 mila e lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.

 

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 14

 

 

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano agli interessi per prestiti e mutui agrari contratti dopo il 31 dicembre 1989.

 

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere f), i), l-bis) e l-ter), si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; per il periodo d'imposta precedente a quello in corso alla predetta data, per il quale la dichiarazione dei redditi è presentata dopo il 31 dicembre 1989, ferma la misura della elevazione prevista dalla predetta lettera i), nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta presso l'ultimo utilizzatore e nei due successivi, a condizione che detto ammortamento anticipato non sia già stato fiscalmente dedotto per tre periodi di imposta da parte dei precedenti possessori, ovvero per i residui periodi d'imposta, nel caso in cui i precedenti possessori abbiano dedotto l'ammortamento anticipato per uno o due periodi d'imposta. Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

3. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, lettere a), c), d) ed e), 2 e 3, primo periodo, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, lettere a), 3b) e c), e 4, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. Le disposizioni dell'articolo 4, nella parte in cui sostituiscono i commi secondo e terzo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano dalla dichiarazione da presentare nell'anno 1990; nella parte in cui aggiungono il quarto comma al predetto articolo 30 si applicano dalla dichiarazione da presentare per l'anno 1991; nella parte in cui sostituiscono il quarto comma dell'articolo 38-bis del citato decreto n. 633 del 1972 si applicano ai rimborsi dovuti dall'anno 1989.

 

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, si applicano anche agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti che irrogano le sanzioni per i quali il termine per l'impugnazione è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tali casi il versamento della somma dovuta può essere effettuato anche successivamente alla presentazione del ricorso, ma non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui modificano gli articoli 19 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si applicano relativamente alle udienze fissate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre, nella parte in cui modificano l'articolo 22 del citato decreto n. 636 del 1972, si applicano alle decisioni che, alla predetta data, non sono state ancora notificate o comunicate ad entrambe le parti.

 

5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applicano sino al 22 maggio 1990 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165.

 

Art. 15

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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