D.L. 28/11/1988, n. 511
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 1988, n. 280.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, L. 27 gennaio 1989, n. 20.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 -
Art. 7
Art. 8
Art. 9 - Articolo 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
--- § ---
Art. 1
1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 2
1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.
Art. 3
1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:
a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;
b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;
c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;
d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;
e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;
f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;
g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.
Art. 4
1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
Art. 5
1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
Art. 6
(1)
(1) A decorrere dal 1° giugno 2007, il presente articolo viene sostituito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza (1).
--------------------
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 9, L. 13 maggio 1999, n. 133.
3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese produttrici o distributrici compresi i grossisti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data (1).
--------------------
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 39, legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita` di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalita` dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai Comuni e alle Province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia` effettuati ai Comuni ed alle Province al medesimo titolo.
7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita` dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a 'Ministero del Tesoro: somme da devolvere a favore dei Comuni e delle Province'. Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per la successiva loro ripartizione tra i Comuni e le Province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle Province medesime, sono versate direttamente ai Comuni ed alle Province con le modalita` previste dal comma 5.
Art. 7
1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318 (11), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.
2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.
3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.
Art. 8
1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. omissis
3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.
Art. 9
Articolo 9 (1)
(1) Articolo soppresso dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.
Art. 10
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.
2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.
3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.
4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.
5. omissis (1).
--------------------
(1) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 27 gennaio 1989, n. 20.
Art. 11
1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».
2. All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
|