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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.P.C.M. 31/10/2002

Criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278.

 

Sommario

 

Art. 1

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici, ed in particolare l'art. 1, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, stabilisce criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, commi 2 e 5;

Visto l'ordine del giorno n. 9/3244/1, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta n. 205 del 16 ottobre 2002;

Considerata l'opportunità di stabilire criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe dell'elettricità e del gas da parte dell'Autorità per l'energia e il gas, volti a contenere gli impulsi inflazionistici derivanti dal costo dell'energia sul sistema dei prezzi finali del Paese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

 

1. Ad integrazione dei criteri stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a:

a) definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e al gas, anche successivamente alla apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;

b) definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo;

c) definire le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.

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