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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 14/10/1999, n. 542

Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 2000, n. 39.

 

Sommario

 

Art. 1 - Presentazione delle dichiarazioni

 

Art. 2 - Dichiarazioni e versamenti periodici

 

Art. 3 - Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta

 

Art. 4 - Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.

 

Art. 5 - Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

 

Art. 6 - Modifiche di termini in materia di IVA

 

Art. 7 - Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto

 

Art. 8 - Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA

 

Art. 9 - Dichiarazione unificata

 

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 11 - Abrogazione di norme

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante norme per la semplificazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Ritenuto che l'osservazione del Consiglio di Stato, in ordine alla necessità di ricomprendere tra i destinatari delle comunicazioni, effettuate dalle amministrazioni dello Stato, riguardanti i compensi di cui all'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche i percipienti, può ritenersi superata dalla disposizione contenuta nell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Presentazione delle dichiarazioni

 

1. All'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati."

 

2. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";

b) al comma 2, terzo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "La presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "La trasmissione della dichiarazione";

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1o gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse e' effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.";

e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.";

f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1o e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata nel mese di giugno.";

g) al comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";

2) nel secondo periodo le parole: "superiore a trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a novanta giorni";

h) al comma 9, dopo le parole: "I termini di presentazione" sono aggiunte le seguenti: "e di trasmissione".

 

3. All'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) nel secondo periodo, le parole: "non piu' di dieci soggetti" sono sostituite con le seguenti: "non piu' di venti soggetti";

2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "E' esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione e' presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3 trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria e' gratuito.";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una societa' o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo' essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa' controllante e le societa' da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-ter. La dichiarazione puo' essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis.";

d) nel comma 3:

1) nella lettera c), le parole: "indicate nell'articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;";

2) nella lettera e), le parole: "a mezzo dei quali i soggetti di cui alle lettere precedenti trasmettono le dichiarazioni" sono soppresse;

e) il comma 6, secondo periodo, e' sostituito dal seguente: "I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta ricevuta di presentazione della dichiarazione nonche' copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti.";

f) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Gli intermediari e i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter effettuano la trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali non e' previsto un apposito termine per la trasmissione stessa entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.

7-ter. Le dichiarazioni presentate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali sono trasmesse in via telematica entro un mese dalla data della ricevuta rilasciata al contribuente ove tale termine scade successivamente a quello previsto per la trasmissione telematica delle medesime dichiarazioni.";

g) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero e' trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.";

h) il comma 10 e' sostituito dal seguente:

"10. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica."

 

4. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' soppresso;

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.";

c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'anagrafe tributaria mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, per quanto concerne quest'ultima. Nel medesimo decreto puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali."

 

5. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "comma 3 sono presentate" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente ai fini dell'imposta sul regionale sulle attivita' produttive e".

 

6. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1:

1) nel primo periodo, le parole: "15 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio";

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La trasmissione della dichiarazione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.";

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, e' presentata dai curatori o dai commissari liquidatori entro quattro mesi dalla nomina, con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Con le medesime modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e' dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. Per le operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio IVA o delle Entrate, ove istituito, ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Qualora il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui ai periodi precedenti da redigere sui modelli di cui al comma 1, da approvarsi entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati, scada tra il 1o gennaio ed il 31 maggio dello stesso anno, la trasmissione in via telematica e' effettuata entro il mese di giugno da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, ed entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo articolo 3.";

c) il comma 5 e' soppresso.

 

Art. 2

Dichiarazioni e versamenti periodici

 

1. All'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: "Entro il giorno 15 di ciascun mese" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il giorno 16 di ciascun mese";

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri elementi richiesti, in apposito modello di dichiarazione da approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per l'anno in corso all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso anno non vengano meno le predette condizioni di esonero, nonche' i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone fisiche presentano la dichiarazione sempreche' abbiano realizzato nell'anno precedente un volume d'affari superiore a cinquanta milioni di lire."

 

2. All'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', il contribuente presenta una sola dichiarazione riepilogativa per ciascun periodo. In caso di liquidazioni periodiche separate concernenti periodi mensili e trimestrali, effettuate contestualmente entro il termine previsto dal comma 1 per le liquidazioni mensili, il contribuente presenta una sola dichiarazione contenente i dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate.

2-ter. I contribuenti presentano la dichiarazione di cui al comma 2 entro l'ultimo giorno del mese nel quale vanno eseguite le liquidazioni periodiche di cui ai commi 1 e 5. La predetta dichiarazione e' presentata per il tramite della Poste italiane S.p.a. o di una banca, convenzionate. I soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, trasmettono la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione."

 

3. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, le parole: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata".

 

4. All'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, l'ultimo periodo e' soppresso.

 

5. All'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1, 2 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "1, 2, 2-bis, 2-ter e 4";

b) le parole: "agli articoli 33 e 74" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 73, primo comma, lettera e), e 74".

 

Art. 3

Scomputo delle eccedenze di versamento e semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta

 

1. All'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facolta' di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi.";

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.";

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo di imposta successivo o che non e' utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso."

 

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

" Art. 2 Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta

1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non piu' di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta e' tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973."

 

Art. 4

Presentazione della dichiarazione in materia di I.R.A.P.

 

1. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

 

Art. 5

Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo

 

1. Le eccedenze di imposta di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono essere utilizzate in compensazione dal cessionario anche agli effetti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente.

 

Art. 6

Modifiche di termini in materia di IVA

 

1. La differenza tra l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

 

Art. 7

Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

 

1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per:

a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire 50.000 il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo;

b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

 

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un miliardo relativamente a tutte le attività esercitate.

 

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

 

Art. 8

Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA

 

1. Non sono ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti e i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto trasferiti da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sono, invece, ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, i crediti e i debiti relativi alla stessa imposta risultanti dai prospetti riepilogativi annuali delle dichiarazioni di gruppo da parte degli enti e delle societa' controllanti.

 

2. Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è richiesto presentando all'ufficio competente in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento l'apposita istanza prevista dal decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 luglio 1975, unitamente alla dichiarazione di cui alla lettera c) del settimo comma del predetto articolo 38-bis, se ricorrono le condizioni per l'esonero dalla prestazione delle garanzie (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 215, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaira 2008.

 

3. I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l'istanza di cui al comma 2. Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 (1).

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(1) Comma da ultimo modificato prima dall'art. 1, comma 215, lett. b) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008 e poi dall'art. 10, comma 1, lett. a), num. 5), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

 

Art. 9

Dichiarazione unificata

 

1. La dichiarazione unificata annuale e' presentata dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999.

 

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le dichiarazioni da presentare nel corso dell'anno 1999 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in caso di periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998, devono essere redatte sul modello approvato nel 1998 se e' dovuto l'acconto ovvero sul modello approvato nel 1999 se e' dovuto il saldo.

 

2. Le dichiarazioni di cui all'articolo 2 sono presentate dai soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 1999; dalle societa' di persone e soggetti equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle persone fisiche a decorrere dall'anno 2000.

 

3. Per il 1999, la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 relativa ai mesi di gennaio e febbraio e' effettuata nel mese di aprile; la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delle dichiarazioni relative al primo trimestre ovvero ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile e' effettuata nel mese di luglio.

 

4. Per il 1999, salva la presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' la presentazione della dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilita', ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria.

 

5. Per il 1999, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), primo periodo, si applica anche con riferimento alle dichiarazioni riguardanti le imposte sostitutive e ai soggetti tenuti a redigere le dichiarazioni su modelli approvati nel 1998.

 

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), terzo periodo, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.

 

7. Per il 1999, i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata presentano tra il 1o febbraio ed il 31 marzo 1999 la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente.

 

8. I riferimenti alle disposizioni indicate nei commi precedenti contenuti in ogni atto normativo si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.

 

Art. 11

Abrogazione di norme

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400: a) nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il terzo comma si intende soppresso; b) nell'articolo 74-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo del comma 1 si intende soppresso; c) nell'articolo 34, sesto comma, quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "e di presentazione della dichiarazione annuale" si intendono soppresse; d) nell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo si intende soppresso; e) nell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 1) nel secondo comma, le parole: "si considera effettuata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui esse emergono ed" e la parola "stessa" si intendono soppresse; 2) il terzo comma si intende soppresso; f) l'articolo 30, primo comma, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono soppressi; g) l'articolo 12, comma 2, lettera b), e l'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si intendono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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