In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 10/11/1997, n. 442

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.

 

Sommario

 

Art. 1 - Opzione e revoca

 

Art. 2 - Obbligo di comunicazione

 

Art. 3 - Durata dell'opzione

 

Art. 4 - Società controllanti e controllate

 

Art. 5 - Norma finale

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1993;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto l'articolo 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che autorizza il Governo all'emanazione di un regolamento concernente il riordino della disciplina delle opzioni, unificando i termini e semplificando le modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e delle relative revoche, anche tramite servizio postale, l'eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione nei casi in cui le modalità di determinazione e di assolvimento delle imposte risultino agevolmente comprensibili dalle scritture contabili o da atti e comportamenti concludenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 14 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

Opzione e revoca

 

1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

 

2. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell'imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 2

Obbligo di comunicazione

 

1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

 

2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (1).

--------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

 

3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.

 

Art. 3

Durata dell'opzione

 

1. L'opzione di cui all'articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini più ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell'imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

Art. 4

Società controllanti e controllate

 

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, restano ferme le disposizioni vigenti previste dall'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo delle società controllanti o controllate.

 

Art. 5

Norma finale

 

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890