D.P.R. 30/10/1996, n. 693
Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28.
Sommario
Art. 1 - Modifica all'articolo 1 del D.P.R. n.487/94
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del D.P.R. n.487/94
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del D.P.R. n.487/94
Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del D.P.R. n.487/94
Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 del D.P.R. n.487/94
Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 del D.P.R. n.487/94
Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 del D.P.R. n.487/94
Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 del D.P.R. n.487/94
Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 del D.P.R. n.487/94
Art. 10 - Modifiche all'articolo 12 del D.P.R. n.487/94
Art. 11 - Modifiche all'articolo 13 del D.P.R. n.487/94
Art. 12 - Modifiche all'articolo 15 del D.P.R. n.487/94
Art. 13 - Modifiche all'articolo 18 del D.P.R. n.487/94
Art. 14 - Modifiche all'articolo 24 del D.P.R. n.487/94
Art. 15 - Modifiche all'articolo 25 del D.P.R. n.487/94
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto del D.P.R. n. 487 del 1994;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del D.P.R. Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica all'articolo 1 del D.P.R. n.487/94
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del D.P.R. n.487/94
1. La lettera b) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cuiall'articolo 1, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
" b) di un anno per ogni figlio vivente;".
2. Le lettere d) ed e) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente:
" d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;".
3. Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del D.P.R. n.487/94
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
2. Il termine: "decreto" contenuto nel comma 3 dello stesso articolo 3 di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: "provvedimento".
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del D.P.R. n.487/94
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo' essere sostituita dalla
pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e
l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del D.P.R. n.487/94
1. I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti: "2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.".
2. I numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso articolo 5 di cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti: "13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;".
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del D.P.R. n.487/94
1. Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del D.P.R. n.487/94
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 8 del D.P.R. n.487/94
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.".
Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del D.P.R. n.487/94
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
2. Al comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1, dopo le parole: "dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali", sono inserite le seguenti: "o dalle associazioni professionali".
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente: " a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;".
4. Il comma 3 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: " 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500.".
5. Il comma 6 dell'articolo 9 di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente: " 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.".
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 del D.P.R. n.487/94
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.".
Art. 11
Modifiche all'articolo 13 del D.P.R. n.487/94
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullita', su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in localita' diverse, da un componente del comitato di vigilanza.".
Art. 12
Modifiche all'articolo 15 del D.P.R. n.487/94
1. Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1 e' inserito il seguente: "6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".
Art. 13
Modifiche all'articolo 18 del D.P.R. n.487/94
1. Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis (Norme di indirizzo per gli enti locali). - 1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.".
Art. 14
Modifiche all'articolo 24 del D.P.R. n.487/94
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.".
Art. 15
Modifiche all'articolo 25 del D.P.R. n.487/94
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori gia' avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.".
|