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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 14/08/1996, n. 472

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera d), della L. 28 dicembre 1995, n. 549 , relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 1996, n. 214.

 

Sommario

 

Art. 1

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 627 del 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, per sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nell'Unione europea;

Considerato che nell'ambito dell'Unione europea non è previsto l'obbligo di emissione di una documentazione fiscale di accompagnamento per i beni viaggianti;

Ritenuto che ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo dei beni durante il trasporto è eseguito dalla Guardia di finanza per l'acquisizione dei dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali;

Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 3 luglio 1996 ed il 25 giugno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1

 

 

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

 

2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

 

3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.

 

4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1996, è abrogato.

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