D.P.R. 10/10/1996, n. 567
Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.
Sommario
Art. 1 - Finalità generali
Art. 2 - Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
Art. 2-bis
Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale e con il territorio
Art. 4 - Organizzazione e gestione
Art. 5 - Convenzioni
Art. 5-bis
Art. 6 - Consulta provinciale
Art. 6-bis - Disposizioni finanziarie
Art. 7 - Giornata nazionale della scuola
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;
Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Finalità generali
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).
2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.
5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.
Art. 2
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Art. 2-bis
1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Art. 3
Raccordi con la realtà sociale e con il territorio
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.
3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Art. 4
Organizzazione e gestione
1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica(1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).
10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Art. 5
Convenzioni
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.
1-bis. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).
2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.
3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 5-bis
1. Al fine di sostenere l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo ed al confronto con il mondo studentesco, è istituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è istituito il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, previ accordi con le associazioni medesime, al fine di valorizzare la componente dei genitori e di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche (1).
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
Art. 6
Consulta provinciale
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. L'elezione di tali rappresentanti, in relazione agli alunni iscritti nell'istituto anche per l'anno scolastico successivo, avviene entro il 31 maggio di ogni anno con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per gli alunni delle ultime classi di scuola media frequentanti in comune diverso da quello dell'istituto secondario superiore al quale sono iscritti per l'anno scolastico successivo, è ammessa la votazione per corrispondenza per il tramite della scuola di provenienza, salve le dovute garanzie di segretezza e di riservatezza. Sono esclusi dal voto e dall'elettorato gli alunni delle ultime classi degli istituti secondari superiori. La prima riunione della consulta è convocata dalla competente autorità scolastica all'inizio dell'anno scolastico successivo (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione (1);
b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali (2);
b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento (3);
c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento (4);
d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
d-bis)designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali (5);
e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
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(1) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
(2) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
(3) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
(4) Lettera così modificata dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105.
6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale (1).
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(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).
Art. 6-bis
Disposizioni finanziarie (1)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).
1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative.
2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità.
Art. 7
Giornata nazionale della scuola
1. È istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
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