D.P.R. 18/04/1994, n. 339
Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.
Sommario
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Disciplina del procedimento
Art. 4 - Termine del procedimento
Art. 5 - Abrogazione di norme
Art. 6 - Entrata in vigore del regolamento
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 6 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione alla riduzione del riposo settimanale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «Ministro» e «Ministero», si intendono rispettivamente il Ministro e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3
Disciplina del procedimento
1. Quando nelle attività indicate nell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, il datore di lavoro, in accordo con il personale interessato e d'intesa con le organizzazioni sindacali, individuate secondo criteri fissati dal Ministero, comunica all'ufficio periferico competente del Ministero, la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
2. Qualora l'intesa di cui al comma precedente non sia raggiunta, il datore di lavoro presenta domanda di autorizzazione all'ufficio periferico competente del Ministero che, sentite, salvo i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.
Art. 4
Termine del procedimento
1. Il procedimento di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, si conclude entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di quindici giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta al Ministro, il quale entro lo stesso termine valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento.
Art. 5
Abrogazione di norme
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 6, comma 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Art. 6
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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