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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 13/05/1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (1) (2) (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202.

(3) L'articolo 2, comma 9, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha abrogato le disposizioni del presente decreto contrastanti con la citata legge.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 5-bis

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 13-bis

 

Art. 14

 

Art. 14-bis

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 18-bis

 

Art. 18-ter

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di finanza pubblica al fine di contenere il fabbisogno del settore statale per il corrente anno nei termini fissati dal Parlamento con il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1991-1993 e con i documenti di bilancio per l'anno 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

 

 

1. omissis(1)

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(1)Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202. Esso sopprime i nn. 1) e 2) nella tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

 

2. omissis(1)

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(1)Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202. Esso aggiunge il n. 10-bis, sostituisce i nn. 58), 78) e 91) e sopprime i nn. 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102), e 117) nella tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

 

3. omissis(1)

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(1)Sostituisce l'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, successivamente abrogato dall'art.15 della legge 8 luglio 2003, n. 172

 

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento per le cessioni ed importazioni di:

a) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche ed aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d. ex. 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex. 16.05)

b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti; condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02);

d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

e) prodotti a base di cereali, ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «cornflakes» e simili (v.d. 19.05);

f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex-44.03);

g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex-44.04);

h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

i) materie tessili e loro manufatti, indicati nelle sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

l) calzature;

l-bis) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03), salse, condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05);

l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati.

 

4-bis. omissis(1)

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(1)Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202. Successivamente, il comma 4-bis è stato soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331

 

5. omissis(1)

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(1) Modifica gli artt. 13, 19 e 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 cui si rinvia

 

6. L'articolo 6, secondo comma, è così modificato:

"A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27 del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'art. 74, quarto comma, del predetto D.P.R. n. 633 del 1972 , per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. [In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , dal 1° al 20 dicembre ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1° al 20 dicembre, ancorché non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e può tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità, avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 ."

 

7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

 

Art. 2

 

 

1. omissis(1)

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(1) Modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, sostituisce l'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

 

Art. 3

 

 

1. omissis(1)

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(1) Modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, aggiunge la voce 131 alla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1 giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilità maturate a partire dal 1 giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.

 

3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione del presente comma.

 

3-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3 è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre, gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione del versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel comma 3 sono stabilite anche le modalità di applicazione della disposizione del presente comma. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui al comma 4 dello stesso articolo (1)

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(1)Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

Art. 4

 

 

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 61.721 a L. 65.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere F), punto 1), e D), punto 3), della tabella B allegata alla L. 19 marzo 1973, n. 32 ;

b) da L. 25.229 a L. 25.481 da L. 28.475 a L. 28.777 e da L. 70.671 a L. 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B.

 

1-bis. Il comma 3-bis dell'art. 8,D.L. 15 settembre 1990, n. 261 è così modificato:

"I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale (1)."

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 5, L. 25 luglio 2000, n. 213.)

 

2-bis. La lett. b) dal secondo comma dall'art. 77, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 è così modificata:

"b) mediante vaglia cambiari della Banca di Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito anche internazionali espressi in lire italiane"

 

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 , l'imposta è dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonché ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

 

5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

 

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsisi tipo.

 

7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non può essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

 

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel comma 6 si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

 

9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze.

 

Art. 5

 

 

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da L. 764.400 a L. 1.146.600 per ettanidro, alla temperatura di 20 C.

 

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 C.

 

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonché alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

 

4. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: a) liquori, b) acquaviti, c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche, e) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiamo già assolto il tributo nella precedente misura da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di L. 309.400 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti dagli esercizi di minuta vendita in quantità non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento di imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfettaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

 

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , e del successivo articolo 10, sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777 , ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di L. 928.200 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di L. 1.146.600 ad ettanidro dal 1 gennaio 1993.

 

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-bis del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento ad eccezione del vino Marsala

 

7-bis. Con decorrenza 1 gennaio 1992, è esente da impota di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine lo spirto (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 . La denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi viene effettuata con denaturante stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto può essere ammessa la denaturazione con altri denaturanti autorizzati negli Stati membri delle Comunità europee. La esenzione della sovraimposta di confine sullo spirito contenuto nelle profumerie alcoliche e nei prodotti cosmetici di importazione viene concessa sempreché lo spirito risulti denaturato con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunità europee(1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

7-ter. Sono estese agli estratti alcolici le norme in materia di circolazione recate dal comma 25 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le norme in materia di restituzioni in caso di esportazione di cui all'articolo 10bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

Art. 5-bis

 

 

1. L'art. 5, quarto comma, è modificato dal seguente: aggiunge l'art. 6-bis alla L. 11 maggio 1981, n. 213,

"Art. 5/4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato."

Alla L. 11 maggio 1981, n. 213, è aggiunto l'articolo 6-bis:

"Art. 6bis.

1. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprietà privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di più imprese.

2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal concessionario."

 

2. All'articolo 10 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261 è aggiunto il comma 4-bis:

"4-bis.L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da Paesi terzi."

 

3. omissis(1)(2)

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(1) Modifica gli artt. 1, 2 e 8, R.D.L. 1 marzo 1937, n. 226.

(2) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1991, n. 151.

 

Art. 6

 

 

1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

 

2. (Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 4, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, ora abrogato dall'art. 28, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388.)

 

3. Il comma 2 dell'art. 6, D.L. 28 novembre 1988, n. 511è sostituito dal seguente:

"Art. 6/2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;

b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso nelle seconde case;

c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e notificare entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza."

 

4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere a) e b) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera a) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.

 

Art. 7

 

 

1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV è stabilito in L. 125.000.

 

2. omissis(1)

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(1)Comma soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

3. Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale annuale nei seguenti importi :

a) (Lettera abrogata dall'art. 43, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41);

b) (1)

autocaravan

 

1) con potenza fiscale del motore fino a 19 CV

L. 380.000

2) con potenza fiscale del motore oltre 19 CV e fino a 23 CV

L. 480.000

3) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV

L. 680.000

 

 

 

 

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(1) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.

 

3-bis. omissis(1)

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(1) Comma abrogato dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41

 

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

 

5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

 

5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

Art. 8

 

 

1. omissis(1)

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(1)Sostituisce con i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies l'originario comma 2 dell'art. 17, L. 6 marzo 1976, n. 51, articolo successivamente abrogato dall'art. 15, L. 8 luglio 2003, n. 172

 

2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa è stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1991.

 

3. omissis(1)

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(1) Sostituisce la lett. f) all'art. 7, parte prima, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

 

Art. 9

 

 

(Abrogato dall'art. 2-duodecies, D.L. 30 settembre 1994, n. 564.)

 

Art. 10

 

 

1. Al D.P.R. 22-12-1986 n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

E' aggiunto il comma 10-bis all'art. 67 :"Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo."

All'articolo 50 è aggiunto il comma 3-bis:"Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento "

 

2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonché dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

 

3. omissis(1)

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(1)Modifica gli artt. 1 e 7, D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

 

4. omissis(1)

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(1)Modifica gli artt. 6 e 21, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

 

5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unità da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati»

 

5-bis. La lettera g-bis) del primo comma dell'art. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 è così sostituita:

"g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ."

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.

 

6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del D.L. 2 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'art. 4 della L. 29 dicembre 1990, n. 407 , nonché ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

 

7. omissis(1)

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(1)Comma soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

8. omissis(1)

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(1)Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202. Esso modifica, a sua volta, il secondo comma dall'art. 11, L. 24 aprile 1980, n. 146.

 

9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211 , a decorrere dalla data della nomina, ancorché precedente al presente decreto.

 

10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'art. 1 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 nonché a quello previsto dall'art. 9 del D.L. 15 settembre 1990, n. 261 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

 

11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 1991.

 

12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinata annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

 

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto articolo 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine

 

Art. 11

 

 

1. Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi degli articoli 67, 68 e 69, comma 1, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui all'articolo 46 del decreto n. 602 del 1973

 

2. Se i soggetti iscritti a ruolo solidalmente responsabili del pagamento sono in numero superiore a tre, i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43 , sono elevati di due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo.

 

3. L' art. 16, terzo comma, della L. 29 dicembre 1990, n. 408 è così modificato:

"16/3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obblighi; la decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso."

 

4. I termini di cui all'art. 39 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , riguardanti la resa del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 1990, sono prorogati di tre mesi.

 

4-bis. (Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193).

 

5. (Comma abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

 

6. I provvedimenti di dilazione emessi dagli intendenti di finanza a favore dei concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione per i compensi loro spettanti per le esazioni delle partite incluse nei ruoli con rate scadenti nell'anno 1990 e poste a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6, comma 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Gli intendenti di finanza emetteranno appositi decreti di annullamento dei crediti a norma dell'articolo 267 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 . La relativa regolazione contabile viene effettuata nell'anno 1991 a carico del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze utilizzando le somme appositamente impegnate sul predetto capitolo nell'esercizio 1990, mediante versamenti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

 

6-bis. I concessionari del Servizio centrale della riscossione sono autorizzati a collegarsi al sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari o in modo diretto, per acquisire le informazioni utili al fruttuoso esperimento degli atti esecutivi nei confronti dei contribuenti. I collegamenti devono altresì consentire all'Amministrazione finanziaria di disporre in modo tempestivo dei dati relativi ai versamenti diretti effettuati dai contribuenti ed alla situazione di riscossione degli articoli di ruolo (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

Art. 12

 

 

1. I soggetti obbligati per l'anno 1989 al pagamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, possono tenere conto, per la determinazione dell'imposta, della perdita o del reddito di impresa e di arti e professioni dichiarato o definitivamente accertato per il medesimo anno ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche.

 

2. I soggetti che intendono avvalersi della disposizione recata dal comma 1 devono presentare, a mezzo raccomandata postale, al comune competente, nel mese di ottobre 1991, apposita denuncia, non revocabile, provvedendo alla liquidazione ed al versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1989, determinata secondo i criteri e le modalità stabiliti per l'anno 1990 dal D.L. 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1989, n. 384, e dall'articolo 6, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, e la misura della imposta è determinata sulla base della deliberazione adottata dal consiglio comunale per l'anno 1990. Ai fini della liquidazione e dell'accertamento, nonché della determinazione degli interessi e delle sanzioni si tiene conto delle denunce presentate ai sensi del presente comma (1)

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

3. Se l'ammontare dell'imposta determinata ai sensi di quanto previsto nel comma 2 è inferiore all'ammontare delle somme versate per l'anno 1989 per effetto dell'applicazione dei criteri stabiliti dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il contribuente, previa compensazione fino a concorrenza del minore importo, ha diritto alla restituzione dell'eccedenza, maggiorata degli interessi, formulandone richiesta nella stessa denuncia. Per le somme richieste in restituzione il comune emette avviso di liquidazione comunicato al contribuente entro i sei mesi successivi al ricevimento della denuncia, con la indicazione anche dei relativi interessi decorrenti dalla data di ricevimento della denuncia fino a quella di emissione dell'avviso stesso.

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il termine di giorni novanta dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello della denuncia di cui al comma 2 e sono determinati i documenti che ad essa devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il predetto termine, è approvato il modello per il versamento dell'imposta.

 

4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni, con i criteri di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990(1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

 

Art. 13

 

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per l'anno 1991 non possono essere effettuate le assunzioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 . La disposizione non si applica per i concorsi già espletati o in corso di espletamento.

 

2. Le Amministrazioni dello Stato possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per le esigenze di funzionamento dei servizi relativi all'immigrazione ed alla lotta alla droga.

 

3. Per il personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e dell'Amministrazione penitenziaria, continua ad applicarsi la normativa vigente.

 

4. L'inquadramento definitivo del personale statale derivante dall'applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , non produce nuovi effetti sulla valutazione dei servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1978 già effettuata in applicazione del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310 , sulla base delle qualifiche del previgente ordinamento.

 

5. I provvedimenti comunque emessi in difformità dalle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli e improduttivi di effetto .

 

Art. 13-bis

 

 

(L'art. 1-ter, D.L. 6 giugno 1991, n. 172, convertito in legge con L. 6 agosto 1991, n. 244, ha abrogato l'art. 13-bis del presente decreto-legge.)

 

Art. 14

 

 

1. omissis(1)

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(1)Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8

 

2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a cinquemilacinquecento miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

 

3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.

 

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3 .

 

Art. 14-bis

 

 

1. Le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.

 

Art. 15

 

 

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'INADEL e degli enti compresi nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad investire un importo pari al 15 per cento dei contributi riscossi nell'anno finanziario 1990 in conto corrente fruttifero vincolato per cinque anni presso la Tesoreria centrale dello Stato

 

2. Il versamento dell'importo di cui al comma 1 deve essere effettuato per il 40 per cento entro il mese di luglio e per la restante quota entro il mese di novembre 1991.

 

3. Sui conti correnti di cui al comma 1 si applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto del Ministro del tesoro, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 , per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

 

3-bis. Gli enti possono effettuare depositi inferiori a quelli previsti dal comma 1 o svincolare in tutto o in parte i depositi effettuati, qualora attestino di non poter assicurare la copertura finanziaria delle spese per le prestazioni istituzionali e per il funzionamento dell'ente tramite il gettito delle entrate di qualsiasi natura o mediante lo smobilizzo di valori mobiliari (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202

 

Art. 16

 

 

1. omissis(1)

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(1)Modifica il primo periodo dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n.119 . Il comma due del presente articolo modifica invece l'ultimo periodo dell'articolo 40

 

2. Il primo comma dell'articolo 40 della L. 30-3-1981 n. 119 è così modificato:

"40/1. Gli enti pubblici di cui agli artt. 25 e 31 della L. 5 agosto 1978, n. 468 , nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa L. 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, n. 76 del 17 marzo 1979 e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'articolo 5, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 3 per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l'importo che costituisce il limite del 3 per cento. Ove venga accertato che le disponibilità degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del tre per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, è posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilità eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro."

 

3. Il termine del 31 dicembre 1991 previsto dall'art. 21, del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38, è differito al 31 dicembre 1993.

 

Art. 17

 

 

1. omissis(1)

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(1)Sostituisce il quarto comma dell'art. 1, R.D.L. 13 novembre 1931, n. 1398

 

2. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema creditizio e per le esigenze dei conti della finanza pubblica, si può provvedere alla cessione di quote di partecipazione della Cassa depositi e prestiti negli istituti speciali di credito

 

3. Gli oneri relativi alle operazioni di cui al comma 2, derivanti da atti compiuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 giugno 1994, ancorché posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti, sono a carico dei proventi delle operazioni stesse ovvero, per le operazioni non perfezionate, sono imputati al capitolo relativo all'ultimo comma dell'art. 10 della L. 7 agosto 1985, n. 428. I proventi netti sono versati alla entrata del bilancio dello Stato, con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro(1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 29 agosto 1994, n. 516

 

3-bis. Le minusvalenze derivanti al bilancio della Cassa depositi e prestiti dall'applicazione del comma 3, sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 9, D.L. 29 agosto 1994, n. 516

 

Art. 18

 

 

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate in misura pari a 0,25 punti percentuali.

 

2. A decorrere dal trimestre solare in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, per i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale sono aumentate in misura pari ad 1 punto percentuale.

 

Art. 18-bis

 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 1 della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce la misura delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale, è sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:

gruppo 1: giornali quotidiani, compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e settimi numeri degli stessi anche se aventi diverse testate, nonché i giornali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, riconosciuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di parere della commissione tecnica consultiva per l'editoria:

per ogni esemplare non eccedente i 100 g., lire 25;

per ogni 50 g. o frazione in più, lire 13.

Gli invii relativi ai propri programmi di abbonamento sono soggetti allo stesso trattamento tariffario del quotidiano (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.

 

Art. 18-ter

 

 

1. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in attesa dell'emanazione di una legge di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151 , le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con il vincolo di destinazione di cui all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le regioni provvedono a contrarre detti mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti e le relative procedure e criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto. Il relativo onere per capitale ed interessi è assunto a carico del bilancio dello Stato.

 

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro del tesoro, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo della rata di ammortamento del mutuo contraibile da ciascuna regione, applicando le stesse aliquote di riparto adottate per l'anno finanziario 1990 per la corresponsione alle regioni a statuto ordinario del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di competenza regionale.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 175 miliardi per l'anno 1992, provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)" (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202.

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