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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 13/05/1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 1991, n. 110.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

10-bis

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16

 

Art. 17

 

Art. 17-bis

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 19-bis

 

Art. 20

 

Art. 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per far fronte a gravissimi fenomeni di criminalità organizzata e per assicurare la difesa della legalità, di rivedere alcune norme in tema di ordinamento penitenziario, di custodia cautelare, di circostanze aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria, di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, nonché in tema di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa e di legislazione antimafia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

 

 

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto l'art. 4-bis:

"4-bis. Divieto di concessione dei benefìci e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti .

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefìci suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefìci di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .

2. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1, quarto periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni .

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali .

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3(1)"

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(1)Articolo da ultimo modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 e dalla L. 23 dicembre 2002, n. 279.

 

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è così sostituito:

"Art. 21/1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'e sterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni."

 

3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è così modificato:

"30-ter. Permessi premio.

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione .

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i sessanta giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni .

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto .

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-bis.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali."

 

4. Il secondo comma dell'art. 50 della legge26 luglio 1975, n. 354 è così sostituito:

"Art. 50/2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena(1)."

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(1) Comma modificato dall'art. 5, L. 27 maggio 1998, n. 165.

 

5. omissis(1)

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(1) Il comma 6 aggiunge l'articolo 58-bis alla legge26 luglio 1975, n. 354 , successivamente abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 3 del citato testo unico.

 

6. E' aggiunto l'art. 58-quater, alla Legge 26 luglio 1975, n. 354:

"58-quater. Divieto di concessione di benefìci.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma .

3. Il divieto di concessione dei benefìci opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione .

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefìci di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura (1)"

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(1)Articolo modificato dall'art. 14, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

 

7. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

 

Art. 2

 

 

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 28, Legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 , i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

 

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 .

 

Art. 3

 

 

1. È consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale.

 

Art. 4

 

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, lettera c), e 4, e all'articolo 2, comma 2, nonché le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si applicano esclusivamente nei confronti dei condannati per delitti commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca è stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 , i riferimenti, contenuti nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162.

 

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore età, fatta eccezione di quanto previsto dall'articolo 4-bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

 

Art. 5

 

 

1. omissis(1)

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(1)Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203. Esso modifica l'art. 275 del codice di procedura penale.

 

2. omissis(1)

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(1)Modifica l'art. 292 del codice di procedura penale.

 

3. La mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292, comma 2-bis, del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

4. Il secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 è così modificato.

"Art. 19/2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale."

 

5. omissis(1)

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(1)Comma soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

Art. 6

 

 

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituito dal seguente:

"Art. 7/1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione(1)".

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(1) Comma modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228.

 

2. L'articolo 9 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione".

 

Art. 7

 

 

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

 

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante(1)

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(1) Comma così modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34.

 

Art. 8

 

 

1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

 

2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

 

3. omissis(1)

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(1)Comma abrogato dall'art. 23, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

4. omissis(1)

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(1)Comma abrogato dall'art. 23, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

5. omissis(1)

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(1)Comma abrogato dall'art. 23, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

6. omissis(1)

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(1)Comma abrogato dall'art. 23, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

Art. 9

 

 

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110 è aggiunto l'articolo 20 bis:

"20-bis. Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.

Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:

a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva;

b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni."

 

2. omissis(1)

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(1)Abroga l'art. 702 del codice penale.

 

3. All'art. 23 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 23. Armi clandestine

2.È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine .

3. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni .

4. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.".

 

Art. 10

 

 

1. omissis(1)

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(1)Modifica l'art. 380 del codice di procedura penale.

 

10-bis

 

 

1. L'articolo 33 della legge 18 aprile 1975, n. 110 è sostituito dal seguente:

"33. Aste pubbliche.

1. È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione."(1)

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

 

Art. 11

 

 

1. omissis(1)

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(1) Modifica l'art. 111 del codice penale.

 

2. omissis(1)

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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203. Esso modifica il primo comma dell'art. 112 del codice penale.

 

2-bis. omissis(1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203. Esso aggiunge un comma all'art. 112 del codice penale.

 

Art. 12

 

 

1. Per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata, le amministrazioni interessate provvedono a costituire servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza(1)

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(1)Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano.

 

3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2 si coordinano fra loro, nonché, se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati.

 

4. Quando procede a indagini per delitti di criminalità organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, è attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti.

 

5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effettivo coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

 

6. L'articolo 13 della legge del 1° ottobre 1981, n. 121 è così modificato:

"13. Prefetto.

Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti .

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge. "

 

7. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge del 1° ottobre 1981, n. 121 è così modificato:

"18/2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato(1)."

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(1)Comma modificato dall'art. 7, D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155.

 

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno emana direttive per la realizzazione a livello provinciale, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto a norma del comma 6, di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e dei comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, ai quali possono partecipare, previa richiesta al sindaco, contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale.

 

Art. 13

 

 

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa(1).

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(1)Periodo aggiunto dall'art. 23, L. 1° marzo 2001, n. 63.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria(1)

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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

Art. 14

 

 

1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile (1)

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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

2. Il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.

 

3. All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso, il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal quale il funzionario dipende (1).

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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-bis. Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province, dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di appalto (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-ter. Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi, anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis, d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-quater. Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o della regione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-quinquies. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-sexies. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-septies. L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies non ne sospende l'esecuzione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3-octies. Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria organizzazione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

Art. 15

 

 

(Abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.)

 

Art. 16

 

 

1. In Calabria, Campania e Puglia sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali e sede nel capoluogo di regione, alle quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, primo comma, lettere a), b) e d), limitatamente alle materie di contabilità pubblica; 3; 4, primo comma; 5; 6; 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658(1)

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

2. Le sezioni di cui al comma 1 in sede di prima applicazione funzionano presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria utilizzando il personale di magistratura e quello amministrativo ivi già in servizio, oltre a quello necessario appositamente assegnato anche in via temporanea. I magistrati possono essere assegnati senza il loro consenso per un periodo non superiore a tre anni.

 

3. La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata.

 

4. Rimane ferma, nelle parti non modificate dal presente articolo, la competenza delle sezioni centrali della Corte dei conti.

 

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 820 milioni per l'anno 1991 ed in lire 840 milioni a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti».

 

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 17

 

 

1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.

 

2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.

 

3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.

 

4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.

 

5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

 

Art. 17-bis

 

 

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato tecnico centrale per l'esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici.

 

2. Il Comitato è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile. Dei predetti componenti almeno due sono designati tra appartenenti ai ruoli tecnici delle rispettive Amministrazioni. Del Comitato possono, di volta in volta, essere chiamati a far parte, senza aver diritto a corresponsione di somme a qualunque titolo, rappresentanti di altre Amministrazioni o enti pubblici interessati.

 

3. Quando, espletate senza esito le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di demolizione indicate nell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , sussista la materiale impossibilità di dare esecuzione alle ordinanze di demolizione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti, le Amministrazioni e gli enti pubblici proprietari dei suoli su cui insistono le opere abusive possono richiedere al prefetto della provincia l'intervento del Comitato. La richiesta è trasmessa al predetto Comitato corredata di una relazione del prefetto che, qualora sussistano particolari esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, acquisisce il preventivo parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

 

4. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede all'elaborazione del progetto di demolizione e sovrintende alla esecuzione dello stesso, alla quale si provvede con personale e mezzi delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre Amministrazioni dello Stato, tenuto conto delle rispettive dotazioni di attrezzature e mezzi tecnici in relazione all'entità dell'intervento.

 

5. Il prefetto, ove necessario, dispone che l'esecuzione avvenga con l'assistenza della forza pubblica.

 

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della marina mercantile, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'attuazione degli interventi operativi.

 

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche ai beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni, quando si tratti di opere e manufatti abusivi ricompresi tra quelli indicati nel comma 1.

 

8. Le spese relative alle demolizioni sono a carico delle Amministrazioni richiedenti e assistite dai privilegi di legge per la riscossione delle imposte (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 21 luglio 1991, n. 203.

 

Art. 18

 

 

1. Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di tale programma si provvede:

a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ;

b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali proventi è ripartita fra le regioni, ferma restando la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi, a parità di valore attuale in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto annualità costanti, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le erogazioni dei contributi nonché il loro ammontare massimo.

In caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere espressamente, a pena di nullità, il passaggio in capo all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con le modalità stabilite dal CIPE. (1)

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(1)Il secondo periodo così sostituisce gli originari secondo e terzo periodo per effetto della legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

3. Il programma di cui al comma 1 è finalizzato alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione.

Gli interventi possono far parte di programmi integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.

 

4. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande(1)

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per le cessioni, alla loro valutazione con riferimento all'attuale consistenza e destinazione nonché alla cessione al comune richiedente(1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato» (1).

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(1)Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203

 

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6 .

 

Art. 19

 

 

(Articolo soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.)

 

Art. 19-bis

 

 

( Articolo aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203. Esso modifica l'art. 586 del codice di procedura civile.)

 

Art. 20

 

 

1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e successive modificazioni.

2. (Comma abrogato)

3. (Comma abrogato)"

 

2. All'articolo 2-bisdella legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza ."

 

3. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto il comma 5-bis:

"Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione."

 

4. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto."

 

5. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato"

 

6. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15."

 

7. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione."

 

8. All'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10."

 

Art. 21

 

 

(Abrogato dall'art. 4, L. 17 gennaio 1994, n. 47.)

 

Art. 22

 

 

1. Il comma due dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di costruzione e di gestione ."

 

2. Il comma due dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità."

 

2-bis. omissis(1)

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(1) Abroga l'articolo 334 della legge 20 marzo 1965, n. 2248

 

2-ter. omissis(1)

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(1) Sostituisce l'articolo 339 della legge 20 marzo 1965, n. 2248

 

3. Il comma 1 dell'articolo 17 della lege 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18."

 

4. Il comma 12 dell'articolo 18 della lege 19 marzo 1990, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati."(1)

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(Articolo modificato dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203).

 

Art. 23

 

 

1. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990, si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55. Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.

 

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, introdotto dall'articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

Art. 24

 

 

1. Per le persone che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, nei casi indicati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificato dal presente decreto, il giudice competente ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , dispone il trasferimento del soggetto entro un termine prefissato, comunque non superiore a 60 giorni, nell'originario luogo di residenza o in altro comune o frazione di esso determinato a norma del comma 2 dell'articolo 2 della predetta legge n. 575 del 1965.

 

2. Il relativo provvedimento è comunicato al questore per l'esecuzione.

 

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 può essere proposto ricorso a norma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

 

3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con proprio decreto, individua in ogni regione i luoghi ove debbono essere operati i trasferimenti di cui al comma 1, che siano idonei in considerazione della loro ubicazione e delle loro caratteristiche territoriali ad assicurare l'effettiva esecuzione delle misure di prevenzione (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

 

Art. 25

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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