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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.P.R. 31/12/1971, n. 1388

Istituzione del casellario centrale dei pensionati (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1972, n. 82.

 

Sommario

 

Art. 1

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

 

Art. 1

 

 

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare(1) .

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

.

 

2. Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (1)

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

.

 

3. Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso(1)

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

.

 

4. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno (1)

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

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5. Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi di cui al comma precedente, il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo, l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere(1)

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

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6. A partire dalla data della comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde, integrando le disposizioni degli articoli 23 e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario delle pensioni (1)

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

 

7. Entro il termine previsto dai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ciascun ente erogatore di trattamenti pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, di cui all'articolo 7-bis dello stesso decreto, annotando sulla stessa che è stata applicata la presente disposizione (1)

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

 

8. Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazione di sanzioni. Sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (1).

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

 

9. I titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Ai fini dell'applicazione delle altre disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i titolari di più trattamenti pensionistici cui si è reso applicabile la presente disciplina sono considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente (1).

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

 

10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407

(1).

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(1)L'art. 6, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha sostituito i primi tre commi originari con sette commi. Successivamente, l'art. 8, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui), ha sostituito con sei commi i commi quarto, quinto e sesto risultanti dalle modificazioni apportate al testo dell'art. 6 sopracitato.

 

11. Il casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici, ed a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.

 

12. Le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura stabilita annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

13. Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovrà essere versato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma precedente.

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