D.L. 12/05/1995, n. 163
Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1995, n. 109.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
Art. 2 - Qualità dei servizi pubblici
Art. 3 - Uffici relazioni con il pubblico
Art. 3-bis - Articolo 3-bis
Art. 3-ter - Rimedi per l'inosservanza dei termini
Art. 3-quater - Servizio di controllo interno
Art. 3-quinquies - Conclusione di accordi .
Art. 4 - Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente.
Art. 4-bis - Procedura semplificata per studi e progetti
Art. 4-ter - Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39
Art. 5 - Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.
Art. 5-bis - Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Art. 6 - Entrata in vigore.
Allegato 1 - Procedimenti amministrativi
Allegato 2 - Servizi pubblici
--- § ---
Art. 1
Articolo 1 (1)
(1) Soppresso dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273.
Art. 2
Qualità dei servizi pubblici (1)
(1) L'art. 11, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato l'art. 2, L. 11 luglio 1995, n. 273, di conversione in legge del presente decreto. L'abrogazione deve intendersi riferita all'art. 2 del decreto-legge medesimo.
Art. 3
Uffici relazioni con il pubblico (1)
(1) L'articolo 3, modificato dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273, ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater all'art. 12, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Il decreto menzionato è stato abrogato dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 3-bis
Articolo 3-bis (1)
(1) L'articolo ha modificato il comma 2-ter all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo 14 citato è stato ulteriormente modificato. Segue la sua attuale versione:
"14. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale .
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)"
Art. 3-ter
Rimedi per l'inosservanza dei termini (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273.
1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.
2. I servizi di controllo interno dei Ministeri, istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
Art. 3-quater
Servizio di controllo interno(1)
(1) L'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ha abrogato - tra gli altri - l'art. 3-quater, L. 11 luglio 1995, n. 273, di conversione in legge del presente decreto. L'abrogazione deve intendersi riferita all'art. 3-quater del decreto-legge medesimo.
Art. 3-quinquies
Conclusione di accordi(1).
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione L. 11 luglio 1995, n. 273.
1. E' aggiunto il comma 1-bis all'articolo 11 della legge 7agosto 1990 n. 241:
"1-bis.Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati."
Art. 4
Comunicazione per mobilità regionale e trasferimento di dipendente pubblico eccedente.
1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , le parole: «possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze» sono sostituite dalle seguenti: «danno parimenti comunicazione di tali vacanze».
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.
3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1° settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
Art. 4-bis
Procedura semplificata per studi e progetti(1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273.
1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996
Art. 4-ter
Pareri resi dall'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39(1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273.
1. L'articolo 8 del Decreto Legislativo del 12 febbraio 1993 n. 39 è così sostituito:
"1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "
Art. 5
Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nelle aree depresse.
1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123 , le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.
2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario ad acta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei princìpi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza.
Art. 5-bis
Corsi-concorsi banditi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 , sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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