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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 26/10/1972, n. 640

Imposta sugli spettacoli (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.

 

Sommario

 

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

 

Art. 2 - Soggetti d'imposta

 

Art. 3 - Base imponibile

 

Art. 4 - Aliquote

 

Art. 5 - Finalità di beneficenza

 

Art. 6 - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta

 

Art. 6-BIS - Abbonamenti

 

Art. 7 - Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attività

 

Art. 8 - Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività

 

Art. 9 - Biglietti per scommesse

 

Art. 10 - Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse

 

Art. 11 - Distinta d'incasso per scommesse

 

Art. 12 - Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco

 

Art. 13 - Accertamento in base a dichiarazione

 

Art. 14 - Imponibili medi

 

Art. 14-bis - Apparecchi da divertimento e intrattenimento

 

Art. 14-ter - Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito

 

Art. 14-quater - Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

 

Art. 14-quinquies - Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti

 

Art. 15 - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

 

Art. 16 - Rivalsa

 

Art. 17 - Concessione del servizio

 

Art. 18 - Vigilanza

 

Art. 19 - Dichiarazione di effettuazione di attività

 

Art. 20 - Biglietti a riduzione

 

Art. 21 - Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema

 

Art. 22 - Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

 

Art. 23 - Ingressi gratuiti nei cinematografi

 

Art. 24 - Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive

 

Art. 25 - Ingressi gratuiti nei teatri

 

Art. 26 - Titoli di accesso gratuiti

 

Art. 27 - Tessere CONI, UNIRE, ACI

 

Art. 28 - Vidimazione delle tessere gratuite

 

Art. 29 - Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

 

Art. 30 - Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione

 

Art. 31 - Divieto di applicare soprapprezzi

 

Art. 32 - Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso .

 

Art. 33 - Altre violazioni

 

Art. 34 - Accertamento delle violazioni

 

Art. 35 - Altre violazioni

 

Art. 36 - Chiusura del locale

 

Art. 37 - Accertamento delle violazioni

 

Art. 38 - Ricorsi amministrativi

 

Art. 39 - Azione giudiziaria

 

Art. 40 - Termini di decadenza - Rimborsi

 

Art. 41 - Abrogazioni

 

Art. 42 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

 

Art. 1

Presupposto dell'imposta

 

1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato(1).

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(1)Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

Art. 2

Soggetti d'imposta (1)

 

(1)Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 e l'art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289

 

1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

 

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione

 

Art. 3

Base imponibile (1)

 

(1)Articolo prima modificato dall'art. 10-ter, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 288, dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ed infine così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

 

2. Costituiscono altresì base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

 

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2

 

4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

 

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco

 

Art. 4

Aliquote (1)

 

(1)Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento

 

Art. 5

Finalità di beneficenza (1)

 

(1)Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.

 

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

 

3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

 

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti

 

Art. 6

Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta (1)

 

(1)Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18

 

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli.

 

3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo(1).

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(1)Comma aggiunto dall'art. 33, comma 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 19 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Art. 6-BIS

Abbonamenti (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 29 dicembre 1999.

 

1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

 

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

 

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo

 

Art. 7

Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attività (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 8

Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 9

Biglietti per scommesse (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 10

Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 11

Distinta d'incasso per scommesse (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 12

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 13

Accertamento in base a dichiarazione (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 14

Imponibili medi (1)

 

(1)Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e poi così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

 

2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

 

3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria

 

Art. 14-bis

Apparecchi da divertimento e intrattenimento (1)

 

(1)Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto, e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 5 del citato articolo 22. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464. Per gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, gli imponibili forfettari annuali sono stati stabiliti in L. 3.025.000 dal D.M. 28 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306), entrato in vigore il 1° gennaio 2000.

 

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo(1).

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(1)Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.

 

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.

 

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di uno o più concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.

 

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi

 

Art. 14-ter

Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito (1)

 

(1) Articolo aggiunto dal comma 548, art. 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

 

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

 

Art. 14-quater

Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (1)

 

(1) Articolo aggiunto dal comma 548, art. 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

 

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

 

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

Art. 14-quinquies

Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti (1)

 

(1) Articolo aggiunto dal comma 548, art. 1, Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA.

 

Art. 15

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

 

1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

Art. 16

Rivalsa

 

1. Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da gioco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

 

2. Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

 

3. I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta.

 

Art. 17

Concessione del servizio

 

1. Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori(1)

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(1)Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

2. I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile (1)

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(1)Periodo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

Art. 18

Vigilanza

 

1. La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;

c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze (1).

A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:

per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;

per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.

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(1)Lettera così sostituita prima dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e poi dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

Art. 19

Dichiarazione di effettuazione di attività

 

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

Art. 20

Biglietti a riduzione

 

1. Per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, la imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

 

2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta .(1)

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(1)Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

Art. 21

Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 22

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

 

1. L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

 

2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.

 

Art. 23

Ingressi gratuiti nei cinematografi (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 24

Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 25

Ingressi gratuiti nei teatri (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

Art. 26

Titoli di accesso gratuiti (1)

 

(1)Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

 

2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

 

3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

 

4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

 

5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto

 

Art. 27

Tessere CONI, UNIRE, ACI

 

1. Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

 

Art. 28

Vidimazione delle tessere gratuite

 

1. La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

 

2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli, 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

 

Art. 29

Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

 

1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

 

Art. 30

Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione

 

1. I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto è gratuitamente rilasciato.

 

2. I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali è dovuta l'imposta.

 

3. Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

 

Art. 31

Divieto di applicare soprapprezzi

 

1. Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

 

Art. 32

Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso(1).

 

(1)Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

 

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

 

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

 

Art. 33

Altre violazioni (1)

 

(1)Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;

f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

 

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

 

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.

 

Art. 34

Accertamento delle violazioni

 

4. Vendita di biglietti gratuiti(1)

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(1)L'art.34 e il primo comma dell'art. 36 sono stati abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

Art. 35

Altre violazioni (1)

 

(1)Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

4. Altre violazioni.(1)

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(1)L'art.34 e il primo comma dell'art. 36 sono stati abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

Art. 36

Chiusura del locale

 

1. Il primo comma dell'art. 36 è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

2. In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila(1).

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(1)Comma così modificato dall'art. 89, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

Art. 37

Accertamento delle violazioni

 

1. Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro, la nuova formulazione dello stesso art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, non contiene più la disposizione abrogativa del presente comma.

 

2. La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

 

3. Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

 

Art. 38

Ricorsi amministrativi

 

1. Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi [ e delle sopratasse previste dal presente decreto] sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato(1).

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(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro, nella nuova formulazione del suddetto art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, non sono più contenute le norme modificatrici del presente comma.

 

2. Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

3. L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

 

4. Avverso la decisione dell'intendente di finanza è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

 

5. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

 

6. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

 

7. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

 

8. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

Art. 39

Azione giudiziaria

 

1. Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

 

2. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa

 

Art. 40

Termini di decadenza - Rimborsi (1)

 

(1)Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

 

2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate

 

Art. 41

Abrogazioni

 

1. Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 14 marzo 1968, n. 318 e 14 maggio 1971, n. 271.

Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67 , relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

 

Art. 42

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

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