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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 26/10/1972, n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 3.

 

Sommario

 

Art. 1 - Oggetto delle tasse

 

Art. 2 - Riscossione delle tasse

 

Art. 3 - Modalità di pagamento

 

Art. 4 - Ufficio competente

 

Art. 5 - Marche

 

Art. 6 - Prenotazione a debito

 

Art. 7 - Riscossione coattiva

 

Art. 8 - Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

 

Art. 9 - Sanzioni

 

Art. 10 - Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

 

Art. 11 - Ricorsi amministrativi

 

Art. 12 - Azione giudiziaria

 

Art. 13 - Decadenze e rimborsi

 

Art. 13-BIS - Esenzioni

 

Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 15 - Norme abrogate

 

Art. 16 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Oggetto delle tasse

 

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

 

Art. 2

Riscossione delle tasse

 

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

 

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

 

3. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

 

4. Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

 

Art. 3

Modalità di pagamento

 

1. Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa:

a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;

b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;

b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa (1).

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(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 144, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

3. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

 

Art. 4

Ufficio competente

 

1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

 

Art. 5

Marche

 

1. Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

 

2. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

 

Art. 6

Prenotazione a debito

 

1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

 

Art. 7

Riscossione coattiva

 

1. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

Art. 8

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

 

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

 

Art. 9

Sanzioni (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

 

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

 

Art. 10

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

 

1. (Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473).

 

2. L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, della facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

 

3. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

Art. 11

Ricorsi amministrativi

 

1. Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

2. Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

 

3. Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

 

4. Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

 

5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

 

6. Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

 

Art. 12

Azione giudiziaria

 

1. Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

 

2. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

 

Art. 13

Decadenze e rimborsi

 

1. L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

 

2. Il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.

 

3. Non è ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.

 

4. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

 

Art. 13-BIS

Esenzioni (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

 

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 90, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 3 giugno 1999, n. 157.

 

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

 

1. Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione né si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.

 

2. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi, vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

 

Art. 15

Norme abrogate

 

1. Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 16

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

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