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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 18/11/1996, n. 583

Disposizioni urgenti in materia sanitaria(1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1996, n. 271 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 gennaio 1997, n. 4 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1997, n. 14)

 

Sommario

 

Art. 1 - Emoderivati salvavita

 

Art. 2 - Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria

 

Art. 3 - Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base

 

Art. 4 - Articolo 4

 

Art. 5 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che nelle materie della disponibilità degli emoderivati salvavita, dell'organizzazione sanitaria, dei finanziamenti di alcune rilevanti attività sanitarie e del funzionamento delle commissioni mediche periferiche del Tesoro, si sono determinate situazioni richiedenti l'adozione di misure legislative straordinarie ed urgenti;

Ritenuto, in particolare, che la previsione contenuta nell'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente alle aziende farmaceutiche di adeguare nell'arco di un quinquennio i prezzi dei medicinali ai prezzi medi comunitari, ha provocato una consistente rarefazione nel mercato italiano degli emoderivati salvavita; che a contrastare tale fenomeno è risultata insufficiente l'anticipazione dell'adeguamento al 1 gennaio 1997, prevista dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478; che, pertanto, occorre ulteriormente anticipare, per gli anzidetti farmaci, la data dell'adeguamento al 1 dicembre 1996;

Ritenuto, altresì, che il finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, per il biennio economico 1996-1997, richiede uno stanziamento aggiuntivo a carico del Servizio sanitario nazionale che assume carattere di atto necessitato; che tale esigenza ha assunto carattere di effettiva concretezza a partire dall'8 novembre 1996, avendo il Consiglio dei Ministri sotto tale data deliberato l'autorizzazione a sottoscrivere i contratti suddetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Emoderivati salvavita

 

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996.

 

Art. 2

Norme urgenti in materia di organizzazione sanitaria

 

1-quater. Dall'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria(1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo .

 

1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanità, sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale(1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

1-ter. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1-bis il Governo si attiene ai princìpi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati(1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole «in possesso della idoneità nazionale di cui all'articolo 17», l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti(1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

1-sexies. Gli esami di idoneità nazionale all'esercizio della funzione di direzione già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonché ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanità pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianità di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, può inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potrà essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 (1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

2. Il secondo comma dell'articolo 7 del D.Lgs. 30-6-1993 n. 269 è sostituito dal seguente:

"Art.7/2. I membri del consiglio di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, nonché i commissari straordinari in carica alla data del 15 novembre 1996 e quelli eventualmente nominati in loro sostituzione, sono prorogati fino all'insediamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione e comunque non oltre il 30 giugno 1997."

 

Art. 3

Finanziamenti per l'attuazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base

 

1. Al finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale relativi al biennio 1996-1997, la cui sottoscrizione è stata autorizzata dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale nella misura di lire 110 miliardi per il 1996, di lire 220 miliardi per il 1997 e di lire 340 miliardi per il 1998 e per gli anni successivi. Sono corrispondentemente ridotti i programmi riferiti agli interventi di abbattimento, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, per una quota di lire 25 miliardi, limitatamente agli anni 1998 e successivi. A carico del medesimo Fondo sanitario nazionale di parte corrente, limitatamente all'anno 1996, è vincolata la somma di lire 40 miliardi per il potenziamento delle funzioni distrettuali e delle attività della medicina e della pediatria di base, ivi compresa la necessaria strumentazione, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

Art. 4

Articolo 4(1)

 

(1)Soppresso dalla legge di conversione 17 gennaio 1997, n. 4

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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