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LUNEDÌ 01 SETTEMBRE 2025

D.P.R. 23/08/1988, n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 , relativo al triennio 1988-1990 (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

 

Art. 2 - Formazione del personale

 

Art. 3 - Diritto allo studio

 

Art. 4 - Congedo ordinario

 

Art. 5 - Trattamento di missione

 

Art. 6 - Copertura assicurativa

 

Art. 7 - Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità

 

Art. 8 - Maggiore rappresentatività

 

Art. 9 - Aspettative e permessi sindacali

 

Art. 10 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

 

Art. 11 - Assemblee del personale

 

Art. 12 - Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio

 

Art. 13 - Norme di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali

 

Art. 14 - Verifiche

 

Art. 15 - Produttività

 

Art. 16 - Parità uomo-donna

 

Art. 17 - Area medica

 

Art. 18 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

 

Art. 19 - Norma di rinvio

 

Art. 20 - Copertura finanziaria

 

Art. 21 - Entrata in vigore

 

Allegato - Allegato A

 

Allegato - Allegato B

 

Allegato - Allegato C

 

Allegato - Allegato D

 

Allegato - Allegato E

 

Allegato - Allegato F

 

Allegato - Allegato G

 

Allegato - Allegato H

 

Allegato - Allegato I

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Campo di applicazione e durata

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

 

2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1°gennaio 1988-31 dicembre 1990.

 

Art. 2

Formazione del personale (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università e nei confronti del personale dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

 

2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

 

3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

 

4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;

b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

 

5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso spese di viaggio.

 

6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

 

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

 

Art. 3

Diritto allo studio (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il personale della Sanità, vedi l'art. 22 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

 

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

 

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

 

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

 

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

 

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

 

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

 

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

 

Art. 4

Congedo ordinario (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, della Sanità e nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Agenzie autonome, del comparto Ministero e della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

 

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

 

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

 

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

 

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

 

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

 

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

 

8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

 

9. Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, le modalità di fruizione del congedo ordinario saranno definite in sede di contrattazione di comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale comparto.

 

Art. 5

Trattamento di missione (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

 

1. A decorrere dal 1°gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

 

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

 

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

 

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

 

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1°gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

 

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

 

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

 

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

 

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

Art. 6

Copertura assicurativa

 

1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.

 

Art. 7

Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità

 

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

 

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

 

Art. 8

Maggiore rappresentatività

 

1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).

 

2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

 

Art. 9

Aspettative e permessi sindacali (1)

 

(1) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto la cessazione dell'efficacia del presente articolo a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.

 

Art. 10

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali

 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.

 

2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.

 

3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarità dell'azione contrattuale.

 

Art. 11

Assemblee del personale (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001 e, limitatamente al personale non dirigenziale della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

 

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

 

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

 

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

 

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

 

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.

 

Art. 12

Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio

 

1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonché alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.

 

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.

 

3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

Art. 13

Norme di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali

 

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

 

Art. 14

Verifiche

 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le organizzazioni sindacali entro il mese di marzo 1990 procedono alla verifica dei risultati cui sono pervenute le singole amministrazioni pubbliche in ordine alla rilevazione dei carichi funzionali di cui all'art. 12.

 

Art. 15

Produttività (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, delle Università e del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettività.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13, sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità del personale utilizzato;

b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;

c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.

 

Art. 16

Parità uomo-donna (1)

 

(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Agenzie autonome, del comparto Ministeri della Scuola e nei confronti del personale dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi rispettivamente gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

1. In sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego.

 

Art. 17

Area medica

 

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in sede di contrattazione dell'area negoziale medica si procederà all'interpretazione ed alla integrazione di quanto contenuto negli accordi intercompartimentali, in rapporto alle particolarità professionali dei medici e dei veterinari.

 

Art. 18

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

 

1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.

 

Art. 19

Norma di rinvio

 

1. Restano confermate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13, non espressamente modificate o sostituite dal presente decreto.

 

Art. 20

Copertura finanziaria

 

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'anno medesimo, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

 

2. Al corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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