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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 28/01/1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657 (1) (2)

(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.

(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 68, D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 di seguito riportato:

Art. 68 "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ".

In base alla norma sopra riportata l'abrogazione non opera nei confronti degli artt. 61/3 e 79 del DPR n. 43 del 1988 e pertanto saranno gli unici articoli dell'atto riportati.

 

Sommario

 

Art. 61 - Compensi e rimborsi spese

 

Art. 79 - Verbali di pignoramento

 

 

--- § ---

 

Art. 61

Compensi e rimborsi spese

 

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresì, con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità. La remunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT (1)

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(1)Comma così sostituito dall'art. 13, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, . Con D.M. 26 novembre 1997 (Gazz. Uff. 29 novembre 1997, n. 279, S.O.) si è provveduto alla determinazione delle misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere, per il biennio 1998-1999, ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Con D.M. 15 luglio 1998 (Gazz. Uff. 14 settembre 1998, n. 214, S.O.) , si è provveduto alla revisione della misura della commissione spettante ai concessionari per la riscossone dei versamenti unitari. Con D.M. 30 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1999, n. 249) si è provveduto all'integrazione dei compensi ai concessionari per il primo semestre 1999.

 

Art. 79

Verbali di pignoramento

 

1. In caso di pignoramento negativo o insufficiente, se il credito per cui procede è complessivamente superiore a lire 500 mila, il concessionario che ha avuto in carico il ruolo esibisce, entro novanta giorni, il relativo verbale all'ufficio finanziario o all'ente che ha emesso il ruolo.

 

2. Al verbale deve essere allegato il certificato anagrafico da cui risulta l'ultimo domicilio delle persone fisiche cui è intestato il verbale di pignoramento, ovvero che le stesse non risultano iscritte all'anagrafe.

 

3. L'ufficio finanziario, ovvero l'ente che ha emesso il ruolo, appone entro novanta giorni dalla ricezione del verbale il proprio visto, indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile, di cui è a conoscenza, per l'esperimento di ulteriori procedure esecutive.

 

4. Trascorso tale termine senza che l'ufficio o l'ente abbia apposto il proprio visto, il concessionario è autorizzato a presentare la domanda di rimborso o di discarico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80.

 

5. I verbali possono essere inviati per il visto all'ufficio competente anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso l'esibizione dei verbali si considera avvenuta nel giorno in cui la raccomandata è consegnata all'ufficio postale

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