D.P.R. 17/01/1990, n. 44
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1990, n. 54, S.O., senza le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 ed al comma 2 dell'art. 18, in quanto non ammessi a registrazione da parte della Corte dei Conti. Tali disposizioni sono state successivamente registrate con riserva, in data 5 maggio 1990, e l'intero decreto è stato nuovamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1990, n. 115, S.O., con l'indicazione delle parti registrate con riserva.
Sommario
Art. 1 - Area di applicazione e durata
Art. 2 - Rapporti amministrazione-cittadino
Art. 3 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
Art. 4 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 5 - Ordinamento professionale
Art. 6 - Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 7 - Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 8 - Nuovi stipendi
Art. 9 - Retribuzione individuale di anzianità
Art. 10 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 11 - Mobilità
Art. 12 - Indennità di rischio da radiazioni
Art. 13 - Trattamento di missione
Art. 14 - Negoziazione decentrata
Art. 15 - Attività culturali e ricreative
Art. 16 - Copertura assicurativa
Art. 17 - Diritto allo studio
Art. 18 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 19 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 20 - Pari opportunità
Art. 21 - Assenze obbligatorie
Art. 22 - Disposizioni particolari
Art. 23 - Norma finale di rinvio
Art. 24 - Copertura finanziaria
Art. 25 - Entrata in vigore
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale dei Ministeri, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 23 agosto 1981, n. 508, 9 giugno 1981, n. 310, 25 giugno 1983, n. 344, 31 maggio 1984, n. 531, 8 maggio 1987, n. 266, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale, richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2 maggio 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto ministeri;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 ottobre 1989, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988- 1990 riguardante il personale del comparto «Ministeri» di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 26 settembre 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 2 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione pubblica/Ministeri, CISL/Funzione pubblica/FISL, UIL/statali, CONFSAL/UNSA, Unione nazionale segretari comunali e provinciali e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1990, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 26 settembre 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1°gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1°luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Art. 2
Rapporti amministrazione-cittadino
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni.
2. A tale scopo, le amministrazioni devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro le amministrazioni predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) la semplificazione della modulistica e la riduzione, ove possibile, della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e l'ottemperanza alle istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
b) l'ampliamento degli orari di apertura degli uffici per garantire, laddove le amministrazioni ne ravvisino la necessità per le esigenze degli utenti, anche l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana; in tale caso le modalità attuative saranno definite in sede di negoziazione decentrata;
c) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di «sportelli polivalenti»;
d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche;
e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le amministrazioni promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, ed i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Art. 3
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri sono i seguenti:
a) servizio elettorale;
b) servizio doganale;
c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
d) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
f) trasporti;
g) l'erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
b) attività giudiziaria - Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa: limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti, alle scarcerazioni ed alla libertà provvisoria;
c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali - Ministero di grazia e giustizia e istituti di pena: limitatamente alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'interno: limitatamente all'ufficio di gabinetto del prefetto, al cifrario ed all'archivio generale della questura; Ministero degli affari esteri: limitatamente al centro cifra e telecomunicazioni, in Italia e all'estero, ed ai servizi essenziali di tutela della integrità ed incolumità dei connazionali all'estero nell'ambito dell'unità di crisi;
d) attività sanitaria - Ministero della sanità: limitatamente alla sanità marittima ed al servizio veterinario di confine per gli animali vivi e merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero; Ministero di grazia e giustizia: limitatamente all'assistenza ai detenuti; Ministero della difesa - Enti della sanità militare: limitatamente al servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
e) attività di sdoganamento: limitatamente alla merce rapidamente deperibile e non conservabile in frigorifero, ai medicinali salvavita ed agli animali vivi;
f) attività di sorveglianza idraulica dei fiumi e degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici: limitatamente al periodo di preallarme e di piena;
g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre ed aerea;
h) attività di sorveglianza forestale: limitatamente al servizio antincendi;
i) servizio elettorale: limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
l) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
n) servizio di trasporto aereo limitatamente alla esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
o) il pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.
Art. 4
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Al fine di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3, appositi contingenti di personale che dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola amministrazione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro quindici giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui al comma 2 sono comunque assicurati i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento.
Art. 5
Ordinamento professionale
1. Ai profili professionali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono apportate le integrazioni e modificazioni di cui all'allegato 1 e le sostituzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
2. I profili professionali della nona qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato di cui al comma 1, sono individuati secondo la numerazione e la denominazione di cui all'allegato 3; le relative prestazioni lavorative sono identificate nelle attività indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con riferimento anche ai contenuti professionali dei corrispondenti profili di ottava qualifica funzionale.
3. I profili professionali della settima ed ottava qualifica funzionale, non ricompresi nell'allegato 1 di cui al comma 1, ed i relativi contenuti professionali restano quelli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219.
4. Le dotazioni organiche dei profili professionali di nona qualifica funzionale, nelle singole amministrazioni, sono determinate ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, entro i limiti delle dotazioni organiche complessive della nona qualifica funzionale già definite nelle amministrazioni medesime ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
5. Ai fini dell'accesso ai profili della nona qualifica funzionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
6. La sfera di autonomia nei profili professionali di nona qualifica funzionale, nell'ambito delle norme generali concernenti l'esercizio delle funzioni e la conseguente utilizzazione funzionale del personale addetto, è piena e diretta, salve le prerogative proprie del personale con qualifiche dirigenziali.
7. Il grado di responsabilità del personale con profili professionali ascritti alla nona qualifica funzionale è relativo alla direzione dei lavori, all'organizzazione del lavoro proprio e dei collaboratori, al risultato conseguito dalla struttura cui è preposto.
8. Per il periodo di vigenza dell'accordo recepito dal presente regolamento, le amministrazioni sono tenute a dare attuazione, per tutti i profili professionali, al disposto di cui al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora entro il detto termine le amministrazioni non abbiano provveduto, si applica, per i fini di cui al comma 3 dell'art. 26, il disposto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
9. Ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall'esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, il superamento dei corsi-concorsi di reclutamento, anche in fase di espletamento, tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, è considerato equivalente al superamento di un corso di specializzazione post-laurea.
10. Al personale che è immesso nei ruoli delle amministrazioni dello Stato previo superamento di corsi-concorsi di reclutamento previsti dalle vigenti disposizioni è corrisposta, durante la frequenza del corso di reclutamento, una borsa di studio pari al settanta per cento del trattamento economico iniziale della qualifica cui accede.
11. Nei pubblici concorsi la riserva relativa al personale in servizio dovrà prevedersi per coloro che siano inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni.
12. Per i profili professionali per i quali è previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riservate al personale in servizio, adottando i medesimi criteri definiti per le prove di selezione.
13. A seguito dell'inquadramento nei profili professionali ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguate, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, le precedenti corrispondenze tra le qualifiche e le funzioni all'estero previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, a nuove corrispondenze tra i profili professionali e le funzioni all'estero.
14. Il personale che, con atto formale di data certa, è assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, è inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempre che tale profilo offra la necessaria vacanza.
15. Per le amministrazioni dello Stato si procede, in relazione alle modifiche ed integrazioni all'ordinamento professionale di cui al presente articolo ed in relazione a nuove esigenze funzionali ed organizzative, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con gli strumenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Art. 6
Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, resta disciplinato dalla stessa disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 7, a decorrere dal 1°luglio 1990 è costituito, presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» che è alimentato:
a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue pro-capite di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989;
b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984;
c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
d) dalla quota del monte salari annuo, relativo a ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari.
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalle amministrazioni, di una quota:
a) delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi piú qualificati a favore dell'utenza;
b) di economie di gestione conseguenti a riduzioni di spese di funzionamento eventualmente realizzate dalle amministrazioni, a parità di quantità e qualità di servizi resi per effetto dell'ottimale utilizzazione dei fattori di produzione, con esclusione comunque delle spese per manutenzione, acquisito e rinnovo di attrezzature (1).
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(1) Il presente comma, dapprima non ammesso al «visto» della Corte dei Conti, è stato successivamente registrato con riserva in data 5 maggio 1990.
4. La riduzione delle spese di cui alla lettera b) del comma 3 è determinata ponendo a raffronto le risultanze complessive del bilancio consuntivo, al netto degli incrementi stabiliti sulla base dei dati ISTAT sul costo della vita, con quelle del bilancio consuntivo dell'anno 1988, preso a riferimento per il periodo di vigenza del presente regolamento (1).
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(1) Il presente comma, dapprima non ammesso al «visto» della Corte dei Conti, è stato successivamente registrato con riserva in data 5 maggio 1990.
5. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale e confluiscono nel fondo di cui al comma 2 con decreto del Ministero interessato (1).
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(1) Il presente comma, dapprima non ammesso al «visto» della Corte dei Conti, è stato successivamente registrato con riserva in data 5 maggio 1990.
6. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, di altre indennità di istituto e similari, comunque denominate, e di incremento del compenso incentivante di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera d) del comma 2 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
7. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il fondo di cui all'art. 6 è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello nazionale, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna amministrazione, il fondo è finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standards sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello nazionale, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13. Per le amministrazioni e per i settori di attività non regolati da standards, sono definite con la negoziazione decentrata a livello nazionale le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse, anche, all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;
c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.
3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. Resta in ogni caso garantita la corresponsione nelle amministrazioni cui competono, con periodicità mensile e per undici mesi ad anno, di tutti gli importi pari alle misure previste per ciascuna qualifica funzionale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984, e successive modificazioni ed integrazioni; il compenso base di cui al predetto decreto è corrisposto agli stessi destinatari e con le stesse modalità ivi previste ed è elevato di un importo, pari al venti per cento, non utile ai fini delle maggiorazioni che restano ferme negli attuali importi, salvi aumenti o diminuzioni da definirsi in sede di negoziazione decentrata nazionale in relazione alle esigenze di funzionalità delle singole amministrazioni.
4. Le eventuali quote di incremento del fondo di cui al comma 3 dell'art. 6 sono utilizzabili soltanto per le finalità di cui al comma 2, esclusa ogni possibilità di erogazioni di più indennità o compensi al medesimo titolo.
5. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 6 può essere affidata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti a livello nazionale.
6. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione anche esterni, in conformità al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13.
7. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui al comma 2 dell'art. 6, le modifiche tecniche ai bilanci delle singole amministrazioni necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al medesimo art. 6, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nell'articolo stesso
Art. 8
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti, a regime:
Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . L. 6.081.000
Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . L. 6.981.000
Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . L. 7.981.000
Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . L. 9.031.000
Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000
Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . L. 11.331.000
Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . L. 13.331.000
Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000
Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1°luglio 1990.
3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I
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L. 152.000
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Qualifica II
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L. 190.000
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Qualifica III
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L. 264.600
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Qualifica IV
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L. 310.000
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Qualifica V
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L. 354.600
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Qualifica VI
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L. 385.600
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Qualifica VII
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L. 486.600
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Qualifica VIII
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L. 512.000
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Qualifica IX
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L. 592.000
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4. Dal 1°ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I . . . . . . . . . . . . . L. 715.000
Qualifica II . . . . . . . . . . . . . L. 894.000
Qualifica III . . . . . . . . . . . . .L. 1.246.000
Qualifica IV . . . . . . . . . . . . .L. 1.459.000
Qualifica V . . . . . . . . . . . . . .L. 1.668.600
Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . L. 1.815.200
Qualifica VII . . . . . . . . . . . . .L. 2.290.500
Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . L. 2.410.000
Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . .L. 2.789.000
5. Dal 1°luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . .
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L. 1.200.000
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Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . .
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L. 1.500.000
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Qualifica III . . . . . . . . . . . . . .
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L. 2.100.000
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Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . .
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L. 2.450.000
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Qualifica V . . . . . . . . . . . . . .
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L. 2.800.000
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Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . .
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L. 3.050.000
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Qualifica VII . . . . . . . . . . . . .
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L. 3.850.000
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Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . .
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L. 4.050.000
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Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . .
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L. 4.690.000
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6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
7. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'ottava qualifica. Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto per la nona qualifica al compimento di un biennio di effettivo servizio senza demerito.
8. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 7 sono attribuiti con decorrenza 1°luglio 1990.
9. Dal 1°luglio 1988 al 30 settembre 1989 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del dodici per cento.
10. Dal 1°ottobre 1989 al 30 giugno 1990 gli incrementi di cui al comma 8 competono nella misura del sessanta per cento.
11. Dal 1°luglio 1990 competono i trattamenti annui lordi a regime.
12. Il trattamento stipendiale annuo lordo dei segretari comunali di nona qualifica funzionale è incrementato, con effetto dal 1°luglio 1990 ed al compimento degli anni sottoindicati di effettivo servizio maturato alla predetta data, dei seguenti importi:
5 anni: lire duemilioni;
10 anni: lire quattromilioni;
15 anni: lire seimilioni (1).
--------------------
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
13. Ciascuno degli importi di cui al comma 12 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo(1).
--------------------
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
14. Nei confronti dei segretari comunali di ottava e di nona qualifica non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. Per il predetto personale l'indennità di funzione e di coordinamento di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531, come integrata dall'art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, che non è pensionabile, è rideterminata nelle seguenti misure annue lorde, a decorrere dal 1°luglio 1990:
ottava qualifica funzionale: L. 2.500.000;
nona qualifica funzionale: L. 3.000.000;
nona qualifica funzionale con cinque anni di effettivo servizio al 1°luglio 1990: L. 4.000.000;
nona qualifica funzionale con dieci anni di effettivo servizio al 1°luglio 1990: L. 5.000.000;
nona qualifica funzionale con quindici anni di effettivo servizio al 1°luglio 1990: L. 6.000.000 (1).
--------------------
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9
Retribuzione individuale di anzianità
1. A decorrere dal 1°gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1°gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Qualifica I . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000
Qualifica II . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000
Qualifica III . . . . . . . . . . . . . . . . L. 228.000
Qualifica IV . . . . . . . . . . . . . . . . L. 264.000
Qualifica V . . . . . . . . . . . . . . . . L. 288.000
Qualifica VI . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000
Qualifica VII . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000
Qualifica VIII . . . . . . . . . . . . . . . . L. 462.000
Qualifica IX . . . . . . . . . . . . . . . . L. 462.000
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1°gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1°gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo, liquidate ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
4. Al personale che, alla data del 1°gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde:
prima, seconda e terza qualifica funzionale: L. 300.000;
quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: L. 400.000;
settima, ottava e nona qualifica funzionale: L. 500.000.
5. Le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Art. 10
Effetti dei nuovi stipendi (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 8 e 9, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 11
Mobilità
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
qualifica funzionale VIII e superiori: lire 3.500.000;
qualifica funzionale VII: L. 3.000.000;
qualifica funzionale VI : L. 2.500.000;
qualifica funzionale V ed inferiori: lire 2.000.000.
Art. 12
Indennità di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile di lire duecentomila.
2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma 1, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 6.
Art. 13
Trattamento di missione (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001.
1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:
qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona: L. 39.600;
qualifiche funzionali prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.
2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi;
c) attività su fari ed impianti di segnalazione marittima, installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e postazioni militari;
d) attività di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti effossori;
e) attività che comportino imbarchi brevi su unità;
f) attività di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria, finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e similari;
g) attività di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e di vigilanza nelle traduzioni delle detenute.
3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Art. 14
Negoziazione decentrata (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dalle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e dagli articoli 5, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni di cui al presente articolo.
2. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio. Sono comunque immediatamente affidate alla negoziazione decentrata locale, oltre alle materie espressamente rinviate dagli accordi decentrati nazionali, l'organizzazione del lavoro ed il regime degli orari di lavoro.
3. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa è rimessa alla negoziazione decentrata a livello nazionale, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.
4. . L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il medesimo termine, di quanto previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, individua - ferme restando le competenze stabilite per i vari livelli di negoziazione decentrata - le norme che, non prevedendo l'ulteriore determinazione di modalità di attuazione a livello di negoziazione decentrata locale, sono immediatamente esecutive.
5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 8, e riferiti a specifiche e particolari esigenze. Resta fermo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
6. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.
7. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati territoriali dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro dieci giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
8. Gli accordi decentrati a livello nazionale o locale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione
Art. 15
Attività culturali e ricreative
1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.
6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.
Art. 16
Copertura assicurativa (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni e decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento
Art. 17
Diritto allo studio (1)
(1) Il disposto del presente articolo è stato sostituito dall'art. 13 del CCNL integrativo di cui all'Accordo 16 maggio 2001. Tale articolo è stato, inoltre, disapplicato dall'art. 34 dello stesso Accordo, limitatamente al personale del comparto Ministeri.
Art. 18
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001.
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicaps o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo (1).
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(1) Il presente comma, dapprima non ammesso al «visto» della Corte dei Conti, è stato successivamente registrato con riserva in data 5 maggio 1990.
3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Art. 19
Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Le amministrazioni adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
2. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio, l'amministrazione provvede ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.
Art. 20
Pari opportunità
1. I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove in sede di negoziazione decentrata ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunità in strutture territoriali di particolare consistenza. Le amministrazioni garantiscono tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'amministrazione, sono composti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza della amministrazione.
3. In sede di negoziazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si dovrà tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dalle amministrazioni a norma del comma 3 formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
Art. 21
Assenze obbligatorie (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001.
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività
Art. 22
Disposizioni particolari
1. Nei confronti del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, la negoziazione decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni, anche con riferimento al regime degli orari di lavoro, che garantisca, comunque, lo svolgimento delle attività finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
2. Comma abrogato dall'art. 17, comma 82, L. 15 maggio 1997, n. 127.
3. I criteri e le modalità di attuazione degli avvicendamenti del personale del Ministero degli affari esteri, appartenente alle qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, da concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, limitatamente agli importi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6.
Art. 23
Norma finale di rinvio
1. Restano confermate ove non modificate o sostituite dal presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268; 23 agosto 1981, n. 508; 9 giugno 1981, n. 310; 25 giugno 1983, n. 344; 31 maggio 1984, n. 531; 8 maggio 1987, n. 266 e 17 settembre 1987, n. 494.
Art. 24
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono valutati per il periodo 1988-1990 in lire 1.438 miliardi, ivi comprese lire 424 miliardi per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989, ed in lire 1.234 miliardi a decorrere dal 1991.
2. Ai suddetti oneri che - al netto delle quote da coprire con le minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1°febbraio 1986, n. 13 e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 - si riducono per il periodo 1988-1990 a lire 1.218 miliardi ed a decorrere dal 1991 a lire 1.014 miliardi, si provvede:
a) quanto a lire 528 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo di quota parte delle somme conservate in conto residui - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 10 novembre 1989, n. 367 - sul cap. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;
b) quanto a lire 690 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 1.014 miliardi a decorrere dal 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6868 del suddetto stato di previsione per gli anni finanziari 1990 e successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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