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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.P.R. 04/02/1988, n. 42

Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1)

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49.

 

Sommario

 

Art. 1 - Modifiche al DPR n. 917/86

 

Art. 2 - Significato dei riferimenti normativi

 

Art. 3 - Assegni corrisposti al coniuge

 

Art. 4 - Eccedenza detraibile

 

Art. 5 - Detrazione di imposte pagate all' estero

 

Art. 6 - Determinazione dei redditi di partecipazione

 

Art. 7 - Contratti di assicurazione relativi a spese sanitarie

 

Art. 8 - Opzione di cui all' Art. 54, co. 4, DPR n. 917/86

 

Art. 9 - Autorizzazione di cui all' art. 60, co. 5, DPR n. 917/86

 

Art. 10 - Corrispettivi in valuta estera

 

Art. 11 - Perdite su crediti

 

Art. 12 - Limite percentuale di deducibilita'

 

Art. 13 - Contratto di locazione finanziaria: quota di ammortamento

 

Art. 14 - Aziende in affitto o usufrutto

 

Art. 15 - Operazioni valutarie e in cambi

 

Art. 16 - Contributi dello Stato o altri enti pubblici

 

Art. 17 - Dichiarazione dei redditi. Comunicazioni all' ufficio. Determinazione del reddito

 

Art. 18 - Determinazione del reddito e del patrimonio netto; adempimenti del curatore. Commissario liquidatore

 

Art. 19 - Presentazione delle dichiarazioni ed altri adempimenti

 

Art. 20 - Oneri deducibili

 

Art. 21 - Opzione tra riporto e rimborso dell' eccedenza; opzioni ai fini della tassazione separata

 

Art. 22 - Immobili non locati

 

Art. 23 - Plusvalenze

 

Art. 24 - Valore delle rimanenze: disciplina transitoria

 

Art. 25 - Perdite su crediti

 

Art. 26 - Applicabilita' degli Artt. 67, 68, 69 e 7, DPR n. 917/86

 

Art. 27 - Esercizio non coincidente con l' anno solare

 

Art. 28 - Applicabilita' Art. 106, co. 2, DPR n. 917/86

 

Art. 29 - Applicabilita' Art. 109, commi 2 e 3, DPR n. 917/86

 

Art. 30 - Applicabilita' Art. 124, DPR n. 917/86

 

Art. 31 - Applicabilita' Art. 125, DPR n. 917/86

 

Art. 32 - Societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice

 

Art. 33 - Modifiche al DPR n. 600/73

 

Art. 34 - Proventi di obbligazioni e titoli similari

 

Art. 35 - Riferimenti normativi

 

Art. 36 - Retroattivita' del DPR n. 917/86

 

Art. 37 - Vigenza

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1

Modifiche al DPR n. 917/86

 

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti correzioni e aggiunte:

nell'art. 13, commi 4 e 5, le parole: «redditi di lavoro autonomo o di impresa» sono sostituite con le parole: «redditi di lavoro autonomo e di impresa»; nell'art. 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte, dopo le parole: «rapporti di agenzia», le parole: «delle persone fisiche»; nell'art. 16, comma 1, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola: «aziende», le parole: «possedute da più di cinque anni»; nell'art. 16, comma 1, lettera m), le parole: «tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso» sono sostituite con le parole: «tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso»; nell'art. 16, comma 3, sono aggiunte, dopo le parole: «Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1», le parole: «e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali»; la disposizione dell'art. 16, comma 4, è trasferita nell'art. 9, quale comma 5; nell'art. 20, comma 2, lettera d), le parole: «corrisposti a» sono sostituite con le parole: «conseguiti da»; nell'art. 41, comma 1, lettera e), la parola: «uili» è sostituita con la seguente: «utili»; nell'art. 44, comma 3, le parole: «quando l'utile e soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta» sono sostituite con le parole: «nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza è assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1»; nell'art. 54, comma 4, la parola: «decimo» è sostituita con la seguente: «nono»; nell'art. 55, comma 2, le parole: «può essere accantonata ai sensi» sono sostituite con le parole: «concorre a formare il reddito a norma»; nell'art. 58, comma 1, lettera c), le parole: «del rapporto di agenzia» sono sostituite con le parole: «di rapporti di agenzia delle persone fisiche»; nell'art. 61, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, dopo le parole: «dei versamenti», le parole: «e delle remissioni di debito»; nell'art. 61, comma 5, terzo periodo, le parole: «Nella determinazione del valore normale» sono sostituite con le parole: «Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo»; nell'art. 75, comma 1, le parole: «sono deducibili» sono sostituite con le parole: «concorrono a formarlo»; nell'art. 75, comma 2, lettera a), le parole: «, se diversa,» sono sostituite con le parole: «, se diversa e successiva,»; nell'art. 75, comma 4, le parole: «certi e precisi.» sono sostituite con le parole: «certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.»;

nell'art. 76, comma 5, le parole: «se ne deriva aumento del reddito.» sono sostituite con le parole: «se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizion si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali ""procedure amichevoli''previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.»; nell'art. 79, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75.»; nell'art. 84, comma 1, le parole: «non sono o non devono» sono sostituite con le parole: «non sono e non devono»; nell'art. 107, comma 3, le parole da «la società o l'ente» alla fine sono sostituite con le parole: «la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94»; nell'art. 109, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivit commerciali e di altre attività si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10.»; nell'art. 113, comma 1, sono aggiunte, dopo la parola: «conto», le parole: «dei profitti e delle perdite»; nell'art. 118, comma 2, le parole: «immobili relative all'impresa che non costituiscono beni strumentali» sono sostituite con le parole: «immobili di cui all'art. 57, comma 1.»; nell'art. 122, comma 4, le parole: «è ridotto del 15 per cento» sono sostituite con le parole: «e ridotto al 36 per cento»; nell'art. 124, comma 4, le parole: «immobili non strumentali» sono sostituite con le parole: «immobili di cui all'art. 57, comma l»; nell'art. 125, comma 4, le parole: «ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel fallimento» sono sostituite con le parole: «ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento»;

la disposizione dell'art. 125, comma 5, è trasferita nell'art. 54 come comma 6; nell'art. 131, comma 1, le parole: «dopo l'accettazione di eredità» sono sostituite con le parole: «dopo l'accettazione dell'eredità».

 

Art. 2

Significato dei riferimenti normativi

 

1. I riferimenti al testo unico, contenuti senza altre indicazioni nelle successive disposizioni del presente decreto, si intendono come fatti al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le correzioni e aggiunte di cui all'art. 1.

 

Art. 3

Assegni corrisposti al coniuge

 

1. Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.

 

Art. 4

Eccedenza detraibile

 

1. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto negli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

 

2. In caso di riporto l'eccedenza è computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo.

 

3. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.

 

4. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

5. Sull'eccedenza computata in diminuzione dell'imposta non competono interessi. Se è richiesto il rimborso a norma dei commi 3 e 4 competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o a quella di presentazione dell'istanza.

 

Art. 5

Detrazione di imposte pagate all' estero (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 6

Determinazione dei redditi di partecipazione (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 7

Contratti di assicurazione relativi a spese sanitarie (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 9, Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

Art. 8

Opzione di cui all' Art. 54, co. 4, DPR n. 917/86 (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 9

Autorizzazione di cui all' art. 60, co. 5, DPR n. 917/86 (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 10

Corrispettivi in valuta estera (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 11

Perdite su crediti (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 12

Limite percentuale di deducibilita' (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 13

Contratto di locazione finanziaria: quota di ammortamento (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 14

Aziende in affitto o usufrutto (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 15

Operazioni valutarie e in cambi (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 16

Contributi dello Stato o altri enti pubblici (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 17

Dichiarazione dei redditi. Comunicazioni all' ufficio. Determinazione del reddito (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 18

Determinazione del reddito e del patrimonio netto; adempimenti del curatore. Commissario liquidatore (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 19

Presentazione delle dichiarazioni ed altri adempimenti (1)

 

(1) Abrogato dall'articolo 18, Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247.

 

Art. 20

Oneri deducibili

 

1. Le disposizioni degli articoli 10, comma 1, 110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilità degli oneri alla condizione che la relativa documentazione sia allegata alla dichiarazione dei redditi, si applicano a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, intendendosi come tale, anche nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo d'imposta avente inizio dopo la detta data.

 

2. Le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società dovute per i detti anni.

 

Art. 21

Opzione tra riporto e rimborso dell' eccedenza; opzioni ai fini della tassazione separata

 

1. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

2. Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.

 

Art. 22

Immobili non locati

 

1. La disposizione dell'art. 38, comma 5, del testo unico, secondo cui nella dichiarazione dei redditi deve essere attestata la durata anziché la persistenza dello stato di non locazione, si applica a partire dalla prima dichiarazione da presentare dopo il 31 dicembre 1987.

 

Art. 23

Plusvalenze

 

1. La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.

 

2. Nei confronti delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze già iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

Art. 24

Valore delle rimanenze: disciplina transitoria

 

1. Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformità alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, sempreché le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.

 

Art. 25

Perdite su crediti

 

1. La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, si applica anche quando questa è in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo d'imposta e nei quattro successivi e quelle imputate, successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La procedura concorsuale si considera in corso a partire dalla data indicata nell'art. 11.

 

Art. 26

Applicabilita' degli Artt. 67, 68, 69 e 7, DPR n. 917/86

 

1. Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

2. Le disposizioni dell'art. 67, comma 8, del testo unico si applicano relativamente ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

Art. 27

Esercizio non coincidente con l' anno solare

 

1. Per le imprese e le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo unico si applica con riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

Art. 28

Applicabilita' Art. 106, co. 2, DPR n. 917/86

 

1. La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle società operanti nel Mezzogiorno, non vale per le società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le quali resta ferma la riduzione della maggiorazione alla metà.

 

Art. 29

Applicabilita' Art. 109, commi 2 e 3, DPR n. 917/86

 

1. Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

Art. 30

Applicabilita' Art. 124, DPR n. 917/86

 

1. Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di società in corso alla data del 1°gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987.

 

2. Se la società in corso di liquidazione è una società in nome collettivo o in accomandita semplice resta ferma la disposizione dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi se la liquidazione si protrae per più di cinque periodi d'imposta.

 

Art. 31

Applicabilita' Art. 125, DPR n. 917/86

 

1. Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla data del 1°gennaio 1988, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

 

2. Se la procedura ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o spedizione delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all'art. 18, comma 4, del presente decreto, entro il 30 aprile 1988 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore fallito e dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero dei soci, relative all'anno 1987, è prorogato al 30 giugno 1988.

 

3. Se vi è stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la differenza, di cui all'art. 125, commi 2 e 3, del testo unico, è determinata con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni.

 

4. Le somme già versate dal curatore o dal commissario liquidatore a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute a norma dell'art. 125, comma 4, del testo unico e, per la parte incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

 

Art. 32

Societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice

 

1. A partire dal 1°gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, che non fruiscono del regime di determinazione del reddito di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato dal decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, devono tenere le scritture contabili a norma degli articoli da 13 a 16 e degli articoli 18-bis, 21, commi primo e secondo, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Art. 33

Modifiche al DPR n. 600/73

 

1. A partire dal 1°gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le disposizioni in materia di ritenuta alla fonte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché in provvedimenti legislativi successivamente emanati, si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

 

2. Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.)

 

4. La ritenuta prevista nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere anche operata:

a) con l'aliquota del 20 per cento, sui redditi indicati nell'art. 49, comma 2, lettera d), e comma 3, e nell'art. 81, comma 1, lettere g) ed m), del testo unico; per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento (1);

b) con l'aliquota del 20 per cento sulle indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico.

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(1) Lettera così modificata dall'art. 21, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

5. La ritenuta prevista nell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta.

 

6. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.)

 

Art. 34

Proventi di obbligazioni e titoli similari

 

1. Per i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 30, primo comma, dello stesso decreto.

 

Art. 35

Riferimenti normativi

 

1. I riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.

 

Art. 36

Retroattivita' del DPR n. 917/86

 

1. Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

 

Art. 37

Vigenza

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1°gennaio 1988.

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Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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