D.P.R. 25/06/1983, n. 347
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali (1)
(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 20 luglio 1983, n. 197.
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
Art. 1-BIS - Campo di applicazione e durata
Art. 2 - Articolo 2
Art. 2-BIS - Tipologia degli enti
Art. 3 - Livelli di accordo
Art. 4 - Informazione
Art. 5 - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Ferie
Art. 8 - Part-time
Art. 9 - Rapporti di lavoro a termine
Art. 10 - Mobilità .
Art. 11 - Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
Art. 12 - Mensa
Art. 13 - Riposo compensativo
Art. 14 - Organizzazione del lavoro
Art. 15 - Aspettative sindacali
Art. 16 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 17 - Congedo straordinario .
Art. 18 - Aspettativa per infermità .
Art. 19 - Infortuni per cause di servizio .
Art. 20 - Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva
Art. 21 - Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale)
Art. 22 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
Art. 23 - Adeguamento dei regolamenti organici
Art. 24 - Norme d'accesso
Art. 25 - Nomina in prova e periodo di prova .
Art. 26 - Qualifiche funzionali e trattamento economico
Art. 27 - Passaggio ad altra qualifica funzionale
Art. 28 - Salario accessorio
Art. 29 - Lavoro straordinario
Art. 30 - Compensi incentivanti la produttività
Art. 31 - Onnicomprensività
Art. 32 - Compensi ISTAT
Art. 33 - Missioni e trasferimenti
Art. 34 - Personale addetto alle case da gioco
Art. 35 - Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia
Art. 36 - Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali
Art. 37 - Personale docente dei corsi di formazione
Art. 38 - Personale dei servizi consorziali degli enti
Art. 39 - Incarico di coordinamento
Art. 40 - Norma di 1°inquadramento
Art. 41 - Riequilibrio anzianità e nuovo salario individuale di anzianità
Art. 42 - Scaglionamento dei benefici contrattuali
Art. 43 - Norma transitoria di accesso
Art. 44 - Norma finale
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 dicembre 1977, n. 946, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;
Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale, previa verifica delle compatibilità finanziarie, è stata autorizzata la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo concernente la disciplina del trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale degli enti locali, raggiunta in data 29 aprile 1983 fra le delegazioni del Governo, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1
Articolo 1
1. Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo indicato in premessa nel testo annesso al presente decreto.
Art. 1-BIS
Campo di applicazione e durata
1. Il presente accordo riguarda tutto il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunità montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, università agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.
2. Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 1°gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
3. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalità concordate, a partire dal 1°gennaio 1983 e fino al 1°gennaio 1985, data in cui l'accrdo entra a regime.
Art. 2
Articolo 2
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 423 miliardi per l'anno 1983, in lire 846 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.209 miliardi per l'anno 1985 provvedono gli enti interessati all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2-BIS
Tipologia degli enti
1. Articolo abrogato dall'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 13, L. 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 3
Livelli di accordo
1. Si individuano i seguenti livelli di accordo:
a) Nazionale: regola gli istituti giuridici, normativi, economici e l'ordinamento professionale; definisce le materie demandate agli accordi decentrati ed articolati.
b) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro. In tal caso, qualora l'accordo riguardi aspetti comuni al personale delle regioni e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI, UNCEM;
c) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale, risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro e le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione degli incrementi della produttività collettiva ed individuale;
d) Territoriale a livello sub-regionale: un livello di accordo di questa natura può essere ipotizzato qualora esistano articolazioni istituzionali o modelli di organizzazione dei servizi nonché ipotesi di programmazione degli stessi, a dimensione sub-regionale e sovra-comunale. Attua, a questo livello, le materie demandate dagli accordi nazionali e/o regionali. In tal caso la delegazione di parte pubblica è composta dalle rappresentanze dell'ANCI, UPI e UNCEM. Gli accordi di cui ai punti b), c) e d) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente accordo.
Art. 4
Informazione
1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti dell'ente.
2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti, dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
3. A tal fine l'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento ed investimento, bilanci annuali o poliennali, e, a livello di organizzazioni sindacali di categoria, se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.
4. Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi della informazione.
5. Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.
Art. 5
Formazione e aggiornamento professionale
1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore individuali. Tali ore sono utilizzate, in presenza di corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'ente, per il raggiungimento delle relative esigenze funzionali nonché, in ragione del 3% del personale, per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in scuola statale o istituti legalmente riconosciuti, regolarmente frequentati, fermo comunque restando il limite individuale.
2. Gli enti promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
3. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore è demandata agli accordi decentrati a livello regionale.
4. Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli enti di appartenenza.
5. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
6. L'attività di formazione è finalizzata:
a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
7. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
8. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.
9. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
Art. 6
Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro settimanale viene confermato in 36 ore da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.
2. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi ed all'ampliamento della fascia oraria di apertura dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:
a) orario unico su 6 giorni lavorativi settimanali;
b) orario articolato su 5 giorni lavorativi settimanali, con almeno due rientri settimanali;
c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.
3. In sede di accordo decentrato potranno essere stabilite articolazioni diverse da quelle sopra indicate e comunque distribuite su almeno 5 giorni settimanali.
4. Nell'ambito del medesimo ente possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.
5. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.
Art. 7
Ferie (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il congedo ordinario annuale viene fissato in 30 giornate lavorative, qualora l'orario settimanale si articoli su 6 giornate lavorative, o in 26 giornate, qualora l'orario settimanale si articoli in 5 giornate lavorative. Tali congedi sono comprensivi delle due giornate di congedo ordinario di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Ai dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge n. 937. Gli enti organizzeranno i propri servizi in modo da consentire al personale la effettiva fruizione nell'anno di dette giornate.
3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.
4. L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata incapacità lavorativa
Art. 8
Part-time (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. In via sperimentale gli enti locali possono procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto, nel limite massimo che sarà definito in sede di accordo decentrato, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.
2. Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.
3. Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.
4. In particolare si stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;
c) il salario di anzianità, di cui al successivo art. 41, punto B), è pari al 50% di quello spettante al personale della stessa qualifica funzionale ad orario intero;
d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute;
e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge;
f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.
5. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale.
6. Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, la individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordo decentrato a livello aziendale.
7. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti.
8. Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
9. Per il personale a part-time il congedo ordinario viene regolato dalle norme dettate in proposito per il restante personale.
10. Il Governo si impegna a definire gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time con apposito provvedimento legislativo.
Art. 9
Rapporti di lavoro a termine
1. A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per le assunzioni a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti norme di legge, si deve ricorrere di norma o a graduatorie degli uffici di collocamento o a graduatorie fatte dagli enti per prove e/o titoli.
2. B) Rapporto di lavoro stagionale.
Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali del relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
3. B) Rapporto di lavoro stagionale.
I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.
4. B) Rapporto di lavoro stagionale.
Nel caso che si liberino posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo permanente, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
1) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prove selettive attitudinali per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare a tale fine la graduatoria più remota;
2) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire per concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio nel profilo da ricoprire e purché abbiano tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato i 45 anni di età.
5. B) Rapporto di lavoro stagionale.
La normativa di cui al punto B) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per la esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana, per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93.
6. B) Rapporto di lavoro stagionale.
Il personale di cui ai precedenti punti A) e B) fruisce del trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
7. B) Rapporto di lavoro stagionale.
Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo di 13ª mensilità, l'aggiunta di famiglia, se dovuta, e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi.
Art. 10
Mobilità (1).
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi l'allegato C al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. La mobilità del personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli enti locali e dalle regioni a statuto ordinario deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente;
e) riorganizzazione e trasferimento di servizi.
2. Mobilità interna
La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diversa da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione, secondo criteri generali da definire previo confronto con le organizzazioni sindacali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.
Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo decentrato, anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.
Qualora la mobilità comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.
3. Mobilità esterna
La mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, ferme restando le riserve di legge nonché le riserve dei posti al personale interno, e riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli enti locali e delle regioni.
In sede di accordo decentrato a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.
A tal fine gli enti pubblicano nel bollettino ufficiale della regione gli avvisi relativi alla copertura dei posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica funzionale e profilo professionale.
La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali in base a criteri e modalità concordati in sede di accordo decentrato a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
Tale mobilità è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza.
È consentito il trasferimento di personale a domanda del dipendente motivata e documentata, previa intesa tra gli enti, a condizione dell'esistenza di posto vacante - conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale - nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.
Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento di servizi a livello territoriale e l'uso ottimale delle strutture organiche, gli enti interessati al trasferimento di posti di organico debbono procedere, contestualmente, l'uno alla soppressione dei posti di organico relativi ai servizi trasferiti (anche coperti e, in tal caso, in uno con i relativi titolari) e l'altro alla integrazione di pari numero di posti della stessa qualifica funzionale e profilo professionale. Al personale trasferito è garantita la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
Al personale interessato alla mobilità competono, ove dovute, l'indennità di missione o di trasferimento secondo la normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 11
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'amministrazione non potrà procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.
Art. 12
Mensa
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste agli operatori, gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio secondo modalità e criteri da concordarsi attraverso gli accordi decentrati.
2. Comunque, per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio.
3. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico, salvo i casi di rientro pomeridiano.
4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
5. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi; oppure, un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'ente.
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art. 13
Riposo compensativo
1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell'indennità oraria per servizio ordinario festivo, con diritto al riposo compensativo da fruire entro 15 giorni.
Art. 14
Organizzazione del lavoro
1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttività di gestione le parti convengono di demandare in sede decentrata la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
3. Ad integrazione di quelli contenuti nelle vigenti leggi e fatta salva la facoltà degli enti di adottare modelli diversi, previo confronto con le organizzazioni sindacali, si indicano i seguenti criteri informatori per l'organizzazione del lavoro.
a) superamento dell'attuale organizzazione settoriale verticalizzata ed introduzione di moduli organizzativi di tipo orizzontale idonei ad essere adeguati ed integrati con procedure snelle in base agli obiettivi dell'azione amministrativa, attraverso il metodo della programmazione e l'attività per progetti;
b) individuazione, nel settore, della struttura organizzativa di massima dimensione (ex ripartizione) presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
Il servizio e l'unità operativa debbono essere considerati come articolazioni del settore;
c) superamento della rigidità degli organici al fine di consentire la necessaria mobilità interna nel rispetto delle professionalità derivanti dai profili professionali;
d) applicazione del principio della democrazia organizzativa al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi. Valorizzazione del lavoro collegiale anche attraverso l'attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione di gruppi di lavoro e l'organizzazione delle conferenze di servizio;
e) l'introduzione, almeno negli enti di medio-grande dimensione, di unità di staff (ufficio organizzazione e metodi) per l'analisi organizzativa e del rapporto costi/benefici per migliorare l'utilizzazione del personale - in base ai carichi di lavoro - e la distribuzione delle risorse e per individuare criteri di valutazione della produttività e la distribuzione dei relativi incentivi, per razionalizzare e semplificare le procedure e per migliorare ed adeguare le tecniche di lavoro;
f) introduzione nell'organizzazione del lavoro dei sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, di snellire le procedure e rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'ente attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
g) valorizzazione della dirigenza attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garanzia di valorizzazione e accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso corsi di aggiornamento.
Art. 15
Aspettative sindacali
1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, rimangono in vigore gli accordi in materia di diritti e libertà sindacali di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1°giugno 1979, n. 191.
Art. 16
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata della astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario (senza le maggiorazioni) aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.
2. Viene riconfermato il limite di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.
Art. 17
Congedo straordinario (1).
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Nel corso di un anno possono essere concessi al dipendente, nel limite massimo complessivo di 180 giorni, congedi straordinari, debitamente documentati, per le seguenti causali:
a) malattia;
b) partecipazione a pubblici concorsi o esami, fino a 15 giorni annui;
c) nascita di figli, lutti di famiglia o altre gravi esigenze di famiglia, fino a 5 giorni;
d) astensione facoltativa post partum nonché per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
2. Il periodo trascorso in congedo per malattia è considerato ad ogni effetto giuridico ed economico come trascorso in servizio.
4. Durante il congedo per malattia non vengono corrisposti gli emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.
5. Ulteriori congedi e/o permessi particolari, previsti nei singoli enti, sono ricompresi nelle quantità indicate ai punti b) e c) del primo comma, ovvero in conto ferie.
6. Quanto indicato nei precedenti commi avrà vigenza fino a quando la materia non sarà disciplinata dagli accordi sindacali intercompartimentali, adottati ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. Il dipendente, che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio, deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza .
Art. 18
Aspettativa per infermità (1).
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Quando la malattia si prolunga oltre il termine concesso come congedo straordinario ai sensi del precedente art. 17, il dipendente verrà collocato in aspettativa per infermità.
2. L'aspettativa non può protrarsi per più di diciotto mesi. Due periodi di aspettativa per infermità, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'aspettativa.
3. La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e dell'aspettativa per infortunio o malattia contratta a causa di servizio non può superare in ogni caso tre anni in un quinquennio.
4. Per motivi di particolare gravità al dipendente in aspettativa per infermità, che abbia raggiunto i limiti previsti dal presente articolo e ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non superiore a sei mesi, durante il quale al dipendente verrà unicamente conservato il posto.
5. Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo a riprendere servizio deve essere sottoposto alla procedura per la dispensa dal servizio stesso per motivi di salute, salva la facoltà dell'amministrazione di cui al precedente art. 11.
6. Al personale collocato in aspettativa per infermità viene corrisposta l'intera retribuzione per i primi dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti i due terzi della retribuzione stessa.
7. Ad ogni effetto il periodo in aspettativa per infermità è considerato come trascorso in servizio
Art. 19
Infortuni per cause di servizio (1).
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il Governo presenterà apposito disegno di legge che preveda indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivanti da causa di servizio non coperti da assicurazione INAIL.
2. Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie
Art. 20
Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva
1. L'amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizione di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.
2. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
3. I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall'amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.
4. I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con l'amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.
Art. 21
Rappresentanze ai fini assistenziali (Istituti di patronato sindacale)
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, cui conferiscono speciale mandato per l'espletamento delle procedure aventi per oggetto prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. I predetti istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività anche in relazione a quanto previsto per l'igiene e la sicurezza del lavoro e la medicina preventiva nei luoghi di lavoro dell'ente, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
Art. 22
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio
1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
Art. 23
Adeguamento dei regolamenti organici
1. Gli enti locali debbono adeguare i propri regolamenti organici del personale ai contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di recepimento dell'accordo stesso.
2. Gli istituti economico-normativi previsti dagli attuali regolamenti in contrasto con quelli previsti dal presente accordo cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra.
Art. 24
Norme d'accesso
1. Le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si può procedere solo all'espletamento dei concorsi già indetti.
2. L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.
3. Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, è riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica.
4. A tale riserva può concorrere:
1) il personale della stessa area funzionale, purché abbia una anzianità minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, è ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianità minima di 5 anni nel profilo di provenienza;
2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;
3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purché munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianità minima di tre anni.
La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.
5. Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.
6. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale può avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.
9. Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale - sia dall'interno che dall'esterno - occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate.
10. L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverrà esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianità minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.
11. La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianità di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale.
12. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non coperti dagli esterni.
13. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.
14. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facoltà può essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, è in facoltà della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
15. La commissione giudicatrice del concorso è presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed è composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o più membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
16. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.
17. La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.
18. Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.
19. A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 25
Nomina in prova e periodo di prova (1).
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
1. I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova.
2. La nomina dell'impiegato che, per giustificato motivo, assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
3. Colui che ha conseguito la nomina e non assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
4. Il periodo di prova ha la durata di 6 mesi.
5. Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del capo dell'amministrazione basato anche sulla relazione del capo dell'unità organica cui è stato applicato.
6. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il capo dell'amministrazione dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.
7. Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
8. Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo
Art. 26
Qualifiche funzionali e trattamento economico
1. Le qualifiche funzionali e le funzioni dirigenziali sono indicate nell'allegato A che forma parte integrante del presente accordo.
2. Alle stesse corrispondono le seguenti retribuzioni annue lorde per 12 mensilità:
I qualifica funzionale . . . . . . . . . . L. 3.300.000
II qualifica funzionale . . . . . . . . . . » 3.600.000
III qualifica funzionale . . . . . . . . . . » 3.900.000
IV qualifica funzionale . . . . . . . . . . » 4.450.000
V qualifica funzionale . . . . . . . . . . » 5.200.000
VI qualifica funzionale . . . . . . . . . . » 5.500.000
VII qualifica funzionale . . . . . . . . . . » 8.640.000
I qualifica funzionale dirigenziale. . . . » 11.200.000
II qualifica funzionale dirigenziale. . . . » 14.000.000
Spettano inoltre: la 13ª mensilità, l'indennità integrativa speciale e, se dovute, le quote di aggiunta di famiglia.
3. Sono previste le seguenti indennità:
a) Il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000 per gli apicali di enti di tipo 1 e L. 2.800.000 per gli apicali di enti di tipo 2.
b) Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000.
c) Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000.
d) Al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000.
e) Al personale inquadrato nella settima e sesta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000.
f) Al personale di vigilanza (urbana, ittica, venatoria, sanitaria, silvo-pastorale, annonaria etc.) nonché ai vigili stradali delle province, inquadrati nella quinta qualifica funzionale, compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000 così come spetta anche al personale preposto al coordinamento di tali figure professionali, collocato nella sesta qualifica funzionale; a quest'ultimo non compete l'indennità di lire 360.000 previste per il personale inquadrato nella sesta qualifica funzionale. Detta indennità di L. 600.000 assorbe ogni altra indennità comunque denominata e corrisposta a tale titolo ed anche per attività extra-istituzionali. Al restante personale inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000.
g) Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, nei settori di cui all'allegato B, compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Al restante personale della quarta e terza qualifica funzionale non impegnato nei settori di cui all'allegato B compete una indennità annua fissa di L. 120.000.
h) Al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000; al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità.
i) Dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento del presente accordo il salario mobile di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810/80 si intende soppresso.
4. Dalla stessa data l'indennità sostitutiva del salario mobile (L. 240.000), attribuita al personale inquadrato nella terza e quarta qualifica funzionale, nei settori di cui all'allegato B, viene erogata per intero.
5. Analogamente viene erogata per intero la indennità di vigilanza (L. 600.000).
Art. 27
Passaggio ad altra qualifica funzionale (1)
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi l'allegato C al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
1. In occasione di inquadramento in qualifica funzionale superiore, il dipendente conserva quanto ha maturato per anzianità.
2. In caso di inquadramento a qualifica funzionale inferiore per inidoneità fisica, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 11, la differenza di retribuzione tra le due qualifiche sarà computata nel maturato per anzianità. Detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo passaggio a qualifica funzionale superiore.
3. IIn occasione di inquadramento a qualifica funzionale inferiore a seguito di procedura concorsuale, sarà conservato solamente il maturato individuale per anzianità.
Art. 28
Salario accessorio
1. Indennità di turno.
Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano una erogazione di servizi di almeno 12 ore compete l'indennità mensile di L. 25.000.
L'indennità oraria per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, è di L. 1.080; per servizio ordinario festivo è di lire 1.215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, è di L. 1.800.
L'indennità oraria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbano essere eseguite esclusivamente di notte (es. guardiano notturno).
2. Indennità di reperibilità.
Per le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, l'ente può istituire il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno.
In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al mese.
3. Indennità maneggio valori.
Al personale, adibito in via continuativa in servizi che comportino maneggio di valori di cassa, compete una indennità giornaliera nella misura e con le modalità previste per i dipendenti civili dello Stato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modifiche.
Art. 29
Lavoro straordinario
1. Per gli enti di tipo 1 e 2 le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo di spesa di 150 ore annue pro capite ed entro il limite annuo individuale di 250 ore.
2. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi, riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al comma precedente.
3. Per i restanti enti le prestazioni di lavoro straordinario non possono superare i seguenti limiti.
a) per gli enti che non hanno carenza di personale rispetto all'organico: 120 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 200 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 120 ore pro capite);
b) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico fino al 4%: 150 ore annue pro capite elevabili fino ad un massimo di 240 ore annue individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 150 ore pro capite);
c) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50%: annue pro capite elevabili a 250 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 180 ore pro capite);
d) per gli enti che hanno carenza di personale rispetto all'organico superiore al 7,50%: 250 ore annue pro capite elevabili a 300 ore individuali, previo confronto con le organizzazioni sindacali (limite di spesa 250 ore pro capite).
4. Resta inteso che i limiti superiori si raggiungono solo in caso di assoluta, indilazionabile e comprovata necessità, previa delibera degli organi competenti dell'ente.
5. Il compenso orario è determinato secondo la seguente formula:
(retribuzione iniziale livello + rateo 13ª mensilità)/175
maggiorato del 15%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione è del 50%. Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari a 1/175 dell'indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
6. Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti in base ai valori economici iniziali risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, così come indicati nella tabella di riferimento riportata nel successivo art. 41.
Art. 30
Compensi incentivanti la produttività
1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, sono istituiti, in via sperimentale, per l'arco di vigenza del presente accordo, compensi incentivanti la produttività.
2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla rilevazione dei livelli di produttività in essere, alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.
3. A tal fine gli enti si impegnano a costituire, anche in forma consortile, uffici di organizzazione per la determinazione degli standars di esecuzione e degli indicatori di produttività.
4. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi, in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordo decentrato, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente della esecuzione del programma di attività.
5. La massa salariale attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:
a) quote di salario derivanti dalla riduzione sino ad un massimo del 50% dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 29, da determinare in sede di accordo decentrato;
b) economie di esercizio nella spesa per il personale (depurata degli incrementi conseguenti gli accordi nazionali e l'indennità integrativa speciale) derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.
6. L'importo così determinato si ripartisce come segue:
50% in economie di bilancio;
50% in premio di produttività.
Art. 31
Onnicomprensività
1. È fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.
2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'ente di appartenenza.
Art. 32
Compensi ISTAT
1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT, per il tramite degli enti locali interessati, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche di settore, rese in ore extra ufficio, in deroga ai limiti di cui al precedente art. 29.
Art. 33
Missioni e trasferimenti
1. Il trattamento di missione e trasferimento è regolato secondo le modalità di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513. Di conseguenza l'indennità di missione è così stabilita:
a) al personale inquadrato fino alla sesta qualifica funzionale compresa, l'importo è quello indicato al n. 4) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (L. 14.000) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 23.100).
b) al personale inquadrato nelle restanti qualifiche funzionali, ivi comprese quelle dirigenziali, l'importo è quello indicato al n. 3) dell'art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (lire 19.100) e successive rideterminazioni annuali (1983 = L. 31.700).
2. Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese d'albergo di 1ª categoria; al restante personale è data invece facoltà di chiedere il rimborso delle spese d'albergo di 2ª categoria. In tali casi l'indennità di missione è ridotta di un terzo.
3. Al personale inquadrato nella 1ª e 2ª qualifica dirigenziale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; al restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1ª classe.
Art. 34
Personale addetto alle case da gioco
1. Per quanto attiene al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco, tenuto conto della particolare professionalità che non rientra nei servizi propri di istituto dell'ente, viene conservato il trattamento economico nella dinamica e nelle componenti attuali, fatti salvi i benefici derivanti dal presente accordo.
2. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, aventi facoltà decisionale in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita l'8ª qualifica funzionale.
3. Agli incaricati al controllo nelle case da gioco, non aventi facoltà decisionali in materia di pagamenti di opportunità, viene attribuita la 7ª qualifica funzionale (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 63, D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.
Art. 35
Norma per i dipendenti del comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridico-economici previsti per tutti i dipendenti degli enti locali si applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo segretario nonché dei dipendenti dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, il Ministero dell'interno - d'intesa con il Ministero del tesoro, sentità l'ANCI e le organizzazioni sindacali - emanerà apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente è il franco svizzero.
Art. 36
Personale addetto alle istituzioni scolastiche ed educative gestite dagli enti locali
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonché per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si assume l'impegno di realizzare nella gradualità la omogeneizzazione della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale.
2. In relazione ai processi di riforma avviati nel settore della scuola statale, le parti assumono altresì l'impegno di realizzare le stesse condizioni che saranno previste dai provvedimenti di riforma della scuola statale per quanto concerne le modalità di formazione ed aggiornamento di avanzamento professionale e di adeguamento delle normative.
3. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali nonché per il personale docente dipendente dagli enti locali ma impiegato presso istituti statali (assistenti di cattedra o insegnanti tecnico-pratici, docenti di scuole professionali, ecc.) si stabilisce quanto segue:
a) l'attività oraria settimanale di ciascun insegnante con i bambini e gli alunni non deve superare le 30 ore settimanali nella scuola materna, le 24 nella scuola elementare e le 18 nella scuola media e negli istituti superiori;
b) le settimane di attività nell'anno, sempre con rapporto diretto dell'insegnante con i bambini e gli alunni, non devono superare le 42, articolate in maniera tale da coprire l'intero calendario scolastico;
c) le residue ore settimanali e le restanti settimane nell'arco dell'anno, decurtate del periodo di congedo ordinario, costituiscono un monte ore complessivo da utilizzare nel corso dell'anno, sulla base di accordi decentrati, esclusivamente per attività connesse all'organizzazione del lavoro, alla programmazione degli interventi, alla gestione sociale, agli organi collegiali, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
4. Per il personale educativo degli asili nido si stabilisce quanto segue:
a) l'attività oraria settimanale di ciascun educatore con bambini non deve superare le 33 ore settimanali;
b) le residue ore settimanali costituiscono un monte ore da utilizzare, sulla base degli accordi decentrati, esclusivamente per le attività connesse all'organizzazione degli interventi, alla gestione sociale, alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale.
5. Il rapporto educatore-bambini nelle scuole per l'infanzia non deve essere superiore a 1/25.
6. In presenza di bambini portatori di handicaps occorre abbassare il rapporto in relazione alla gravità dei casi o prevedere l'insegnante di appoggio.
7. Negli asili nido la determinazione del rapporto educatori-bambini è demandata agli accordi decentrati in sede regionale, nel quadro della normativa regionale in materia.
8. In questo settore di attività sono salvaguardate e mantenute quelle situazioni che a livello di territorio o di ente avessero già applicato il trattamento economico e giuridico del personale docente della scuola statale.
9. Per il servizio di mensa valgono le norme previste per la generalità del personale.
10. Per il personale docente degli enti locali utilizzato nelle scuole elementari statali per attività integrate di sostegno e di tempo pieno, e che è ancora in condizioni di fuori ruolo, le parti confermano l'impegno prioritario di superare le forme di precariato sulla base delle disponibilità consentite dalle norme vigenti.
Art. 37
Personale docente dei corsi di formazione
1. Con successivo accordo, ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province e comuni.
2. Tale definizione dovrà avvenire entro il corrente anno.
Art. 38
Personale dei servizi consorziali degli enti
1. Fermo restando che al personale dei consorzi fra enti che gestiscono direttamente il servizio di acquedotto, gas e affini si applica integralmente il presente accordo, le parti convengono, data la particolare specificità di tali consorzi, che l'individuazione dei livelli di inquadramento del personale da essi dipendente e la formulazione dei profili professionali, nonché della loro tipologia, venga definita con successivo accordo in base ai criteri e modalità di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Detto accordo dovrà essere reso esecutivo con le stesse modalità previste per il presente accordo.
Art. 39
Incarico di coordinamento
1. Tale incarico può essere affidato per il coordinamento di aree di attività integrate a livello intersettoriale o per progetti particolari per il raggiungimento di determinati obiettivi.
2. L'incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a 3 anni; è revocabile in qualsiasi momento e rinnovabile e può essere affidato ai dipendenti della qualifica funzionale apicale negli enti di tipo 1 e 2.
3. Il numero dei coordinatori non può superare l'80% dei componenti la giunta negli enti di tipo 1 ed il 50% in quelli di tipo 2.
4. L'incarico di coordinamento si assomma alla direzione della unità organica.
5. I ragionieri generali ed i vice-segretari generali dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, considerate aree metropolitane, debbono essere considerati coordinatori nel rispetto del numero globale di cui al terzo comma del presente articolo.
Art. 40
Norma di 1°inquadramento
1. L'operazione di 1°inquadramento funzionale deve avvenire secondo i seguenti criteri:
a) l'inquadramento ha decorrenza 1°gennaio 1983 sulla base delle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del presente accordo, indipendentemente dal livello di inquadramento acquisito con i precedenti accordi;
b) al personale in servizio al 1°gennaio 1983 viene attribuito:
l'importo del nuovo livello retributivo sulla base dell'inquadramento, di cui al precedente punto a);
l'importo economico derivante dalla valutazione della anzianità pregressa, calcolata secondo quanto previsto nel successivo art. 41;
l'indennità eventualmente spettante;
c) qualora l'operazione di 1°inquadramento, secondo il nuovo ordinamento, dovesse comportare a regime un beneficio complessivo inferiore alla differenza tra gli importi tabellari del 1°livello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 (L. 2.400.000) e della nuova 1ª qualifica (L. 3.300.000), questo va comunque garantito quale beneficio minimo;
d) in sede di 1°inquadramento l'attribuzione, secondo i criteri di cui al precedente punto a), al personale in servizio delle qualifiche funzionali previste dal presente accordo avviene prescindendo dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso;
e) la seconda qualifica dirigenziale viene attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione attualmente esistenti negli enti di tipo 1;
f) la prima qualifica dirigenziale va attribuita ai responsabili delle strutture di massima dimensione negli enti di tipo 2, nonché ai responsabili delle strutture immediatamente sottostanti a quelle apicali negli enti di tipo 1;
g) l'ottava qualifica funzionale va attribuita ai responsabili delle strutture apicali negli enti di tipo 3; ai responsabili di strutture intermedie negli enti di tipo 2 nonché ai responsabili di strutture di terza dimensione negli enti di tipo 1.
La medesima qualifica funzionale (funzionario) va al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell'ente;
h) in sede di primo inquadramento gli assistenti sociali ed i terapisti della riabilitazione inseriti in unità organizzative vengono collocati nella 6ª qualifica funzionale; nella 7ª qualifica funzionale vengono collocati gli assistenti sociali coordinatori ed i terapisti della riabilitazione coordinatori, i segretari economici ed i ragionieri economici di comunità montane.
Art. 41
Riequilibrio anzianità e nuovo salario individuale di anzianità
1. A) Riequilibrio di anzianità.
Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i lavoratori degli enti locali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
2. La valutazione dell'anzianità pregressa va effettuata con riferimento alle tabelle retributive del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e secondo gli inquadramenti definitivi, determinati assumendo le declaratorie delle qualifiche funzionali del presente accordo come attuative di quelle previste dall'art. 29 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e dall'art. 22-bis (primo comma, ultima parte) della legge 23 aprile 1981, n. 153.)
3. Pertanto i valori economici di riferimento per le qualifiche funzionali, validi ai fini della citata operazione di riequilibrio dell'anzianità, sono i seguenti:
1ª qualifica. . . . . . . .| L. 2.400.000
2ª qualifica. . . . . . . .| » 2.688.000
3ª qualifica. . . . . . . .| » 3.012.000
4ª qualifica. . . . . . . .| » 3.372.000
5ª qualifica. . . . . . . .| » 3.536.000
6ª qualifica. . . . . . . .| » 4.140.000
| » 4.440.000
|
|(riservato solo alle qualifiche
| indicate nel secondo comma
| dell'art. 3 del decreto del
| Presidente della Repubblica 7
| novembre 1980, n. 810)
|
7ª qualifica. . . . . . . .| L. 4.920.000
8ª qualifica. . . . . . . .| » 5.964.000
9ª qualifica (1° dirig.)..| » 7.080.000
10ª qualifica (2° dirig.)..| » 8.700.000
4. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:
a) valutazione in mesi, in termini di classi o di scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1°gennaio 1983 computando il servizio svolto presso l'ente o presso enti ai quali si applica il presente accordo, ovvero svolto in altri enti pubblici il cui personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di soppressione o di trasferimenti d'ufficio;
b) valutazione degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando il servizio nei termini previsti dal precedente punto a).
5. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente il salario individuale di anzianità.
6. Viene comunque garantito l'importo maturato per anzianità in godimento al 31 dicembre 1982 ove esso risultasse superiore al salario individuale di anzianità determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.
7. B) Salario individuale d'anzianità.
La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.
8. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1°gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
I qualifica
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L. 198.000
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II qualifica
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L. 216.000
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III qualifica
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L. 234.000
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IV qualifica
|
L. 267.000
|
V qualifica
|
L. 312.000
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VI qualifica
|
L. 330.000
|
VII qualifica
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L. 384.000
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VIII qualifica
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L. 518.400
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I qualifica dirigenziale
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L. 672.000
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II qualifica dirigenziale
|
L. 840.000
|
9. Al personale assunto dopo il 1°gennaio 1983 tale adeguamento avverrà (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1°gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verrà calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1°gennaio 1985.
10. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto, alla data del 1°gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo.
Art. 42
Scaglionamento dei benefici contrattuali
1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione del presente accordo vengono attribuiti, con le decorrenze e percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
dal 1° gennaio 1983: 35%;
dal 1° gennaio 1984: 70%;
dal 1° gennaio 1985: 100%.
2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1°gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio della anzianità pregressa, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.
3. Al personale che viene assunto dopo il 1°gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, così come indicato nella tabella riportata nel precedente art. 41, a cui vanno aggiunti i benefici previsti dal presente accordo secondo le percentuali di scaglionamento di cui al primo comma del presente articolo.
4. Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1° gennaio 1983-31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal primo comma del presente articolo.
Art. 43
Norma transitoria di accesso
1. Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978, fermo restando quanto previsto dalle norme d'accesso ai fini della anzianità richiesta e del possesso del titolo di studio richiesto eventualmente dalla legge per particolari figure professionali e per il periodo di vigenza del presente accordo, può accedere ai concorsi, senza riserva di posti, col possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto.
2. Per il personale direttivo in servizio alla data del 30 settembre 1975 è consentito l'accesso alla dirigenza alle stesse condizioni di cui sopra limitatamente al primo bando di concorso bandito successivamente alla emanazione del decreto presidenziale attuativo del presente accordo.
Art. 44
Norma finale
1. Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti la normativa di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1°giugno 1979, n. 191, e 7 novembre 1980, n. 810, ove non espressamente da esso richiamata.
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