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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 23/10/1996, n. 545

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1996, n. 300).

 

Sommario

 

Art. 1 - Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata

 

Art. 2

 

Art. 3 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata

 

1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio 1997.

 

2. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere.

 

3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.

 

4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.

 

5. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

6. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

7. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

 

9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 , e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.

 

10. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

11. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

12. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

13. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

14. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

 

15. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

16. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

17. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

18. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

19. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

20. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

21. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

22. È abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

 

23. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

24. (Comma abrogato dall'articolo 54 del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - Testo unico della radiotelevisione.)

 

25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» conversazione, «messaggerie locali», «chat line», «one to one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.

 

27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

 

28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416 , all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità, nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni

 

29. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

 

30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , uno o più soggetti di cui al comma 28

 

31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .

 

32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

 

33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416 , devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

 

34. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 agosto1981 n. 416 è sostituito dal seguente:

"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità ."

 

35. omissis (1).

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(1) Sostituisce l'alinea del comma 10 dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250.

 

36. omissis (1).

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(1) Aggiunge il comma 11-bis all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, successivamente abrogato dall'art. 2, L. 11 luglio 1998, n. 224

 

37. E' aggiunto il comma 11-ter all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250:

"A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano ".

 

38. omissis (1).

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(1) Sopprime l'ultimo periodo all'art. 2, comma 32, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

39. omissis (1).

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(1) Il comma che si omette ha modificato il comma 2 dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, da ultimo

sostituito, con gli attuali commi da 2 a 2-quader, dall'art. 18, L. 7 marzo 2001, n. 62

 

40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

 

42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

 

44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e con le facoltà di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249.

 

46. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416 ;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 ;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73 ;

d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 ;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 255 , limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera b).

 

47. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a 46.

 

48. E' aggiunto l'art. 15-bis alla L. 22 aprile 1941, n. 633:

"15-bis. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato."

 

49. È autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli enti.

 

50. Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.

 

51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

 

52. omissis (1).

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(1) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

 

53. omissis (1).

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(1) Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

 

54. omissis (1).

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(1) Modifica il comma 2 dell'art. 17 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52.

 

55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.

 

56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 29 giugno 1995».

 

57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.

 

58. omissis (1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 27, L. 7 agosto 1997, n. 266.

 

59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3, L. 14 agosto 1967, n. 800 , le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7 del R.D.L. 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62 , la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27, L. 4 novembre 1965, n. 1213 , la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3, L. 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare

 

60. È istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda affidarle.

 

61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso il direttore generale competente, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti. Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

 

62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.

 

63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.

 

64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.

 

65. Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.

 

66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove commissioni.

 

67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.

 

68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e dalle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento. Del comitato fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

 

69. Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.

 

70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59 e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo.

 

71. L'articolo 3 del Decreto Legge 29 marzo 1995, n. 97 inserisce i commi 2-bis e 2-ter:

"2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel campo delle attività musicali, della danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la qualità, l'interesse nazionale cosi come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della L. 30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.

2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere".

 

Art. 2

 

 

1. L'articolo 2 del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 545, è stato sostituito da un unico articolo:

"Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordinamento della RAI S.p.a.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.

5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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