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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

 

Sommario

 

Art. 1 - Modalità di riscossione

 

Art. 2 - Riscossione per ritenuta diretta

 

Art. 3 - Riscossione mediante versamenti diretti

 

Art. 3-bis - Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

 

Art. 4 - Acconti di imposta

 

Art. 5 - Esattoria competente a ricevere il versamento diretto

 

Art. 5-bis - Versamento ad ufficio incompetente

 

Art. 6 - Distinta dei versamenti diretti

 

Art. 7 - Versamento diretto mediante conti correnti postali

 

Art. 8 - Termini per il versamento diretto

 

Art. 9 - Mancato o ritardato versamento diretto

 

Art. 10 - Definizioni

 

Art. 11 - Oggetto e specie dei ruoli

 

Art. 12 - Formazione e contenuto dei ruoli

 

Art. 12-bis - Importo minimo iscrivibile a ruolo

 

Art. 13 - Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza

 

Art. 14 - Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

 

Art. 15 - Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

 

Art. 15-bis - Iscrizioni nei ruoli straordinari

 

Art. 16 - Versamenti diretti non computati

 

Art. 17 - Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

 

Art. 18 - Ripartizione delle imposte in rate

 

Art. 19 - Dilazione del pagamento

 

Art. 19-bis - Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali

 

Art. 20 - Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

 

Art. 21 - Interessi per dilazione di pagamento

 

Art. 22 - Attribuzione degli interessi

 

Art. 23 - Esecutorietà dei ruoli

 

Art. 24 - Consegna del ruolo al concessionario

 

Art. 25 - Cartella di pagamento

 

Art. 26 - Notificazione della cartella di pagamento

 

Art. 27 - Luogo e tempo del pagamento

 

Art. 28 - Modalità di pagamento

 

Art. 28-bis - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali

 

Art. 28-ter - Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta

 

Art. 29 - Rilascio della quietanza

 

Art. 30 - Interessi di mora

 

Art. 31 - Imputazione dei pagamenti

 

Art. 32 - Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili

 

Art. 33 - Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi

 

Art. 34 - Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche

 

Art. 35 - Solidarietà del sostituto di imposta

 

Art. 36 - Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

 

Art. 37 - Rimborso di ritenute dirette

 

Art. 38 - Rimborso dei versamenti diretti

 

Art. 39 - Sospensione amministrativa della riscossione

 

Art. 40 - Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie

 

Art. 41 - Rimborso d'ufficio

 

Art. 42 - Esecuzione del rimborso

 

Art. 42-bis - Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata

 

Art. 43 - Recupero di somme erroneamente, rimborsate

 

Art. 43-bis - Cessione dei crediti di imposta

 

Art. 43-ter - Cessione delle eccedenze nell'àmbito del gruppo

 

Art. 44 - Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

 

Art. 44-bis - Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata

 

Art. 45 - Riscossione coattiva

 

Art. 46 - Delega ad altro concessionario

 

Art. 47 - Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche

 

Art. 47-bis - Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili

 

Art. 48 - Tasse e diritti per atti giudiziari

 

Art. 48-bis - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

 

Art. 49 - Espropriazione forzata

 

Art. 50 - Termine per l'inizio dell'esecuzione

 

Art. 51 - Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati

 

Art. 52 - Procedimento di vendita

 

Art. 53 - Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

 

Art. 54 - Intervento dei creditori

 

Art. 55 - Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati

 

Art. 56 - Deposito degli atti e del prezzo

 

Art. 57 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi

 

Art. 58 - Opposizione di terzi

 

Art. 59 - Risarcimento dei danni

 

Art. 60 - Sospensione dell'esecuzione

 

Art. 61 - Estinzione del procedimento per pagamento del debito

 

Art. 62 - Disposizioni particolari sui beni pignorabili

 

Art. 63 - Astensione dal pignoramento

 

Art. 64 - Custodia dei beni pignorati

 

Art. 65 - Notifica del verbale di pignoramento

 

Art. 66 - Avviso di vendita dei beni pignorati

 

Art. 67 - Incanto anticipato

 

Art. 68 - Prezzo base del primo incanto

 

Art. 69 - Secondo incanto

 

Art. 70 - Beni invenduti

 

Art. 71 - Intervento degli istituti vendite giudiziarie

 

Art. 72 - Pignoramento di fitti o pigioni

 

Art. 72-bis - Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro

 

Art. 73 - Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

 

Art. 74 - Vendita e assegnazione dei crediti pignorati

 

Art. 75 - Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni

 

Art. 75-bis - Dichiarazione stragiudiziale del terzo

 

Art. 76 - Espropriazione immobiliare

 

Art. 77 - Iscrizione di ipoteca

 

Art. 78 - Avviso di vendita

 

Art. 79 - Prezzo base e cauzione

 

Art. 80 - Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita

 

Art. 81 - Secondo e terzo incanto

 

Art. 82 - Versamento del prezzo

 

Art. 83 - Progetto di distribuzione

 

Art. 84 - Distribuzione della somma ricavata

 

Art. 85 - Assegnazione dell'immobile allo Stato

 

Art. 86 - Fermo di beni mobili registrati

 

Art. 87 - Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo

 

Art. 88 - Ammissione al passivo con riserva

 

Art. 89 - Esenzione dell'azione revocatoria

 

Art. 90 - Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata

 

Art. 91

 

Art. 91-bis

 

Art. 92 - Ritardi od omessi versamenti diretti

 

Art. 92-bis - Mancata o irregolare documentazione probatoria

 

Art. 93 - Versamento a ufficio incompetente

 

Art. 94 - Incompletezza delle distinte di versamento

 

Art. 95 - Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte

 

Art. 96 - Pagamenti di crediti a contribuenti morosi

 

Art. 97 - Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

 

Art. 98 - Applicazione delle sanzioni

 

Art. 99 - Versamento delle ritenute sui dividendi

 

Art. 100 - Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

 

Art. 100-bis - Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974

 

Art. 100-ter - Ammontare degli acconti

 

Art. 100-quater - Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974

 

Art. 100-quinquies - Riscossione degli acconti

 

Art. 100-sexies - Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974

 

Art. 101 - Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

 

Art. 102 - Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi

 

Art. 103 - Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

 

Art. 104 - Disposizioni abrogate

 

Art. 105 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Modalità di riscossione

 

1. Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

a) ritenuta diretta;

b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) iscrizione nei ruoli.

 

Art. 2

Riscossione per ritenuta diretta

 

1. Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

 

 

Art. 3

Riscossione mediante versamenti diretti

 

1. Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

2) (numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920);

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;

4) (numero soppresso dall'art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546)

5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

 

2. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti ;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti ;

f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari;

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti ;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 ;

h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

 

Art. 3-bis

Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

 

1. Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

 

2. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.

 

 

Art. 4

Acconti di imposta (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.

 

Art. 5

Esattoria competente a ricevere il versamento diretto (1)

 

(1) Abrogato con l'art. 24, D.Lgs. n. 241 del 1977.

 

Art. 5-bis

Versamento ad ufficio incompetente

 

1. Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

 

 

2. Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

 

 

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93.

 

 

Art. 6

Distinta dei versamenti diretti

 

1. Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.

 

 

2. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

 

 

3. Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

 

 

4. Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

 

 

5. La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

6. Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.

 

 

Art. 7

Versamento diretto mediante conti correnti postali (1)

 

(1) Il secondo comma dell'art. 7 risulta abrogato con l'art. 3 - comma 3 - del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, come convertito nella legge 12 novembre 190, n. 331.

 

1. Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento (1).

 

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(1) Il secondo comma dell'art. 7 risulta abrogato con l'art. 3 - comma 3 - del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

 

Art. 8

Termini per il versamento diretto

 

1. I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;

2) (numero soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920);

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e) ;

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d) ;

4) (numero soppresso dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461)

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

2. (Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

 

3. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro .

 

 

Art. 9

Mancato o ritardato versamento diretto (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 10

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «concessionario»: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

 

 

Art. 11

Oggetto e specie dei ruoli (1)

 

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

 

2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

 

3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.

 

Art. 12

Formazione e contenuto dei ruoli (1)

 

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

 

 

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

 

 

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 417, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).

 

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

 

 

Art. 12-bis

Importo minimo iscrivibile a ruolo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

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Art. 13

Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 14

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

 

1. Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

 

 

Art. 15

Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (1).

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(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

 

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

 

Art. 15-bis

Iscrizioni nei ruoli straordinari (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

 

Art. 16

Versamenti diretti non computati (1)

 

(1) Soppresso dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

 

Art. 17

Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 5-ter, D.L. 17 giugno 2005, n. 106 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, Legge 31 luglio 2005, n. 156..

 

Art. 18

Ripartizione delle imposte in rate (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 19

Dilazione del pagamento

 

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (1).

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(1) Comma da ultimo così modificato dall'art. 83, comma 23, lett. a), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 36, comma 2-bis, lett. b), Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo coordinato con la legge di conversione.)

 

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

 

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 83, comma 23, lett. b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e abrogato dall'art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione. Per una parziale efficacia del comma, si vedano le ulteriori disposizioni del comma 23.

 

Art. 19-bis

Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.

 

Art. 20

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

 

1. Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo.

 

Art. 21

Interessi per dilazione di pagamento (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo.

 

2. L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

 

3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.

 

Art. 22

Attribuzione degli interessi

 

1. Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

 

Art. 23

Esecutorietà dei ruoli (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 24

Consegna del ruolo al concessionario (1)

 

(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

 

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.

 

Art. 25

Cartella di pagamento

 

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(1);

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

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(1) Lettera da ultimo modificata dall'art. 37, comma 40, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo coordinato alla Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 241.

 

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

 

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

 

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

 

Art. 26

Notificazione della cartella di pagamento

 

1. La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda (1).

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(1) Comma prima sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

 

3. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

 

4. Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

 

5. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.

 

 

Art. 27

Luogo e tempo del pagamento (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 28

Modalità di pagamento

 

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

 

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

 

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

3-bis. ll pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria (1).

 

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(1) Comma aggiunto dall'art. 83, comma 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

Art. 28-bis

Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512.

 

1. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

 

2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

4. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127).

 

 

6. La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

 

7. L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

 

8. Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

 

9. Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

 

10. Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

 

11. Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

 

12. Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

 

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

 

14. Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.

 

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Art. 28-ter

Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 13, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

 

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

 

3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

 

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione.

 

5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

 

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5 .

 

Art. 29

Rilascio della quietanza

 

1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

 

 

3. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.

 

 

Art. 30

Interessi di mora

 

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (1).

 

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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 31

Imputazione dei pagamenti

 

1. Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

 

2. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

 

4. Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

 

5. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

 

Art. 32

Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili

 

1. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

 

2. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

 

 

Art. 33

Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi

 

1. Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

 

2. La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

 

 

Art. 34

Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche

 

1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

 

2. La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

 

3. Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

 

 

Art. 35

Solidarietà del sostituto di imposta

 

1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.

 

 

Art. 36

Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

 

1. I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

 

2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decandenza, entro il 31 dicembre:

a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entri il 31 dicembre 2001 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla Legge 31 luglio 2005, n. 156.

 

3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

 

4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

 

5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

 

6. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art. 39.

 

Art. 37

Rimborso di ritenute dirette

 

1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388

 

2. Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

 

3. Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

 

Art. 38

Rimborso dei versamenti diretti

 

1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133.

 

2. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

3. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

 

4. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

 

Art. 39

Sospensione amministrativa della riscossione

 

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

 

2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 5 per cento annuo tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione

 

Art. 40

Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

Art. 41

Rimborso d'ufficio

 

1. Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

 

2. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

3. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta.

 

Art. 42

Esecuzione del rimborso

 

1. Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'art. 43-bis (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.

 

3. Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

 

 

4. L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

 

5. Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

 

6. Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

 

7. (Comma abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).

 

Art. 42-bis

Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 31 maggio 1977, n. 247.

 

1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

2. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.

 

3. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

 

4. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

 

5. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

 

6. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (1). I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

7. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

 

8. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

Art. 43

Recupero di somme erroneamente, rimborsate (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 2, L. 31 maggio 1977, n. 247.

 

1. L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti.La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (1).

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 5-ter, D.L 17 giugno 2005, n. 106 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, Legge 31 luglio 2005, n. 156.

 

2. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

 

3. L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento.

 

Art. 43-bis

Cessione dei crediti di imposta (1)

 

(1) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.

 

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

 

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

Art. 43-ter

Cessione delle eccedenze nell'àmbito del gruppo (1)

 

(1) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

 

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

 

3. (Comma soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

 

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

 

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis.

 

Art. 44

Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

 

1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,5 per cento, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

 

2. L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

 

3. L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta.

 

Art. 44-bis

Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247.

 

1. Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

 

2. Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

 

3. Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

 

4. La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660.

 

5. (Comma abrogato dall'art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660).

 

Art. 45

Riscossione coattiva (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

 

Art. 46

Delega ad altro concessionario (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

 

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

 

Art. 47

Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

 

Art. 47-bis

Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 40 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e a svolgere gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 83, comma 23-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

 

Art. 48

Tasse e diritti per atti giudiziari (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

 

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

 

Art. 48-bis

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo (1). La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 (2).

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(1) Comma così modificato dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo coordinato con la legge di conversione.

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 2, comma 17, Legge 15 luglio 2009, n. 94.

 

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle fmanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo coordinato con la legge di conversione.

 

Art. 49

Espropriazione forzata (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a

tutela del creditore (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 415, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).

 

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

 

Art. 50

Termine per l'inizio dell'esecuzione (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

 

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

 

Art. 51

Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente ed al debitore.

 

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

 

3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

 

Art. 52

Procedimento di vendita (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

 

2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

 

Art. 53

Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

 

2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

 

Art. 54

Intervento dei creditori (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

 

2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

 

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.

 

Art. 55

Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

 

Art. 56

Deposito degli atti e del prezzo (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

 

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

 

3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

 

Art. 57

Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

 

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.

 

Art. 58

Opposizione di terzi (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

 

2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

 

Art. 59

Risarcimento dei danni (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

 

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.

 

Art. 60

Sospensione dell'esecuzione (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

 

Art. 61

Estinzione del procedimento per pagamento del debito (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.

 

Art. 62

Disposizioni particolari sui beni pignorabili (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.

 

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.

 

Art. 63

Astensione dal pignoramento (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

 

Art. 64

Custodia dei beni pignorati (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.

 

2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

 

3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

 

Art. 65

Notifica del verbale di pignoramento (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

 

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

 

Art. 66

Avviso di vendita dei beni pignorati (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

 

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

 

Art. 67

Incanto anticipato (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66.

 

Art. 68

Prezzo base del primo incanto (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

 

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

 

Art. 69

Secondo incanto (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.

 

Art. 70

Beni invenduti (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

 

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.

 

Art. 71

Intervento degli istituti vendite giudiziarie (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 

Art. 72

Pignoramento di fitti o pigioni (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

 

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

 

Art. 72-bis

Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 40 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

1. 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

 

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

 

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.(1)

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(1) Comma così modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 141, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.(1)

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(1) Comma aggiunto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

Art. 73

Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (1) (2)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(2) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 142, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 142, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

 

Art. 74

Vendita e assegnazione dei crediti pignorati (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

 

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

 

Art. 75

Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.

 

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.

 

Art. 75-bis

Dichiarazione stragiudiziale del terzo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 425, Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) e successivamente modificato dall'art. 2, comma 8, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

 

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.

 

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Art. 76

Espropriazione immobiliare (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 40, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1.

 

Art. 77

Iscrizione di ipoteca (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

Art. 78

Avviso di vendita (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;

e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (1);

f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

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(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.

 

Art. 79

Prezzo base e cauzione (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 83, comma 24, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione.

 

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

 

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

 

Art. 80

Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

 

2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

 

Art. 81

Secondo e terzo incanto (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

 

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

 

Art. 82

Versamento del prezzo (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

 

2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

 

Art. 83

Progetto di distribuzione (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

 

Art. 84

Distribuzione della somma ricavata (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

 

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile.

 

Art. 85

Assegnazione dell'immobile allo Stato (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

 

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (1).

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(1) Così modificato dall'art. 3, comma 40, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (1).

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(1) Così modificato dall'art. 3, comma 40, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

Art. 86

Fermo di beni mobili registrati (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

 

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

 

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

Art. 87

Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

 

Art. 88

Ammissione al passivo con riserva (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

 

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

 

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

 

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge.

 

Art. 89

Esenzione dell'azione revocatoria (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

Art. 90

Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata (1)

 

(1) Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

 

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

 

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

Art. 91

 

 

(Nell'attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.)

 

Art. 91-bis

 

 

(Nell'attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall'art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.)

 

Art. 92

Ritardi od omessi versamenti diretti (1)

 

(1) Abrogato con l'art. 16, D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Art. 92-bis

Mancata o irregolare documentazione probatoria (1)

 

(1) Aggiunto dall'art. 6, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 e poi abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Art. 93

Versamento a ufficio incompetente (1)

 

(1) Abrogato con l'art. 16, D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Art. 94

Incompletezza delle distinte di versamento (1)

 

(1) Abrogato con l'art. 16, D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Art. 95

Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte (1)

 

(1) Abrogato con l'art. 16, D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Art. 96

Pagamenti di crediti a contribuenti morosi (1)

 

(1) Abrogato con l'art. 16, D.Lgs. n. 471 del 1997.

 

Art. 97

Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli (1)

 

(1) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha abrogato l'art. 97, ad eccezione del comma 6.

 

6. (Comma prima sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successivamente abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.)

 

Art. 98

Applicazione delle sanzioni (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

 

Art. 99

Versamento delle ritenute sui dividendi

 

1. Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

 

Art. 100

Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

 

1. Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

 

2. Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

 

3. Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

 

4. Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

 

5. La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

 

6. Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

 

Art. 100-bis

Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974 (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

 

1. I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

 

2. Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

3. Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

 

4. Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.

 

Art. 100-ter

Ammontare degli acconti (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

 

1. Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

 

2. L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

 

3. Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

 

4. Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.

 

Art. 100-quater

Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974 (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

 

1. Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

 

2. Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

 

3. Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

 

4. Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

 

5. Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo.

 

Art. 100-quinquies

Riscossione degli acconti (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

 

1. Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 6 luglio 1974, n. 259.

 

2. La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

 

3. Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione «acconti d'imposta per l'anno 1974».

 

4. Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-bis si applicano le disposizioni del presente decreto.

 

Art. 100-sexies

Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974 (1)

 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60 e poi abrogato dall'art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.

 

Art. 101

Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

 

1. I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

 

Art. 102

Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi

 

1. Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

 

Art. 103

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato (1)

 

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119 (Gazz. Uff. 9 marzo 1978, n. 68).

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.

 

Art. 104

Disposizioni abrogate

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

 

Art. 105

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

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