D.P.R. 29/09/1973, n. 601
Disciplina delle agevolazioni tributarie (1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
Sommario
Art. 1 - Assegno del Presidente della Repubblica
Art. 2 - Fabbricati della Santa Sede
Art. 3 - Retribuzione dei dipendenti della Chiesa cattolica
Art. 4 - Rappresentanze estere
Art. 5 - Immobili degli enti pubblici territoriali
Art. 5-bis - Immobili con destinazione ad usi culturali
Art. 6 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
Art. 7 - Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici
Art. 8 - Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari
Art. 9 - Territori montani
Art. 10 - Cooperative agricole e della piccola pesca
Art. 11 - Cooperative di produzione e di lavoro
Art. 12 - Somme ammesse in deduzione dal reddito
Art. 13 - Finanziamenti dei soci
Art. 14 - Condizioni di applicabilità delle agevolazioni
Art. 15 - Operazioni di credito a medio e lungo termine
Art. 16 - Altre operazioni di credito
Art. 17 - Imposta sostitutiva
Art. 18 - Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva
Art. 19 - Finanziamenti speciali
Art. 20 - Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva
Art. 21 - Agevolazioni relative alle imposte sui redditi
Art. 22 - Fondi di garanzia
Art. 23 - Cassa per il Mezzogiorno
Art. 24 - Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
Art. 25 - Mutui e finanziamenti
Art. 26 - Agevolazioni per le nuove iniziative produttive
Art. 27 - Disposizioni speciali per particolari territori
Art. 28 - Delimitazione territoriale
Art. 29 - Agevolazioni per la provincia di Trieste
Art. 30 - Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del Centro-nord
Art. 31 - Interessi delle obbligazioni pubbliche
Art. 32 - Edilizia economica e popolare
Art. 33 - Danni di guerra
Art. 34 - Altre agevolazioni
Art. 34-bis - Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131
Art. 35 - Operazioni di credito
Art. 36 - Agevolazioni territoriali
Art. 37 - Interessi delle obbligazioni
Art. 38 - Fabbricati
Art. 39 - Trasformazioni, fusioni e concentrazioni
Art. 40 - Altre agevolazioni
Art. 41 - Accordi ed enti internazionali
Art. 42 - Abrogazione
Art. 43 - Entrata in vigore
--- § ---
Art. 1
Assegno del Presidente della Repubblica (1)
(1) Abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662 a decorrere dal 1°gennaio 1997.
Art. 2
Fabbricati della Santa Sede
1. Il reddito dei fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, è esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non è soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Art. 3
Retribuzione dei dipendenti della Chiesa cattolica
1. Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennità di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Art. 4
Rappresentanze estere
1. I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
2. L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica.
Art. 5
Immobili degli enti pubblici territoriali
1. I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi.
2. Aggiunge il n. 3 al secondo comma dell'art. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.
Art. 5-bis
Immobili con destinazione ad usi culturali (1)
(1) Aggiunto dall'art. 1, L. 2 agosto 1982, n. 512.
1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'art. 38, secondo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
2. Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.
Art. 6
Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica (1).
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(1) Così sostituito dall'art. 66, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Art. 7
Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici
1. Il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi.
2. L'esenzione compete a condizione che si tratti di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.
Art. 8
Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari
1. Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza della autorità forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi è esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto.
2. Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione o conservazione è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando è stata ultimata l'opera di trasformazione.
3. La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi è esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni.
4. Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere è esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi:
a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco;
b) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;
c) quindici anni per gli agrumi, il mandolo, il gelso d'alto fusto e il pistacchio;
d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli e il sorbo;
e) venticinque anni per l'olivo.
5. Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, più vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito.
6. L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco.
7. Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale è esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni.
8. Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi è esente dall'imposta locale sui redditi per cinque anni.
9. Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate.
10. Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione della qualità di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al 1°gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di esenzione.
Art. 9
Territori montani
1. L'imposta locale sui redditi è ridotta alla metà per i redditi dominicale e agrario:
a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;
b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco;
c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.
2. Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
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3. I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.
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4. Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.
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5. Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.
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Art. 10
Cooperative agricole e della piccola pesca
1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 8, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
2. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 8, L. 24 dicembre 2003, n. 350).
3. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne.
Art. 11
Cooperative di produzione e di lavoro
1. I redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità, comprese le somme di cui all'ultimo comma, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni è inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla metà (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 15, L. 13 maggio 1999, n. 133.
2. Per le società cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
3. Nella determinazione del reddito delle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.
Art. 12
Somme ammesse in deduzione dal reddito (1)
(1) Articolo prima modificato dall'art. 3, comma 47, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali.
Art. 13
Finanziamenti dei soci
1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:
a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite è elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro (1);
b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (2).
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(1) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 10, L. 24 dicembre 1974, n. 713.
Art. 14
Condizioni di applicabilità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle società cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai princìpi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
2. I requisiti della mutualità si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi.
3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.
Art. 15
Operazioni di credito a medio e lungo termine
1. Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 32, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.
2. In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di euro 0,06 per ogni frazione di euro 516,46.
3. Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi.
Art. 16
Altre operazioni di credito
1. Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al R.D.L. 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) [credito agrario di esercizio e di miglioramento disciplinato dal D.L. 29 luglio 1927, numero 1509, convertito con modificazioni nella L. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e da altre disposizioni legislative in materia] (1);
3) credito all'artigianato di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla L. 25 luglio 1952, n. 949;
4) [credito alla cooperazione, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1421, e alla L. 12 marzo 1968, n. 386] (2);
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, numero 819;
6) [credito all'esportazione e altri crediti previsti dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131] (3);
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli artt. 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
9) credito peschereccio d'esercizio (4).
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(1) Numero soppresso dall'art. 44, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(2) Numero abrogato dall'art. 7, L. 8 maggio 1998, n. 146.
(3) Numero soppresso dall'art. 44, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.
(4) Numero aggiunto dall'art. 4, L. 28 agosto 1989, n. 302.
Art. 17
Imposta sostitutiva
1. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli artt. 15 e 16 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
2. Per gli istituti di credito costituiti ai sensi dei decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923, n. 3148, e 20 maggio 1924, n. 731, degli artt. 14 e 18 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 , dei decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1398, e 2 giugno 1946, n. 491, del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1418, della L. 22 giugno 1950, n. 445, dell'art. 17 della L. 25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953, n. 208, 11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742, nonché per gli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n. 646, per gli istituti soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi speciali di cui alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 18 maggio 1973, n. 274, l'imposta sostitutiva comprende anche le imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative sugli altri atti ed operazioni che detti istituti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività, in conformità alle norme legislative o agli statuti che li reggono, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 15 per gli atti giudiziari e le cambiali.
Art. 18
Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 14, L. 2 dicembre 1975, n. 576.
2. L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'art. 16 (1).
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(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 28 agosto 1989, n. 302.
2-bis. Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio. La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 6, D.L. 12 luglio 2004, n. 168. e così modificato dall'art. 1, comma 160, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.
Art. 19
Finanziamenti speciali
1. Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva.
2. Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva:
a) i finanziamenti previsti dalle leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da calamità naturali;
b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
3. L'imposta sostitutiva è ridotta alla metà per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
4. Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18 (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.
5. Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 è esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.
Art. 20
Dichiarazione e pagamento dell'imposta sostitutiva
1. Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e 16 devono dichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontare complessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'articolo 18 e quello dei finanziamenti previsti dall'art. 19.
2. La dichiarazione deve essere presentata in due esemplari, sottoscritti dalle persone che sono tenute a firmare la dichiarazione annuale agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione è la sede legale dell'ente.
3. L'ufficio annota su un esemplare della dichiarazione l'ammontare dell'imposta, che risulta dovuta e lo restituisce all'ente, che deve effettuare il pagamento in unica soluzione entro trenta giorni.
3-bis. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull’atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all’articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell’evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell’articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 160, lett. b) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.
4. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative all'omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione del l'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro.
5. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.
Art. 21
Agevolazioni relative alle imposte sui redditi
1. Per le aziende e gli istituti di credito le quote di reddito destinate a riserva legale o statutaria in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio sono esenti dall'imposta locale sui redditi per metà del loro ammontare.
2. Gli interessi derivanti da mutui fatti da aziende e istituti di credito a regioni, province, comuni, enti ospedalieri ed enti pubblici di beneficenza, assistenza e istruzione sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare.
3. Per il dividendo attribuito allo Stato sugli apporti al fondo di dotazione del medio credito centrale, di cui all'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295, si applicano le disposizioni dell'art. 3, D.L. 5 luglio 1971, n. 430, convertito nella L. 4 agosto 1971, n. 594.
Art. 22
Fondi di garanzia
1. I proventi dei fondi di garanzia di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 14 ottobre 1964, n. 1068, e al D.L. 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella L. 23 dicembre 1966, n. 1142, derivanti da contributi a fondo perduto, periodici o una volta tanto, dello Stato o di altri enti, nonché quelli derivanti dalle somme che le aziende e istituti di credito trattengono sui finanziamenti assistiti da garanzie e versati successivamente ai fondi, non concorrono a formare il reddito dei fondi stessi, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, a condizione che il loro ammontare venga integralmente destinato a costituire o incrementare un fondo di garanzia. Le perdite per le garanzie prestate devono essere imputate a detto fondo e non sono deducibili nella determinazione del reddito.
Art. 23
Cassa per il Mezzogiorno
1. La Cassa per il Mezzogiorno corrisponde allo Stato una imposta sostitutiva, che tiene luogo delle imposte di registro e di bollo, delle tasse sulle concessioni governative e delle imposte ipotecarie e catastali, atti e contratti relativi allo svolgimento della sua attività. L'imposta sostitutiva tiene anche luogo delle stesse imposte afferenti le operazioni, gli atti e i contratti posti in essere dagli organi dello Stato, dalle aziende autonome statali, dagli enti locali e loro consorzi e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 32 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, nella esecuzione delle opere loro demandate dalla Cassa in regime di affidamento o di concessione.
2. Sono escluse dall'imposta sostitutiva di cui al comma precedente l'imposta di bollo sulle cambiali e le tasse sugli atti giudiziali, per le quali ultime compete alla Cassa lo stesso trattamento delle amministrazioni statali. Gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti alla metà.
3. L'imposta sostitutiva si applica in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale erogato dalla Cassa ed è determinata in base alle risultanze del bilancio della Cassa.
4. L'imposta locale sui redditi dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno è ridotta a metà.
Art. 24
Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale
1. Ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, sono applicate, in quanto compatibili, le agevolazioni previste dal precedente articolo.
2. L'imposta sostitutiva tiene luogo anche delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative afferenti il primo trasferimento di terreni e fabbricati a favore dei consorzi nonché i trasferimenti e le retrocessioni di beni effettuati a qualsiasi titolo dai consorzi stessi a favore di imprese industriali.
Art. 25
Mutui e finanziamenti
1. Alle operazioni di mutuo e di finanziamento disciplinate dagli articoli 84 e seguenti del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, si applicano, in luogo di quelle previste dagli articoli 89 e 93 del detto testo unico, le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16, 17, primo comma, 18, primo comma, e seguenti del presente decreto.
Art. 26
Agevolazioni per le nuove iniziative produttive
1. L'esenzione prevista nell'art. 78 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e nell'art. 107 dello stesso decreto, modificato con l'art. 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi fondiari. L'esenzione non spetta alle imprese minori ammesse alla tenuta della contabilità semplificata che non abbiano optato per il regime ordinario.
2. L'esenzione decennale prevista nell'art. 106 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, modificato con l'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, si applica nei confronti dell'imposta locale sui redditi. Le imprese che svolgono attività produttive di redditi esenti devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utile attribuibile a tali attività.
3. Nei confronti delle imprese costituite in forma societaria, fermo restando il disposto dei commi precedenti, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nelle ipotesi e nei limiti di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno e all'articolo 15, L. 6 ottobre 1971, n. 853.
Art. 27
Disposizioni speciali per particolari territori
1. Il reddito dominicale dei terreni, che mediante i lavori di sistemazione idraulica eseguiti a termini dell'art. 174 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, concernente disposizioni speciali per la Basilicata, sarà guadagnato sugli attuali alvei improduttivi dei fiumi e dei torrenti, è esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni, con decorrenza dal primo anno in cui la coltura sarà stata attuata. A tal fine, non appena i terreni da esentare saranno messi a coltura, dovrà essere fatta denuncia al competente ufficio delle imposte nei modi stabiliti dal regolamento di esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140.
2. Agli atti e contratti relativi alle opere di cui all'art. 219 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni speciali per la Calabria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 23 del presente decreto.
3. Le costruzioni edilizie di cui all'art. 231 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, concernente disposizioni particolari per la Sicilia, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.
4. Le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 197 e 236 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno sono abolite.
Art. 28
Delimitazione territoriale
1. Le precedenti disposizioni di questo titolo si applicano nei territori del Mezzogiorno, definiti dall'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 29
Agevolazioni per la provincia di Trieste
1. Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.
2. L'esenzione è concessa in base ai presupposti dalle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma.
Art. 30
Agevolazioni per le zone depresse e per altri territori del Centro-nord
1. Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 e dei commi quarto e quinto dell'articolo 12, L. 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
2. Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa-corno e dei comuni di San Canzian d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla L. 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317 e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite.
Art. 31
Interessi delle obbligazioni pubbliche
1. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per lo esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
Art. 32
Edilizia economica e popolare
1. Il reddito delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni o per quindici anni secondo che le case stesse siano realizzate su aree date in concessione o cedute in proprietà.
2. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge indicata nel comma precedente e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi alla attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo (V della legge indicata nel primo comma).
Art. 33
Danni di guerra
1. Il reddito dei fabbricati e degli altri beni ripristinati a seguito di distruzione o danneggiamento, per fatto di guerra è esente dall'imposta locale sui redditi alle condizioni e nei limiti previsti dagli artt. 69 e 70, L. 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 72 della legge stessa.
Art. 34
Altre agevolazioni
1. Le pensioni di guerra di ogni tipo 2 denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
4. Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 3 novembre 1982, n. 835 (Gazz. Uff. 16 novembre 1982, n. 315), con effetto per i redditi percepiti dal 1°gennaio 1982 e poi abrogato dall'art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 476.
5. (Comma abrogato dall'art. 37, comma 4, Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge di conversione.)
6. Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.
7. I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi (1).
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(1) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi così sostituito dall'art. 6, L. 26 settembre 1985, n. 482.
Art. 34-bis
Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 5 aprile 1978, n. 131
1. I premi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Art. 35
Operazioni di credito
1. Per i finanziamenti di cui agli articoli 15 e seguenti erogati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi fino alla loro estinzione, la disciplina stabilita dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.
Art. 36
Agevolazioni territoriali
1. I soggetti che anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile stabilita dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell'art. 26 per il reddito prodotto nel Mezzogiorno o da quelle indicate negli artt. 29 e 30 per i redditi prodotti nei territori ivi considerati, fruiranno per tali redditi dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio, anche nelle ipotesi di cui all'art. 17 della L. 22 luglio 1966, n. 614, modificato con la L. 6 agosto 1967, n. 690.
2. Nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale dalle imposte sulle società stabilita dalla disposizione indicata nel terzo comma dell'art. 26 la imposta sul reddito delle persone giuridiche, fermo restando il disposto del comma precedente, sarà ridotti alla metà fino al compimento del decennio.
3. I soggetti che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto alla esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni o all'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati stabilite dalle disposizioni indicate nell'art. 27 fruiranno, per tali redditi, dell'esenzione dell'imposta locale sui redditi rispettivamente fino al compimento del ventennio o del venticinquennio.
Art. 37
Interessi delle obbligazioni
1. Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Gli interessi, premi e frutti di detti titoli che secondo le disposizioni in vigore fino a tale data erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile o compresi in regimi sostitutivi, e quelli dei titoli indicati nell'art. 31, sono esenti anche dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Per gli interessi delle obbligazioni convertibili in azioni sottoscritte anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica fino alla conversione in azioni e in ogni caso non oltre il compimento del quinquennio.
Art. 38
Fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati, è esente dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del venticinquennio.
2. Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'art. 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034, e all'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 461, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1975, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni.
3. Le agevolazioni previste in materia di imposta di registro e ipotecarie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, relative agli atti registrati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermate a condizione che i fabbricati siano ultimati entro il 31 dicembre 1976 indipendentemente dalla data di inizio dei lavori. Le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a condizione che la costruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1976, e, per quanto riguarda le cessioni, a condizione che siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.
Art. 39
Trasformazioni, fusioni e concentrazioni
1. I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione, fusione e concentmzione di cui alla L. 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, concorreranno a formare l'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nel periodo di imposta in cui si verificheranno i presupposti di imponibilità previsti nell'articolo 2 della L. 18 marzo 1965, n. 170.
2. Le operazioni di cui al primo comma, deliberate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto fruiscono delle agevolazioni stabilite nell'art. 1 della L. 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni ai fini delle imposte indirette e non danno luogo, se attuate dopo il 31 dicembre 1972, all'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano sempre che ricorrano le condizioni richieste e siano rispettati i termini stabiliti ai fini della L. 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche per le operazioni di trasformazione, fusione e concentrazione poste in essere, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 della legge 1°dicembre 1971, n. 1101, e dall'articolo 9 della L. 8 agosto 1972, n. 464, in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione ivi previsti.
Art. 40
Altre agevolazioni
1. Le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 12 della L. 1°dicembre 1971, n. 1101, e 9 della L. 8 agosto 1972, n. 464, nei termini ivi stabiliti, sempre che ricorrano le condizioni richieste dalle norme stesse, sono esenti dall'imposta locale sui redditi, e concorrono a formare l'imponibile fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per metà del loro ammontare.
2. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del cinque per cento, fino al compimento del quinquennio, per le società che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'egevolazione prevista nel primo comma dell'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il reddito delle società che hanno acquisito il diritto all'agevolazione prevista nel secondo comma del detto art. 58 nei termini ivi stabiliti, è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche per un ammontare pari allo 0,75 per cento dell'aumento di capitale, compreso l'eventuale sopraprezzo delle azioni, fino alla scadenza stabilita nell'articolo stesso.
3. Gli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero per i quali anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto è stato acquisito il diritto all'agevolazione prevista nell'art. 63 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi fino al termine ivi stabilito.
4. Le imprese che anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui all'art. 28, L. 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni, all'art. 56 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella L. 18 marzo 1968, n. 241, o il diritto all'esenzione quinquennale di cui all'articolo 29-bis del D.L. 1°aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, fruiranno fino al compimento del decennio o del quinquennio dell'esenzione dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
5. Per i rapporti relativi ai trasferimenti attuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, le agevolazioni stabilite ai fini delle imposte dirette si applicano nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
6. L'esenzione prevista dall'art. 34 della L. 21 luglio 1967, n. 613, si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi.
Art. 41
Accordi ed enti internazionali
1. Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali.
Art. 42
Abrogazione
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.
2. Con la stessa decorrenza cessano di avere effetto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo.
3. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di scadenza risultante dalle disposizioni medesime.
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°gennaio 1974.
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