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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.P.R. 29/09/1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O (1).

(2) Il presente decreto è stato modificato, da ultimo, dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Sommario

 

Art. 1 - Compiti dell'anagrafe tributaria

 

Art. 2 - Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni

 

Art. 3 - Attribuzione del numero di codice fiscale

 

Art. 4 - Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

 

Art. 5 - Comunicazione del numero di codice fiscale

 

Art. 6 - Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale

 

Art. 7 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria

 

Art. 8 - Poteri dell'anagrafe tributaria

 

Art. 9 - Segnalazioni di dati e notizie da parte dei comuni

 

Art. 10 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze

 

Art. 11 - Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private

 

Art. 12 - Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici

 

Art. 13 - Sanzioni

 

Art. 14 - Applicazione della sanzione

 

Art. 15 - Segreto d'ufficio

 

Art. 16 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria

 

Art. 17 - Norme transitorie e finali

 

Art. 18 - Norme transitorie e finali

 

Art. 19 - Norme transitorie e finali

 

Art. 20 - Norme transitorie e finali

 

Art. 21 - Indicazione del numero di codice fiscale

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Compiti dell'anagrafe tributaria

 

1. L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

 

2. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi all'applicazione dei tributi, ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale.

 

3. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

 

Art. 2

Iscrizione all'anagrafe tributaria e cancellazioni

 

1. Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del Ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3

 

2. Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

 

Art. 3

Attribuzione del numero di codice fiscale

 

1. Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 è tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.

 

2. Il numero di codice fiscale può essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione (1).

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(1) Così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 20 dicembre 1976, n. 337.

 

3. L'amministrazione finanziaria può assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che di ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente decreto. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato è tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'art. 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio.

 

4. Con decreto del Ministro per le finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalità di presentazione delle domande medesime.

 

Art. 4

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale

 

1. La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, da redigersi in carta libera ed in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve comunque indicare:

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale (1);

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni e altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza (2).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

 

2. Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

 

3. Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale queste debbono richiedere, entro sei mesi dalla data in cui le stesse hanno avuto effetto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Il numero di codice fiscale precedentemente attribuito ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale provvisorio. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito

 

Art. 5

Comunicazione del numero di codice fiscale

 

1. Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria.

 

2. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi di identificazione del soggetto. Se manca o è errato taluno di tali elementi, il soggetto è tenuto a presentare domanda ai sensi dell'art. 4, entro sei mesi dalla data della comunicazione, indicando il numero di codice fiscale precedentemente attribuito. Fino alla data di comunicazione del numero di codice fiscale definitivo, quello precedentemente attribuito ha validità di numero di codice fiscale provvisorio.

 

3. Qualora ad un medesimo soggetto pervengano più comunicazioni del numero di codice fiscale, il soggetto stesso è tenuto ad usare il numero di codice fiscale indicato nella comunicazione emessa in data più recente.

 

4. Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità della comunicazione del numero di codice fiscale, nonché le modalità per la richiesta di duplicati della comunicazione stessa.

 

Art. 6

Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale

 

1. Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:

a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente;

b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1°gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico (1);

c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, relativamente alla società emittente, ai soggetti da cui provengono se diversi dalla società emittente, agli intestatari o cointestatari del titolo, nonché agli altri soggetti per cui tale indicazione è richiesta nel modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro per le finanze. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari che concernono pagamenti di dividendi o altre operazioni effettuati anteriormente al 1°gennaio 1978 (2);

d) dichiarazioni dei redditi previste dalle norme concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi, comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta ed i certificati attestanti le ritenute alla fonte operate dagli stessi, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati o indicati in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da leggi tributarie. Per i soggetti indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta e nei relativi certificati, l'indicazione del numero di codice fiscale è limitata ai soggetti per i quali è stata operata la ritenuta alla fonte. Per le persone a carico, l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; richieste di attestazione della posizione tributaria dei contribuenti e relative certificazioni degli uffici finanziari, limitatamente alle persone che hanno redditi propri. Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono è cessato anteriormente al 1°gennaio 1978; non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1°gennaio 1978 (3); distinte e bollettini di conto corrente postale per i versamenti diretti alle esattorie delle ritenute alla fonte e delle imposte sui redditi, relativamente ai soggetti da cui provengono i versamenti; bollettini di conto corrente postale per il pagamento delle imposte dirette iscritte a ruolo, relativamente ai soggetti tenuti al pagamento; atti di delega alle aziende di credito previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 e conseguenti attestazioni di pagamento rilasciate dalle aziende delegate, relativamente ai soggetti deleganti; atti e comunicazioni da inviare agli uffici distrettuali delle imposte dirette a norma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai soggetti in essi indicati; domande e note di voltura catastale, relativamente ai soggetti interessati. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle domande e note di voltura relative ad atti pubblici formati ed a scritture private autenticate anteriormente al 1°gennaio 1978; dichiarazioni e relativi allegati, da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in essi indicati. Non è obbligatoria, negli elenchi nominativi da allegare alle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del numero di codice fiscale dei contraenti per le operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anteriormente al 1°ennaio 1978; distinte e dichiarazioni di incasso da presentare ad enti delegati dal Ministero delle finanze all'accertamento e alla riscossione dei tributi, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione dei documenti; denunce di successione, relativamente al dante causa ed agli aventi causa. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale del dante causa se il decesso è avvenuto anteriormente al 1°gennaio 1978; dichiarazioni decennali da presentare ai sensi dell'art. 18, sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relativamente ai soggetti interessati; note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacità contributiva (4);

e) domande per autorizzazioni a produrre e mettere in commercio specialità medicinali, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti chimici usati in medicina, preparati galenici e presìdi medici e chirurgici; domande per autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di acque minerali e di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche; domande per l'autorizzazione all'esercizio di stabilimenti termali, balneari, di cure idropiniche, idroterapiche o fisiche; domande per autorizzazioni o licenze per l'esercizio del commercio; domande per licenze di importazione delle armi non da guerra e loro parti; domande per licenze di pubblico esercizio; domande per licenze di esercizio delle arti tipografiche, litografiche o fotografiche; domande per licenze di esercizio delle investigazioni o ricerche per la raccolta di informazioni per conto di privati; domande per licenze di esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture; domande per licenze di produzione, commercio o mediazione di oggetti e metalli preziosi; domande per concessioni di aree pubbliche; domande per concessione del permesso di ricerca mineraria; domande per autorizzazioni per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee; domande per licenze, autorizzazioni e concessioni per i servizi di autotrasporto di merci, per servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli; domande per concessioni all'apertura ed al funzionamento di scuole non statali; domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni; domande per altre autorizzazioni, concessioni e licenze che il Ministro per le finanze ha facoltà di indicare con proprio decreto entro il 31 ottobre di ciascun anno con efficacia a decorrere dal 1°gennaio dell'anno successivo (5);

e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera (6);

f) domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti che esercitano l'attività; domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonché dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente (7);

g) atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze di cui alla precedente lettera e), relativamente ai soggetti beneficiari. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale negli atti emessi in dipendenza di domande presentate prima del 1°gennaio 1978;

g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (8);

g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas, relativamente agli utenti (9);

g-quater) ricorsi alle commissioni tributarie di ogni grado relativamente ai ricorrenti ed ai rappresentanti in giudizio, con la modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (10).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 22 giugno 1978, n. 485 (Gazz. Uff. 28 agosto 1978, n. 240), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(4) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, e poi dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

(5) Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 2, comma 14, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 332, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(7) Lettera prima sostituita dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, poi modificata dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, poi modificata dall'art. 21, L. 29 dicembre 1990, n. 408, e poi così sostituita dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e poi così modificata dall'articolo 1, comma 222, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge finanziaria 2008.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 31, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

2. Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 64, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

3. Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

 

4. La registrazione degli atti, diversi da quelli degli organi giurisdizionali, deve essere richiesta separatamente per ogni singolo atto. La richiesta deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreti del Ministro per le finanze e deve contenere le indicazioni prescritte nei modelli stessi (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

 

5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale; tale decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno novanta giorni prima della sua entrata in vigore (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

 

Art. 7

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

 

1. Gli uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6 (1).

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(1) Comma così modificato dall'articolo 1, comma 332, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

2. A partire dal 1°luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali (1). Le comunicazioni delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi degli artigiani saranno omesse dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che provvedono alla iscrizione d'ufficio dei suddetti dati nei registri delle ditte.

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(1) Periodo così sostituito dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

 

3. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che verranno indicati con decreto del Ministro per le finanze, devono comunicare alla anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

 

4. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti, con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

 

5. Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 31, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e, da ultimo, così modificato dal comma 14 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 

6. Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino diconto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonchè la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413 ed infine così modificato dall'art. 63, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

 

7. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli esercenti attività professionale devono comunicare all'anagrafe tributaria medesima i dati necessari per il completamento o l'aggiornamento della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa.

 

8. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 o dall'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta giorni, l'avvenuta estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione.

 

9. Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

10. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il provvedimento.

 

11. Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonchè le comunicazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo, nonchè dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione (1).

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(1) Comma così modificato dall'articolo 37, comma 4, Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato alle modifiche apportate dalla legge di conversione e, successivamente, dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

12. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Ministro delle finanze può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 15 gennaio 1993, n. 6.

 

13. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

 

14. Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.(1)

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 13, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

Art. 8

Poteri dell'anagrafe tributaria

 

1. L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli stabiliti con decreto del Ministro per le finanze allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 37, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

 

2. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevimento.

 

3. L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

 

Art. 9

Segnalazioni di dati e notizie da parte dei comuni

 

1. I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica.

 

2. I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti od aventi beni nei rispettivi territori.

 

3. Nelle segnalazioni deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti ai quali i dati e le notizie si riferiscono. Qualora il numero di codice fiscale non sia noto al comune, devono essere indicati, per ciascun soggetto, gli elementi di cui il primo comma dell'art. 4.

 

4. Le modalità e i termini delle segnalazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze

 

Art. 10

Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal Ministro per le finanze

 

1. Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati i dati e le notizie che gli organi dipendenti devono trasmettere alla anagrafe tributaria e sono stabiliti le modalità e i termini per le predette comunicazioni.

 

2. Le forme e le modalità di rilascio delle quietanze relative ai versamenti effettuati presso gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 250 (Gazz. Uff. 29 giugno 1979, n. 177) entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 11

Indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private

 

1. Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti per i quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato, nelle richieste di registrazione, il numero di codice fiscale di determinati soggetti, è tenuto a richiederlo agli interessati.

 

2. Qualora i soggetti interessati dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nella richiesta di registrazione indicando gli elementi previsti dal primo comma dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13.

 

3. Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella richiesta di registrazione della scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.

 

Art. 12

Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici

 

1. Le domande di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6 sono irricevibili se non recano indicazione del numero di codice fiscale e degli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 dei soggetti interessati.

 

2. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera g) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari

 

Art. 13

Sanzioni

 

1. È punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:

a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;

b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;

c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma (1);

d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;

e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;

f) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11;

g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8.

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(1) Lettera così modificata dall'articolo 2, comma 14, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203.

 

2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

 

Art. 14

Applicazione della sanzione

 

1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 13 sono irrogate dagli uffici delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.

 

2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.

 

Art. 15

Segreto d'ufficio

 

1. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio.

 

2. Il Ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente.

 

Art. 16

Comunicazioni all'anagrafe tributaria

 

1. La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita relativamente alle estinzioni od alle operazioni di trasformazione, concentrazione o fusione avvenute a decorrere dal 1°gennaio 1978 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

 

2. La prima comunicazione di cui al quarto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1979 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 1978.

 

3. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e gli uffici pubblici di cui alla lettera g) dell'art. 6 devono comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 31 dicembre 1980 e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti gli atti e le iscrizioni previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta. Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi tenuti alle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 devono comunicare all'anagrafe tributaria con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, i dati e le notizie riguardanti le iscrizioni previste nel terzo e quarto comma dell'art. 21, compresi quelli per i quali l'integrazione ivi prescritta non è stata richiesta (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, riportato al n. F/XII e poi così modificato dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

4. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1°luglio 1989 e che a tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

 

5. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 13.

 

Art. 17

Norme transitorie e finali

 

1. Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1974, con esclusione di quelle i cui redditi sono stati imputati ad altri, e che entro il 31 gennaio 1977 non riceveranno comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il trentesimo giorno precedente quello stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1974 ovvero, per coloro che l'hanno presentata ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti.

 

2. Le persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, modello 740, conseguiti nell'anno 1975, in qualità di dichiaranti ed i loro figli minori possessori di reddito proprio, nonché le persone fisiche che hanno presentato il modello 101 sostitutivo della dichiarazione per i redditi conseguiti nell'anno 1975, che entro il 30 settembre 1977 non riceveranno la comunicazione del numero di codice fiscale, sono tenute a presentare l'apposita domanda di attribuzione, entro il 30 novembre 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale hanno presentato la dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1975 o il certificato sostitutivo, ovvero, per coloro che li hanno presentati ad uffici soppressi, all'ufficio distrettuale che ne ha assorbito i compiti. Il termine del 30 novembre 1977 non si applica alle persone fisiche che presentano la dichiarazione annuale dei redditi o il certificato sostitutivo rilasciato dal datore di lavoro presso gli uffici delle imposte dirette nei cui distretti rientrano i comuni indicati negli artt. 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e nell'art. 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre 1976, n. 730 (1).

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(1) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 27 dicembre 1977, n. 987.

 

3. Le persone fisiche obbligate alla indicazione del numero di codice fiscale, alle quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 30 novembre 1977, salvo quanto previsto nei commi precedenti, sono tenute a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1°dicembre 1977, ad uno degli uffici distrettuali delle imposte dirette indicati nella tabella C annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644.

 

Art. 18

Norme transitorie e finali

 

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, tale numero ha a tutti gli effetti validità di numero di codice fiscale, fino a quando l'amministrazione provvederà a comunicare il numero di codice fiscale medesimo.

 

2. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche in possesso, entro il 31 dicembre 1976, di più di un numero di partita IVA, ha validità di numero di codice fiscale l'ultimo numero di partita IVA attribuito o, nel caso di attribuzione contemporanea di più numeri di partita IVA, quello a valore numerico più elevato.

 

3. I soggetti diversi dalle persone fisiche obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA, che non siano, entro il 31 dicembre 1976, in possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale, a decorrere dal 1°gennaio 1977, all'ufficio IVA competente ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4. I soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni IVA ma obbligati alla indicazione del numero di codice fiscale, ai quali l'amministrazione finanziaria non lo avrà comunicato entro il 31 dicembre 1976, sono tenuti a richiederne l'attribuzione, a decorrere dal 1°gennaio 1977, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale.

 

Art. 19

Norme transitorie e finali

 

1. Nella prima applicazione del presente decreto, il termine di sei mesi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 per la presentazione della domanda di attribuzione del numero di codice fiscale definitivo decorre dal 1°luglio 1978 anziché dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio, ovvero, nel caso di rettifiche o modificazioni previste dal terzo comma dell'art. 4, dalla data di efficacia legale delle stesse.

 

Art. 20

Norme transitorie e finali

 

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

 

2. Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all'attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente.

 

3. (Comma inserito dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413 poi soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.)

 

4. Le comunicazioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 7 devono essere effettuate, fino al 31 dicembre 1977, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione hanno sede le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi di cui alla lettera f) dell'art. 6 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955.

 

Art. 21

Indicazione del numero di codice fiscale

 

1. A decorrere dal 1°gennaio 1977 sulla dichiarazione da presentare agli effetti delle imposte sul reddito e dal 1°luglio 1977 sulle dichiarazioni annuali da presentare agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale del dichiarante:

a) dalle persone fisiche che hanno presentato la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1974, escluse le persone che hanno presentato il certificato sostitutivo della dichiarazione e quelle i cui redditi sono stati, imputati ad altri;

b) dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

2. Per tutti gli atti previsti dalle disposizioni dell'articolo 6 del presente decreto e per tutti i soggetti che vi sono tenuti secondo le suddette disposizioni, l'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale ha effetto dal 1°gennaio 1978.

 

3. Gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma, e le iscrizioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6 eseguite in base a domande presentate anteriormente alla data di cui al precedente comma, che alla predetta data esplichino ancora i loro effetti, devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 30 giugno 1979, con l'indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 e gli atti e le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti.

 

4. Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera f) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e poi così sostituito dall'art. 20, L. 30 dicembre 1991, n. 413,.

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