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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

D.P.R. 02/11/1976, n. 784

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323.

 

Sommario

 

Art. 1 - L'articolo 1 modifica integralmente il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti .

 

Art. 2

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2, legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30, legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17, legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

 

Decreta:

 

Art. 1

L'articolo 1 modifica integralmente il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (1).

 

(1) L'integrale testo del presente decreto è riportato all'interno del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.

 

Art. 2

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti.

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