D.P.R. 02/11/1976, n. 784
Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.(1)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1976, n. 323.
Sommario
Art. 1 - L'articolo 1 modifica integralmente il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti .
Art. 2
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l'art. 2, legge 14 agosto 1974, n. 354;
Visto l'art. 30, legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modifiche, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17, legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
L'articolo 1 modifica integralmente il testo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti (1).
(1) L'integrale testo del presente decreto è riportato all'interno del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro i dodici mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali di attuazione da esso previsti.
|