D.L. 13/05/1999, n. 131
Disposizioni urgenti in materia elettorale (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 1999, n. 112 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 13 luglio 1999, n. 225 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 163).
(2) Si riporta il testo del decreto-legge così come modificato dalla legge di conversione.
Sommario
Art. 1
Art. 1-BIS - Articolo 1-bis
Art. 1-TER - Articolo 1-ter
Art. 1-quater - Articolo 1-quater
Art. 2
Art. 2-BIS - Articolo 2-bis
Art. 3
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria, per l'anno 1999, delle agevolazioni tariffarie previste per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda durante le consultazioni elettorali e l'efficienza delle operazioni connesse alle elezioni amministrative ed europee del 13 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6 miliardi.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-BIS
Articolo 1-bis (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225.
1. Dopo il comma 5 dell'art. 1, L. 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente:
"5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate".
Art. 1-TER
Articolo 1-ter (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 19, L. 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali".
Art. 1-quater
Articolo 1-quater (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225.
1. All'art. 2, L. 4 aprile 1956, n. 212 è aggiunto il seguente comma:
"Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti".
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a prorogare, con effetto dal 1° luglio 1999 e per un periodo massimo di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali agli enti locali e per assicurare il più funzionale assolvimento degli adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.
2. Ai fini della remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilità del personale dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, è integrato, per il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225.
Art. 2-BIS
Articolo 2-bis (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 13 luglio 1999, n. 225.
1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito per l'anno 1999 alle province ed ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.
2. Il Ministero dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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