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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 03/04/1995, n. 101

Norme urgenti in materia di lavori pubblici (1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1995, n. 78 e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 2 giugno 1995, n. 216 (Gazz. Uff. 2 giugno 1995, n. 127).

(2) Il presente provvedimento è stato abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

 

Sommario

 

Art. 1 - Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109

 

Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

 

Art. 3 - Delegificazione

 

Art. 3-BIS - Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici

 

Art. 4 - Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

Art. 4-BIS - Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione

 

Art. 4-TER - Sospensione dalla partecipazione alle gare

 

Art. 5 - Norme in materia di partecipazione alle gare

 

Art. 5-BIS - Soggetti ammessi alle gare

 

Art. 5-TER - Consorzi stabili

 

Art. 5-QUATER - Competenze dei consigli comunali e provinciali

 

Art. 5-QUI - Attività di progettazione

 

Art. 5-SEX - Redazione dei progetti

 

Art. 6 - Incentivi e spese per la progettazione

 

Art. 6-BIS - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

 

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici

 

Art. 8 - Licitazione privata

 

Art. 8-BIS - Trattativa privata

 

Art. 8-TER - Varianti in corso d'opera

 

Art. 8-QUATER - Direzione dei lavori

 

Art. 8-QUI - Garanzie e coperture assicurative

 

Art. 9 - Norme acceleratorie in materia di contenzioso

 

Art. 9-BIS - Definizione delle controversie

 

Art. 10 - Copertura finanziaria

 

Art. 11 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109

 

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono abrogati.

 

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della citata legge n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge n. 109 del 1994.

 

3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, nonché le disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità stabilite dal regolamento stesso.

 

4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14, nonché le disposizioni legislative e regolamentari previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997.

 

5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia pubblicato entro il 31 gennaio 1997, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto.

 

6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti.

 

7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da parte degli organi competenti.

 

8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende riferito alla data di presentazione delle offerte.

 

9. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo .

 

10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente decreto.

 

Art. 2

Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

 

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "impianti" sono inserite le seguenti: "anche di presidio e difesa ambientale,"; b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.";

c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "31," e' inserita la seguente: "31-bis," e al secondo periodo, dopo la parola: "14," e' inserita la seguente: "17,";

c-bis) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione";

c-ter) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Ai fini dei commi 4 e 5 del presente articolo, per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".

 

Art. 3

Delegificazione

 

1. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: " entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1995" e sono soppresse le parole: "e dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.";

a-bis) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici";

b) (soppressa);

c) al comma 6: 1) all'alinea dopo la parola: "legge" sono inserite le seguenti: "oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato"; 2) alla lettera g), le parole: "le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8" sono soppresse; 3) alla lettera h), le parole: "di cui all'articolo 17, comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 8"; 3-bis) la lettera i) e' abrogata; 3-ter) la lettera n) e' abrogata;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea. 7-quater. (soppresso)".

 

Art. 3-BIS

Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici (1)

 

(1)Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6, le parole: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio di ispettorato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5"; b) al comma 10, la lettera b) e' abrogata; c) i commi 11, 12 e 13 sono abrogati.

 

2. All'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di personale dell'Autorita' e del Servizio di ispettorato tecnico e norme finanziarie)"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici al quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Esso e' composto da non piu' di 125 unita' appartenenti alle professionalita' amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonche' le competenze del nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni"; c) al comma 5, il secondo periodo e' abrogato; d) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilita' di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche', in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto".

 

Art. 4

Modifiche dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici

 

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo capoverso, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalita' di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.";

b) al comma 4: 1) le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1 gennaio 1996"; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.";

c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: " 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonche' parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessita', il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.";

d) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: " 5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.".

 

Art. 4-BIS

Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione (1)

 

(1)Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

 

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del programma stesso, nonche' un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il coordinatore unico puo' coincidere con il responsabile del procedimento di uno o piu' interventi. Il regolamento determina altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tali facolta' possono essere esercitate per lavori di qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del procedimento per ogni singolo intervento puo' essere nominato un responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.

3. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei singoli interventi ai fini della formazione del programma, dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione del programma. ll coordinatore unico verifica altresi' la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari.

4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento assicurano, per l'attivita' di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso; segnala altresi' tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita' di supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita' di supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita' previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

4-quinquies. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari al fine della esecuzione dell'intervento, il responsabile del procedimento procede ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni";

b) al comma 5, dopo le parole: "la conferenza di servizi" sono inserite le seguenti: "convocata ai sensi del comma 4-quinquies";

c) al comma 6, le parole: "conferenza di servizi di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "conferenza di servizi di cui al comma 5".

 

Art. 4-TER

Sospensione dalla partecipazione alle gare (1)

 

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri";

b) al comma 8, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2000";

c) al comma 9, le parole: "sino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 1999";

d) al comma 10, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 2000";

e) al comma 11, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999".

 

Art. 5

Norme in materia di partecipazione alle gare

 

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non e' richiesto il parere consultivo del comitato regionale.

4-ter. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori puo' disporre la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al primo periodo sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati e gli atti adottati in base alla normativa previgente. Successivamente all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.".

 

Art. 5-BIS

Soggetti ammessi alle gare (1)

 

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: "e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13".

 

Art. 5-TER

Consorzi stabili (1)

 

(1)Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999";

b) al comma 5, le parole: " d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "d), e) ed e-bis).

 

Art. 5-QUATER

Competenze dei consigli comunali e provinciali (1)

 

(1)Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Competenze dei consigli comunali e provinciali).- 1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 'b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;'".

 

Art. 5-QUI

Attività di progettazione (1)

 

(1)Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Attivita' di progettazione). - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualita' dell'opera e la rispondenza alle finalita' relative; b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilita' amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresi' corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilita' e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e' autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".

 

Art. 5-SEX

Redazione dei progetti (1)

 

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216.

 

1. L'art. 17 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dal seguente:

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa (1);

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili (2);

g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12 (3).

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (2).

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi (4).

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) (5).

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti (2).

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (6).

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati (2).

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (5).

9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti (7).

10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste (8).

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico (5).

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (9).

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi

allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno (10).

12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 (11).

13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 (2).

14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione (6).

14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (10).

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti (10).

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo (10).

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista (10).

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva (10).

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (10).

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(1) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(4) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, e poi così modificato dall'art. 145, comma 89, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(6) Comma prima sostituito dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 e dal comma 4 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(8) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

(9) Comma così sostituito prima dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415, poi dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166 ed infine dal comma 5 dell'art. 24, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(10) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.

(11) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166.

 

Art. 6

Incentivi e spese per la progettazione

 

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Incentivi e spese per la progettazione";

b) al comma 1, le parole da: "e in un quadro" fino a: "non superiore all'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ripartita la quota dell'1 per cento"; la parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: "per l'appalto"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e il coordinatore unico di cui all'articolo 7";

c) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 16, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 16, comma 7";

d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".

 

Art. 6-BIS

Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici (1)

 

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora: 1) sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica; 2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo"; c) al comma 5, le parole da: "ai restauri di beni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a manutenzione, restauro e scavi archeologici"; d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici".

 

Art. 7

Criteri di aggiudicazione e commissioni giudicatrici

 

1. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata e' effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo piu' basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto e' fisso e invariabile, in conformita' di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori pari o superiori a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso superiore alla percentuale fissata entro il 1 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Osservatorio, sulla base dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate nell'anno precedente. A tal fine la pubblica amministrazione puo' prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicita' del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore alla percentuale fissata ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. Fino al 1 gennaio 1997 sono escluse per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore ed inferiore alla soglia comunitaria le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.".

 

Art. 8

Licitazione privata (1)

 

(1)Così sostituito dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. L'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Licitazione privata). - 1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.".

 

Art. 8-BIS

Trattativa privata (1)

 

(1)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 ECU, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni";

b) al comma 2, le parole: "all'Autorita'" sono sostituite dalle seguenti: "all'Osservatorio";

c) al comma 3, le parole: "di cui alla presente legge" sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: "30 mila ECU, IVA esclusa" sono sostituite dalle seguenti: "200 mila ECU".

 

Art. 8-TER

Varianti in corso d'opera (1)

 

(1)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. L'articolo 25 e' sostituito dal seguente:

"Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subi'ti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto".

 

Art. 8-QUATER

Direzione dei lavori (1)

 

(1)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 27, comma 2, lettera b), le parole: "dell'articolo 17, commi 4 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 17, comma 5".

 

Art. 8-QUI

Garanzie e coperture assicurative (1)

 

(1)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi"; e dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "In caso di ribasso d'asta superiore al 25 per cento, la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso";

b) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d)".

 

Art. 9

Norme acceleratorie in materia di contenzioso

 

1. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

"Art. 31-bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). - 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario. 2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione. 3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gia' fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa. 4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

 

Art. 9-BIS

Definizione delle controversie (1)

 

(1)Articolo aggiunto dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216

 

1. L'articolo 32 e' sostituito dal seguente:

"Art. 32 (Definizione delle controversie). - 1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 dell'articolo 31-bis e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie e' attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile. 2. Qualunque sia l'importo della controversia, i verbali di accordo bonario o quelli attestanti il mancato raggiungimento dell'accordo sono trasmessi all'Osservatorio. 3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita' delle questioni".

 

Art. 10

Copertura finanziaria

 

1. Il comma 7 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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