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VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.P.R. 28/12/1970, n. 1079

Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo (1).

(1) Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 7 gennaio 1971, n. 4.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

Art. 7

 

Art. 8

 

Art. 9

 

Art. 10

 

Art. 11

 

Art. 12

 

Art. 13

 

Art. 14

 

Art. 15

 

Art. 16 - Articolo 16

 

Art. 17

 

Art. 18

 

Art. 19

 

Art. 20

 

Art. 21 - Articolo 21

 

Art. 22

 

Art. 23

 

Art. 24

 

Art. 25

 

Art. 26

 

Art. 27

 

Art. 28

 

Art. 29 - Articolo 29

 

Art. 30

 

Art. 31

 

Art. 32

 

Art. 33

 

Art. 34

 

Art. 35

 

Art. 36

 

Art. 37 - Articolo 37

 

Art. 38

 

Art. 39

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica;

Decreta:

 

Art. 1

 

 

1. Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1°luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto.

 

2. I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio.

 

3. Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.

 

4. Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio.

 

5. In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.

 

6. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio.

 

7. Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.

 

Art. 2

 

 

1. Nella prima applicazione del presente decreto al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due o più qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, è attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle successive classi di stipendio, secondo che l'interessato provenga rispettivamente, dalla prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità e gli aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se più favorevole, è attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti.

 

2. Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando più classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, è attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di qualifica. L'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima. Se più favorevole, è però dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il quinto comma del precedente art. 1.

 

3. Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente:

a) il parametro e la qualifica di direttore di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianità previste dall'art. 15 delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianità nella qualifica. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, è conservata nella qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio;

b) il parametro della seconda classe di stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in possesso di una anzianità non inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianità oltre i sei mesi è conservata a tutti gli effetti.

 

4. Per il personale delle carriere di concetto ed esecutive in servizio al 1°gennaio 1967, il periodo di anzianità richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, è ridotto a tre anni con esclusione del personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello indicato nel successivo comma.

 

5. Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1°gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il periodo di anzianità richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale è ridotto a quattro anni.

 

Art. 3

 

 

1. Al personale che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal precedente ordinamento, è riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità complessiva di carriera, compreso il periodo già valutato a norma degli articoli 164, quinto comma, e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica stessa.

 

2. Al personale direttivo delle soppresse carriere speciali che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di II classe o equiparata è riconosciuta nella qualifica, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità di carriera direttiva, ridotta di un anno.

 

3. Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data già rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dal 1°luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.

 

Art. 4

 

 

1. A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra lo stipendio spettante dal 1°luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare detti importi.

 

Art. 5

 

 

1. Al personale delle carriere di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex coefficiente 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1°luglio 1970.

 

Art. 6

 

 

1. Al personale delle carriere esecutive che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 è attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di stipendio non riassorbibile, con effetto dal 1°luglio 1970.

 

Art. 7

 

 

1. Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970.

 

2. Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.

 

Art. 8

 

 

1. Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

2. Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennità, assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo è rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione.

 

3. Ai fini di quanto disposto nel primo comma è autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

 

4. Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1°settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1°marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

 

Art. 9

 

 

1. Sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 11, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, di seguito riportati:

Comma 1:" Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attività di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilità al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali".

Comma 2 :"L'incremento per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è soggetto per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma".

 

Art. 10

 

 

1. Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1°luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1°luglio 1970, dell'8,13, del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 3,02 dell'1,02 e dell'1,03 per cento.

 

2. Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per quelle orarie.

 

Art. 11

 

 

1. Con effetto dal 1°luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi (1).

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(1) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazz. Uff. 3 febbraio 1971, n. 28.

 

2. Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si osservano i criteri previsti dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

 

3. Il trattamento di cui al primo comma si applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella di impiegato.

 

Art. 12

 

 

1. L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

 

2. Resta fermo il disposto dell'art. 3, quarto comma, e dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4.

 

3. Comma abrogato dall'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537.

 

4. Con effetto dal 1°luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.

 

Art. 13

 

 

1. Ferma restando la disciplina prevista dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, relativa alla determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), il Ministro per il tesoro è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, i vigenti rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti di cui all'art. 2 della legge medesima, con effetto dal 1°luglio 1970 e separatamente per stipendio e quote di aggiunta di famiglia.

 

2. È abrogato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

 

Art. 14

 

 

1. In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.

 

2. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

 

3. La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa.

 

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale già cessato dal servizio.

 

5. Il comma 5 modifica l'art. 142, R.D. 7 giugno 1929.

 

Art. 15

 

 

1. Il trattamento economico accessorio di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, relativo alle nuove qualifiche e classi di stipendio previste dal presente provvedimento sarà stabilito con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenendo conto della collocazione di tali qualifiche e classi di stipendio attribuite alle stesse nell'ambito delle singole carriere interessate.

 

2. Il comma 2 sostituisce il comma terzo dell'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con L. 11 febbraio 1970, n. 34, di seguito riportato:

"Al personale ammesso a fmire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni".

 

Art. 16

Articolo 16 (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, L. 12 febbraio 1974, n. 27.

 

1. Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa.

 

2. Nei casi di promozione del personale della Azienda autonoma delle FF.SS, indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonché nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.

 

3. Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova qualifica all'atto della promozione risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella qualifica di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 6 giugno 1975, n. 197.

 

4. Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici e qualifiche di carriera superiore della Azienda autonoma delle FF.SS., provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle FF.SS. o da altre amministrazioni dello Stato.

 

5. Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'articolo 49 della L. 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.

 

6. Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli artt. 8 e 48 della L. 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.

 

7. Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al D.M. 30 luglio 1963, n. 416, ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai DD.MM. 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292, 28 novembre 1967, n. 18912, ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al D.M. 29 novembre 1963, n. 2741, il servizio svolto nella posizione di assuntore è valutato con i criteri previsti dall'art. 22 della L. 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.

 

8. Ai vincitori dei concorsi interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'art. 111, ultimo comma, del D.P.R, 28 dicembre 1970, n. 1077, è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina della nuova qualifica.

 

Art. 17

 

 

1. Agli ispettori principali delle FF.SS. in servizio al 1°luglio 1970 spetta il parametro 370, con effetto dalla stessa data.

 

2. Agli ispettori delle FF.SS. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta il parametro 370 con effetto dalla data con la quale in base alle norme in vigore al 30 giugno 1970, avrebbero conseguito la promozione ad ispettore principale.

 

3. Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.

 

Art. 18

 

 

1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, le tabelle allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, saranno aggiornate sulla base delle nuove qualifiche, categorie e relative classi di stipendio, paghe o retribuzioni che risulteranno attribuite al personale in applicazione del presente decreto.

 

2. Per le qualifiche e categorie soppresse, le misure previste al 30 giugno 1970 nelle tabelle di cui al precedente comma, se più favorevoli, sono conservate ad personam, fino alla promozione o passaggio di categoria.

 

Art. 19

 

 

1. Ai fini di quanto previsto negli articoli 23 e 24 del D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, e nell'art. 1 della L. 2 aprile 1968, n. 466, si considerano gli stipendi, con le relative decorrenze, di cui alla tabella unica allegata al presente decreto.

 

Art. 20

 

 

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R, 5 giugno 1965, n. 749, la retribuzione annua lorda degli incaricati esterni universitari è pari allo stipendio corrispondente: al parametro 443, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie e se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; al parametro 387 se liberi docenti; al parametro 243 se cultori della materia; quella degli assistenti universitari incaricati è pari allo stipendio corrispondente al parametro 243.

 

Art. 21

Articolo 21 (1)

 

(1) Articolo soppresso dall'art. 173, L. 11 luglio 1980, n. 312.

 

Art. 22

 

 

1. Ai vice brigadieri, agli appuntati ed ai carabinieri, esclusi quelli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado o posizione corrispondenti dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato o per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Gli stipendi del personale di cui al presente articolo sono assoggettati alle ritenute previdenziali, compresa quella in conto entrate Tesoro, ed alle ritenute erariali.

 

3. Gli stipendi dei carabinieri ausiliari sono assoggettati alle sole ritenute erariali.

 

Art. 23

 

 

1. Con effetto dal 1°luglio 1970 sono istituite:

a) nell'Esercito e nel Corpo della guardia di finanza, la qualifica di «aiutante»;

b) nella Marina, nell'Aeronautica e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, forestale dello Stato e degli agenti di custodia, la qualifica di «scelto».

 

2. Le qualifiche di cui al precedente comma, cui è annesso il parametro di stipendio 245, possono essere conferite ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente o permanenti, appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre Armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale ed al ruolo riassunti della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato. Le qualifiche sono conferite nel limite del dieci per cento dei posti di organico dei sottufficiali, esclusi quelli del ruolo speciale per mansioni di ufficio e compresi i sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo.

 

3. Le qualifiche sono conferite dando la precedenza ai marescialli maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche speciali nei ruoli in cui tali cariche sono previste, senza che occorra una ulteriore valutazione. In ogni altro caso le qualifiche sono conferite previa valutazione annuale di aliquote di marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

 

4. Le qualifiche sono attribuite con decreto del Ministro competente nell'ordine delle graduatorie, valide dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno, formate dalle commissioni o dai consigli di amministrazione.

 

5. I marescialli maggiori e gradi corrispondenti per due volte giudicati non idonei al conferimento della qualifica di aiutante o di scelto sono esclusi da successive valutazioni.

 

6. Determinano vacanze nel contingente dei posti di aiutante o di scelto, stabilito ai sensi del precedente secondo comma:

la cessazione dal servizio permanente;

i trasferimenti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio;

le nomine ad ufficiale;

i decessi.

 

7. In via transitoria, la qualifica di aiutante o di scelto può essere attribuita nel limite del dieci per cento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, ai marescialli maggiori e gradi corrispondente che alla data del 1°luglio 1970 si trovino in detto ruolo speciale. Per il conferimento di dette qualifiche valgono, in quanto applicabili le norme contenute nel terzo comma e successivi del presente articolo.

 

8. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano sino alla cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti sopra indicati nelle condizioni per ottenere la qualifica di aiutante o di scelto.

 

9. La qualifica di aiutante o di scelto può essere conferita anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti cessati dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio per effetto del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, alla data del 1°luglio 1970, si trovino in servizio senza soluzione di continuità quali richiamati per speciali esigenze. Le predette qualifiche sono conferite, nei limiti del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, previo giudizio di idoneità, prescindendo dalla formazione di apposita aliquota di valutazione.

 

10. Ai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, la qualifica di scelto può essere attribuita nei limiti dei posti determinati secondo i criteri fissati dall'art. 4 della legge predetta con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.

 

11. I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n, 888 , assunti con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe, ed i sottufficiali del Corpo predetto, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nei ruoli separati e limitati di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 1960, n. 1600, con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe o corrispondente, possono conseguire la qualifica di scelto, secondo le condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408 e con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.

 

Art. 24

 

 

1. Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, di seguito riportato:

"I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano".

 

Art. 25

 

 

1. Per la determinazione delle aliquote e per la valutazione e la formazione delle graduatorie di conferimento delle qualifiche di cui al precedente art. 23 si applicano le disposizioni per l'avanzamento a scelta comparativa, prescindendo da eventuali esami, al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti, vigenti in ciascuna delle forze armate o Corpi predetti. Nella Marina la ripartizione delle qualifiche tra ruolo normale e ruoli riassunti e per categoria e specialità è stabilita per ciascun anno con decreto del Ministro per la difesa. Nell'Aeronautica si dà luogo alla formazione di unica graduatoria per tutti i ruoli.

 

2. Nelle Forme armate o Corpi in cui non siano previste commissioni centrali di avanzamento per sottufficiali, ovvero forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti con il criterio della scelta comparativa, il Ministro competente, su proposta del Capo di stato maggiore di forza armata o del comandante generale d'Arma o di Corpo o autorità corrispondenti, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della composizione della commissione e alla determinazione delle aliquote di valutazione e dei criteri di valutazione a scelta comparativa e di formazione delle graduatorie. Nell'Esercito possono essere previste due commissioni una per l'Arma dei carabinieri ed una per le altre Armi ed i servizi. Nel Corpo forestale dello Stato la valutazione è effettuata dal consiglio di amministrazione. Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la valutazione è effettuata dalla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

 

Art. 26

 

 

1. Nei riguardi degli aiutanti di battaglia e del personale cui sia attribuita la qualifica di aiutante o di scelto e che cessi dal servizio anteriormente al 1°settembre 1971 o dei suoi aventi diritto, la pensione o l'indennità una tantum in luogo di pensione sono liquidate sulla base dello stipendio in vigore al 1°marzo 1968 corrispondente al parametro di stipendio 245.

 

Art. 27

 

 

1. Con effetto dal 1°luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti:

tenente e capitano

anni zero

maggiore

anni 6

tenente colonnello

anni 17

 

 

Art. 28

 

 

1. Con effetto dal 1°luglio 1970, gli aumenti biennali di stipendio dei seguenti sottufficiali sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di servizio, valutati secondo le vigenti disposizioni, ed il numero di anni per essi in appresso indicati:

sergenti maggiori o secondi capi

anni 2

marescialli ordinari e gradi corrispondenti

anni 6

marescialli capi e gradi corrispondenti

anni 10

marescialli maggiori e gradi corrispondenti

anni 12

aiutanti di battaglia

anni 12

marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o di scelto

 

 

anni 18

 

 

Art. 29

Articolo 29 (1)

 

(1) Articolo soppresso dall'art. 173, L. 11 luglio 1980, n. 312.

 

Art. 30

 

 

1. Il comma 1 sostituisce l'art. 9 del T.U. approvato con R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 di seguito riportato:

"Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio".

 

2. In tal senso sono modificate le analoghe disposizioni vigenti per gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi delle guardie di finanza e della pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

 

3. Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.

 

Art. 31

 

 

1. Modifica gli artt. 148, 155, 169 e 171, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, di seguito riportati:

Art.148: "All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato all'anzianità di servizio, concesso secondo le norme vigenti in materia agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero".

Art.155: "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".

Art. 169: "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale compete a carico dell'erario una indennità fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'aiutante ufficiale giudiziario all'ammontare dello stipendio spettante al personale della quarta qualifica funzionale di pari anzianità di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 148.

Per la liquidazione della indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli artt. 150 e 152 ".

Art.171: "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla quarta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'aiutante ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo".

 

Art. 32

 

 

1. Reca modifiche, con effetto dal 1°luglio 1970, agli artt. 89, 91, 95 e 191, R.D. 25 luglio 1940, n. 1077.

 

Art. 33

 

 

1. Sostituisce, con effetto dal 1°luglio 1970, la tabella allegata al D.P.R. 5 giugno 1965, n. 752.

 

Art. 34

 

 

1. Sostituisce, con effetto dal 1°luglio 1970, il primo comma dell'art. 3, L. 5 marzo 1963, n. 323 di seguito riportato:

"Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di L. 1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 2.243.220".

 

Art. 35

 

 

1. Con effetto dal 1°luglio 1970, il trattamento a titolo di retribuzione o di stipendio del personale assunto con rapporto impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, in servizio alla data del 30 giugno 1970, non stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è maggiorato nella misura del dodici per cento.

 

2. Con appositi decreto, da adottarsi dalle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero del tesoro, sarà provveduto a determinare, in attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il trattamento economico del personale ivi indicato, spettante con effetto dal 1°luglio 1970.

 

Art. 36

 

 

1. La maggiorazione prevista dai precedente articolo non trova applicazione nei confronti dei personali con rapporto impiegatizio non di ruolo assunti a contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni; della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modificazioni; della legge 4 gennaio 1968, n. 11; delle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376 e 28 marzo 1968, n. 380; dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 17 luglio 1970, n. 569.

 

2. Nei confronti del personale di cui agli articoli da 31 a 35 del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 8, 10, 12 e 37 dello stesso decreto.

 

Art. 37

Articolo 37

 

1. Con effetto dal 1°luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed estensioni.

 

Art. 38

 

 

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

 

2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, nel bilancio dello Stato ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

Art. 39

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1°luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

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