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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

D.L. 19/05/1997, n. 129

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità (1) (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1997, n. 115, e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (Gazz. Uff. 19 luglio 1997, n. 167).

(2) Si riporta il testo del decreto-legge così come modificato dalla legge di conversione.

 

Sommario

 

Art. 1 - Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola

 

Art. 2 - Fondi pensione

 

Art. 3 - Mobilità lunga

 

Art. 4 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, al fine di non pregiudicare la funzionalità del servizio scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione dell'esubero;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di previdenza complementare, al fine di conseguire l'avvio dei fondi pensione, nonché in materia di mobilità lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di personale in relazione agli effetti che essi determinano sul piano occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola

 

1. Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola. - 1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico o all'anno accademico 1997-98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica. Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalizzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarità (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:

a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;

b) del personale che abbia raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di un'anzianità contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;

c) del personale che si trovi nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604;

d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove non sia già compreso tra il personale cui è consentita la cessazione dal servizio ai sensi del comma 2 (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai trattamenti pensionistici del personale di cui al presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

Art. 2

Fondi pensione

 

1. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1,» si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attività in materia di previdenza obbligatoria o complementare (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

Art. 3

Mobilità lunga (1)

 

(1) Così sostituito dalla legge di conversione 18 luglio 1997, n. 229.

 

1. Mobilità lunga. - 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennità di mobilità, avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997

 

3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, una quota non inferiore al 70 per cento è riservata alle unità produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.

 

6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorità stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di età e di anzianità contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilità rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.

 

7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefìci di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.

 

9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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