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LUNEDÌ 01 SETTEMBRE 2025

D.P.R. 05/05/1975, n. 146

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734 , concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato (1).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 1975, numero 128.

 

Sommario

 

Art. 1 - Indennità di rischio

 

Art. 2 - Corresponsione dell'indennità di rischio

 

Art. 3 - Operatori subacquei

 

Art. 4 - Indennità maneggio valori di cassa

 

Art. 5 - Indennità meccanografica

 

Art. 6 - Indennità di servizio notturno

 

Art. 7 - Decorrenza e limiti

 

Art. 8 - Individuazione delle categorie

 

Art. 9 - Libretto individuale di rischio

 

Art. 10 - Modalità di corresponsione

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Udito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

è approvato il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, annesso al presente decreto, contenente norme per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità per compensare prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'integrità personale ovvero che richiedano un maneggio di valori di cassa quando possano derivarne rilevanti danni patrimoniali o comportino una continua applicazione agli impianti meccanografici o che siano effettuate in ore notturne.

Il regolamento predetto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1°gennaio 1973.

 

Art. 1

Indennità di rischio

 

1. Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennità giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.

 

2. Detta indennità corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:

Gruppo di

appartenenza Importo

------- ----

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700

II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690

III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

 

3. Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.

 

Art. 2

Corresponsione dell'indennità di rischio

 

1. L'indennità di cui all'articolo precedente compete, per ogni giornata di servizio effettivamente reso, esclusivamente al personale applicato in modo diretto e continuo in una delle attività lavorative indicate nei gruppi dell'allegata tabella A.

 

2. Detta indennità non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.

 

3. Ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo si applicano le norme di cui agli articoli 35 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

4. L'indennità di rischio di cui all'art. 1 non è cumulabile con quelle previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento nonché con l'indennità di pilotaggio e di volo.

 

Art. 3

Operatori subacquei

 

1. Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità di cui all'unita tabella C.

 

2. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione.

 

3. Le apparecchiature di immersione il cui impiego dà titolo alla corresponsione delle indennità di cui al primo comma sono le seguenti:

a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio;

b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche;

c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.

 

4. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.

 

5. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre analoghe indennità previste dal presente regolamento.

 

6. Nei casi di infortunio o di infermità dipendenti da causa di servizio inerente all'attività di immersione, l'indennità è dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennità orarie percepite nel semestre precedente.

 

Art. 4

Indennità maneggio valori di cassa

 

1. Agli impiegati civili dello Stato, di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali, compete una indennità giornaliera nella misura indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie:

 

 

Importo

a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 500 milioni

 

L. 300

 

 

b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 250 milioni

 

» 200

c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a lire 100 milioni

 

» 100

 

 

2. L'indennità di cui al primo comma non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

 

Art. 5

Indennità meccanografica

 

1. Al personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, nonché al personale docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, formalmente assegnato, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, è dovuta una indennità giornaliera di L. 300

 

Art. 6

Indennità di servizio notturno

 

1. Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennità oraria di servizio notturno di L. 100.

 

2. L'indennità per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

 

Art. 7

Decorrenza e limiti

 

1. La indennità di rischio di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento, nonché le indennità di maneggio valori di cassa, meccanografica e di servizio notturno previste negli articoli 4, 5 e 6, competono dal 1°gennaio 1973 esclusivamente agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato che sono applicati in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte e limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse, sempreché fruiscano dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

 

2. Le indennità predette non competono per i periodi di assenza dal servizio per qualunque causa, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3.

 

Art. 8

Individuazione delle categorie

 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio di cui al precedente art. 1 e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio.

 

2. In caso di dubbio o di contestazione in ordine al contenuto della dichiarazione suddetta, il decreto di cui al precedente comma sarà emanato in base a declaratoria motivata di conformità rilasciata, a seguito di visita ispettiva, da una commissione tecnica composta da un ispettore medico o tecnico del lavoro designato dall'Ispettorato medico centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un medico designato dal Ministero della sanità e da un funzionario tecnico designato dall'amministrazione interessata.

 

3. Le eventuali variazioni successive alla determinazione contenuta nel decreto ministeriale di cui al primo comma, saranno apportate con le stesse modalità in base ad accertamento tecnico effettuato, a seguito di visita ispettiva dalla commissione di cui al secondo comma, che dovrà motivare la proposta di variazione.

 

Art. 9

Libretto individuale di rischio

 

1. Per il personale al quale compete l'indennità prevista dagli articoli 1 e 3 del presente regolamento, è istituito il libretto individuale di rischio.

 

2. Nel libretto devono essere annotate, a cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, le complete generalità dell'interessato, il ruolo o categoria di appartenenza, la qualifica rivestita, la indicazione specifica dell'attività lavorativa alla quale è applicato, come prevista in uno dei gruppi di prestazioni di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, nonché i periodi di effettiva applicazione ai lavori stessi, ed a cura del sanitario le risultanze relative alle visite mediche effettuate, ai ricoveri, alle infermità o infortuni dipendenti da causa di servizio inerenti l'attività comportante il rischio.

 

3. Il libretto viene custodito presso l'ufficio, il laboratorio o lo stabilimento nei quali il dipendente presta effettivo servizio dal rispettivo funzionario dirigente, che dovrà garantirne personalmente la rigorosa riservatezza, e viene trasmesso per via d'ufficio in caso di trasferimento ad altro laboratorio, stabilimento o ufficio. Viene inserito nel fascicolo personale del dipendente qualora cessi dall'attività comportante rischio.

 

4. Il dipendente interessato ha diritto di prendere visione, a semplice richiesta, del libretto sanitario o ad averne copia integrale o parziale senza spese.

 

Art. 10

Modalità di corresponsione

 

1. Alla corresponsione delle indennità previste dal presente regolamento in favore del personale avente diritto sarà provveduto mensilmente dalle singole amministrazioni di appartenenza sulla base di apposita attestazione rilasciata dai rispettivi capi di ufficio sotto la loro personale responsabilità.

 

2. Dalla attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali cui si riferiscono le effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.

 

3. Fermo restando quando previsto dal primo comma del presente articolo, la corresponsione dell'indennità al personale indicato nel precedente art. 3 avviene con le modalità dettate nelle note apposte all'unita tabella C.

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