D.P.R. 18/04/1979
Disciplina dell'attribuzione ai comuni delle funzioni dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonché del trasferimento dei beni e del personale dell'Ente medesimo, sopresso con L. 21 ottobre 1978, n. 641 (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 1979, n. 131.
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
--- § ---
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto l'art. 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che stabilisce, tra l'altro, la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I);
Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni, espresso nella seduta del 28 febbraio 1979;
Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nelle sedute del 22 marzo 1979 e del 10 aprile 1979;
Visti gli atti relativi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Tutte le funzioni esercitate dal soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.), comprese quelle di assistenza legale e tutela ai minori, sono attribuite ai comuni singoli ed associati ed alle comunità montane di residenza degli orfani, con esclusione soltanto di quanto previsto dal quarto e dall'ottavo comma dell'art 1-sexies, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 2
1. In applicazione dell'art. 117, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i beni patrimoniali costituenti la sede centrale del soppresso E.N.A.O.L.I., individuati nell'allegata tabella A, sono amministrati, con facoltà di alienarli, dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
2. I beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare del soppresso E.N.A.O.L.I., situati nelle regioni a statuto ordinario di cui alla allegata tabella B, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1-sexies, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
3. I beni patrimoniali di cui all'allegata tabella C sono amministrati dall'ufficio stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. I residui beni mobiliari, compresi il numerario ed i titoli di credito, sono attribuiti all'ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, 1404, ai sensi dell'art. 1-nonies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 3
1. Il contingente di personale da trasferire alla gestione speciale I.N.P.S., ai sensi del quinto comma dell'articolo 1-sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è individuato nell'allegata tabella E.
2. Il personale di servzio presso le struttureoperative periferiche del soppresso E.N.A.O.L.I., situate nelle regioni a statuto ordinario, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
3. La effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al comma precedente ha luogo entro e non oltre il 31 marzo 1979.
4. Al restante personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dall'art. 1-terdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
5. Il personale dell'E.N.A.O.L.I. in servizio presso le strutture periferiche dell'ente, site nelle regioni a statuto speciale, è utilizzato per l'esercizio ulteriore delle funzioni dell'ente nelle rispettive regioni, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Al suddetto personale si applicano le disposizioni dell'art. 1-quaterdecies, terzo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Art. 4
1. Fino alla effettiva messa a disposizione delle regioni del personale di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 3, gli organi di liquidazione dell'ente assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente.
Art. 5
1. A norma del settimo comma dell'art. 1-sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, le entrate del soppresso E.N.A.O.L.I., detratta la somma di lire 17 miliardi, sono ripartite tra le regioni per essere destinate interamente ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane.
2. La ripartizione delle somme tra le regioni, in base alla residenza degli assistiti nell'anno 1977, è individuata nell'allegata tabella D.
Art. 6
1. Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative del soppresso E.N.A.O.L.I., continuano ad essere esercitate mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 7
1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1979.
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