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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

D.P.R. 29/12/1973, n. 1092

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (1)

(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 9 maggio 1974, n. 120.

 

Sommario

 

Art. 1 - Soggetti del diritto

 

Art. 2 - Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici

 

Art. 3 - Ritenute sugli assegni di attività

 

Art. 4 - Cessazione dal servizio per limiti di età

 

Art. 5 - Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto

 

Art. 6 - Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi

 

Art. 7 - Membri del Governo e parlamentari

 

Art. 8 - Computo

 

Art. 9 - Cessazione dal servizio seguita da riammissione

 

Art. 10 - Disposizioni comuni

 

Art. 11 - Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi

 

Art. 12 - Servizi resi ad enti diversi

 

Art. 13 - Periodi di studi superiori e di esercizio professionale

 

Art. 14 - Servizi ammessi a riscatto

 

Art. 15 - Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento

 

Art. 16 - Personale postelegrafonico

 

Art. 17 - Corsi di istruzione per i servizi telefonici

 

Art. 18 - Campagne di guerra

 

Art. 19 - Servizio di navigazione e servizio su costa

 

Art. 20 - Servizio di volo

 

Art. 21 - Servizio di confine

 

Art. 22 - Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena

 

Art. 23 - Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate

 

Art. 24 - Servizi scolastici

 

Art. 25 - Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici

 

Art. 26 - Servizi prestati in colonia e in territorio somalo

 

Art. 27 - Servizio prestato in zona di armistizio

 

Art. 28 - Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali

 

Art. 29 - Servizi scolastici

 

Art. 30 - Servizio ferroviario

 

Art. 31 - Navigazione mercantile

 

Art. 32 - Studi superiori richiesti agli ufficiali

 

Art. 33 - Servizio prestato dai legionari fiumani

 

Art. 34 - Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici

 

Art. 35 - Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati

 

Art. 36 - Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi

 

Art. 37 - Servizio reso nella m.v.s.n.

 

Art. 38 - Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440

 

Art. 39 - Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico

 

Art. 40 - Servizio effettivo e servizio utile

 

Art. 41 - Servizi non computabili

 

Art. 42 - Diritto al trattamento normale

 

Art. 43 - Base pensionabile

 

Art. 44 - Misura del trattamento normale

 

Art. 45 - Personale della carriera diplomatica

 

Art. 46 - Personale dell'Amministrazione dell'interno

 

Art. 47 - Personale scolastico

 

Art. 48 - Dipendenti civili affetti da tubercolosi

 

Art. 49 - Personale già in servizio nel territorio di Trieste

 

Art. 50 - Personale addetto alla commutazione telefonica

 

Art. 51 - Benefici combattentistici

 

Art. 52 - Diritto al trattamento normale

 

Art. 53 - Base pensionabile

 

Art. 54 - Misura del trattamento normale

 

Art. 55 - Ufficiali in ausiliaria

 

Art. 56 - Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto

 

Art. 57 - Richiamo in servizio di militari pensionati

 

Art. 58 - Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio

 

Art. 59 - Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica

 

Art. 60 - Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica

 

Art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale

 

Art. 62 - Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine di Malta

 

Art. 63 - Militari invalidi di guerra

 

Art. 64 - Diritto alla pensione

 

Art. 65 - Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio

 

Art. 66 - Misura della pensione privilegiata degli operai

 

Art. 67 - Misura della pensione privilegiata dei militari

 

Art. 68 - Assegno rinnovabile per i militari

 

Art. 69 - Indennità per una volta tanto per i militari

 

Art. 70 - Aggravamento

 

Art. 71 - Criteri di classificazione

 

Art. 72 - Coesistenza di più infermità

 

Art. 73 - Perdita dell'organo superstite

 

Art. 74 - Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo

 

Art. 75 - Servizi antincendi e Corpo forestale

 

Art. 76 - Allievi delle accademie militari

 

Art. 77 - Malattie tropicali

 

Art. 78 - Ricovero in ospedali psichiatrici

 

Art. 79 - Opzione per trattamento a carico di Governi esteri

 

Art. 80 - Servizio di guerra

 

Art. 81 - Coniuge superstite

 

Art. 82 - Orfani

 

Art. 83 - Genitori

 

Art. 84 - Fratelli e sorelle

 

Art. 85 - Condizioni economiche

 

Art. 86 - Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

 

Art. 87 - Consolidamento

 

Art. 88 - Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare

 

Art. 89 - Misura dell'indennità per una volta tanto

 

Art. 90 - Riversibilità dell'assegno rinnovabile

 

Art. 91 - Scomparsa e irreperibilità

 

Art. 92 - Trattamento privilegiato di riversibilità

 

Art. 93 - Trattamento speciale

 

Art. 94 - Tredicesima mensilità

 

Art. 95 - Tredicesima mensilità: personale militare sfollato

 

Art. 96 - Assegno di caroviveri

 

Art. 97 - Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri

 

Art. 98 - Quote di aggiunta di famiglia

 

Art. 99 - Indennità integrativa speciale

 

Art. 100 - Assegno di superinvalidità

 

Art. 101 - Assegno complementare

 

Art. 102 - Assegno di incollocamento

 

Art. 103 - Assegno di previdenza

 

Art. 104 - Assegno di incollocabilità

 

Art. 105 - Non cumulabilità

 

Art. 106 - Aumento di integrazione

 

Art. 107 - Indennità di assistenza e di accompagnamento

 

Art. 108 - Assegno di cura

 

Art. 109 - Assegno per cumulo di infermità

 

Art. 110 - Assegno speciale annuo

 

Art. 111 - Indennità speciale annua

 

Art. 112 - Riunioni di servizi statali

 

Art. 113 - Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali

 

Art. 114 - Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti

 

Art. 115 - Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione

 

Art. 116 - Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia

 

Art. 117 - Rifusione del trattamento già liquidato

 

Art. 118 - Disposizioni comuni

 

Art. 119 - Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa

 

Art. 120 - Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico

 

Art. 121 - Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione

 

Art. 122 - Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione

 

Art. 123 - Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale

 

Art. 124 - Costituzione della posizione assicurativa

 

Art. 125 - Contributi

 

Art. 126 - Casi di esclusione

 

Art. 127 - Annullamento della posizione assicurativa

 

Art. 128 - Personale militare volontario

 

Art. 129 - Operai

 

Art. 130 - Pensione normale diretta e trattamento di attività

 

Art. 131 - Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi

 

Art. 132 - Effetti del precedente servizio in caso di cumulo

 

Art. 133 - Divieto di cumulo

 

Art. 134 - Reiscrizioni a casse di previdenza

 

Art. 135 - Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966

 

Art. 136 - Trattamento di attività e pensione di riversibilità

 

Art. 137 - Trattamento economico di sfollamento

 

Art. 138 - Pensioni a carico dell'I.N.P.S.

 

Art. 139 - Pensione privilegiata

 

Art. 140 - Pensione di riversibilità

 

Art. 141 - Ritenute sulla pensione

 

Art. 142 - Ritenute non operate sugli assegni di attività

 

Art. 143 - Sequestro, pignoramento, cessione

 

Art. 144 - Recupero dell'equo indennizzo

 

Art. 145 - Dichiarazione dei servizi e documentazione

 

Art. 146 - Trasmissione della dichiarazione

 

Art. 147 - Servizi e periodi computabili a domanda

 

Art. 148 - Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti

 

Art. 149 - Definizione della domanda di computo

 

Art. 150 - Pagamento del contributo di riscatto

 

Art. 151 - Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio

 

Art. 152 - Determinazione della pensione capitalizzata

 

Art. 153 - Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato

 

Art. 154 - Competenza

 

Art. 155 - Cessazione dal servizio per limiti di età

 

Art. 156 - Altri casi di cessazione dal servizio

 

Art. 157 - Liquidazione di ufficio

 

Art. 158 - Competenza

 

Art. 159 - Liquidazione in caso di decesso in servizio

 

Art. 160 - Liquidazione in caso di morte del pensionato

 

Art. 161 - Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato

 

Art. 162 - Liquidazione provvisoria

 

Art. 163 - Amministrazione centrale

 

Art. 164 - Altri uffici

 

Art. 165 - Commissioni mediche ospedaliere

 

Art. 166 - Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie

 

Art. 167 - Iniziativa d'ufficio o su domanda

 

Art. 168 - Presentazione e contenuto della domanda

 

Art. 169 - Ammissibilità della domanda

 

Art. 170 - Istruttoria

 

Art. 171 - Adempimenti dell'ufficio

 

Art. 172 - Accertamenti sanitari

 

Art. 173 - Spese di ricovero

 

Art. 174 - Mancata presentazione agli accertamenti sanitari

 

Art. 175 - Verbale della commissione medica ospedaliera

 

Art. 176 - Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale

 

Art. 177 - Casi in cui è richiesto il parere del comitato

 

Art. 178 - Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale

 

Art. 179 - Provvedimento dell'amministrazione centrale

 

Art. 180 - Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto

 

Art. 181 - Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno

 

Art. 182 - Scadenza dell'assegno rinnovabile

 

Art. 183 - Aggravamento

 

Art. 184 - Decesso in servizio

 

Art. 185 - Adempimenti degli uffici

 

Art. 186 - Decesso del titolare di trattamento diretto

 

Art. 187 - Provvedimento della amministrazione centrale

 

Art. 188 - Trattamento speciale

 

Art. 189 - Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilità

 

Art. 190 - Rinvio

 

Art. 191 - Decorrenza e durata della pensione e degli assegni

 

Art. 192 - Domanda di liquidazione

 

Art. 193 - Comunicazione del decreto

 

Art. 194 - Inabilità a proficuo lavoro

 

Art. 195 - Competenza per gli assegni accessori

 

Art. 196 - Quote di aggiunta di famiglia

 

Art. 197 - Pagamento delle pensioni e degli assegni

 

Art. 198 - Arrotondamento

 

Art. 199 - Nomina del rappresentante

 

Art. 200 - Documenti validi per la riscossione

 

Art. 201 - Pagamento dei ratei insoluti

 

Art. 202 - Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni

 

Art. 203 - Competenza

 

Art. 204 - Motivi

 

Art. 205 - Iniziativa e termini

 

Art. 206 - Effetti

 

Art. 207 - Revoca o modifica su domanda nuova

 

Art. 208 - Perdita del diritto alla pensione di riversibilità

 

Art. 209 - Revoca o modifica su domanda nuova

 

Art. 210 - Fondo ed entrate del Fondo

 

Art. 211 - Ritenute a carico degli iscritti

 

Art. 212 - Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni

 

Art. 213 - Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni

 

Art. 214 - Servizi resi ad enti diversi

 

Art. 215 - Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato

 

Art. 216 - Servizi computabili a domanda

 

Art. 217 - Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi

 

Art. 218 - Disposizioni comuni

 

Art. 219 - Diritto al trattamento normale

 

Art. 220 - Base pensionabile

 

Art. 221 - Calcolo delle competenze accessorie

 

Art. 222 - Misura del trattamento normale

 

Art. 223 - Dipendenti affetti da tubercolosi

 

Art. 224 - Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi

 

Art. 225 - Diritto alla pensione privilegiata

 

Art. 226 - Misura della pensione privilegiata

 

Art. 227 - Trattamento di confronto - Aggravamento

 

Art. 228 - Casi particolari

 

Art. 229 - Diritto al trattamento di riversibilità

 

Art. 230 - Misura della pensione di riversibilità

 

Art. 231 - Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione

 

Art. 232 - Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio

 

Art. 233 - Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato

 

Art. 234 - Scomparsa e irreperibilità

 

Art. 235 - Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale «equo trattamento»

 

Art. 236 - Assegni accessori

 

Art. 237 - Riunione di servizi

 

Art. 238 - Casi particolari di riunione di servizi

 

Art. 239 - Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici

 

Art. 240 - Disposizioni comuni

 

Art. 241 - Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.

 

Art. 242 - Cumulo di pensioni e stipendi

 

Art. 243 - Ritenute

 

Art. 244 - Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

 

Art. 245 - Liquidazione del trattamento di quiescenza normale

 

Art. 246 - Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza

 

Art. 247 - Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria

 

Art. 248 - Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente

 

Art. 249 - Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza

 

Art. 250 - Disposizioni comuni

 

Art. 251 - Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento

 

Art. 252 - Data di entrata in vigore

 

Art. 253 - Norme sulla competenza degli uffici periferici

 

Art. 254 - Norme abrogate

 

Art. 255 - Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto

 

Art. 256 - Casi in corso di trattazione

 

Art. 257 - Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico

 

Art. 258 - Applicabilità a domanda di norme del testo unico

 

Art. 259 - Revisione di provvedimenti

 

Art. 260 - Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali

 

Art. 261 - Riscatto di servizi resi ad enti diversi

 

Art. 262 - Pensioni a onere ripartito

 

Art. 263 - Pensione dell'I.N.P.S.

 

Art. 264 - Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità

 

Art. 265 - Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95

 

Art. 266 - Personale del Ministero della difesa

 

Art. 267 - Incaricati tecnici

 

Art. 268 - Operai dei monopoli di Stato

 

Art. 269 - Personale scolastico dell'ex comune di Fiume

 

Art. 270 - Personale addetto alla tenuta di Racconigi

 

Art. 271 - Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958

 

Art. 272 - Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958

 

Art. 273 - Ciechi titolari di pensione di riversibilità

 

Art. 274 - Procedimenti amministrativi in corso

 

Art. 275 - Regolamento

 

Allegato - Tabella n. 1

 

Allegato - Tabella n. 2

 

Allegato - Tabella n. 3

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

 

Art. 1

Soggetti del diritto

 

1. I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

 

2. Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.

 

3. Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

 

Art. 2

Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici

 

1. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.

 

2. Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;

b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.

 

Art. 3

Ritenute sugli assegni di attività

 

1. Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività.

 

2. In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.

 

Art. 4

Cessazione dal servizio per limiti di età

 

1. Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne

 

2. I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

 

3. Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.

 

4. La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

 

Art. 5

Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto

 

1. Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.

 

Art. 6

Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi

 

1. Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.

 

2. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.

 

3. Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.

 

Art. 7

Membri del Governo e parlamentari

 

1. L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.

 

2. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.

 

Art. 8

Computo

 

1. Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

 

2. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.

3. Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale.

 

4. È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.

 

Art. 9

Cessazione dal servizio seguita da riammissione

 

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.

 

Art. 10

Disposizioni comuni

 

1. A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo.

 

2. Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere esercitato in tutto o in parte.

 

Art. 11

Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi

 

1. Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.

 

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato, relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

 

3. I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo retribuito.

 

4. Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo Stato i relativi contributi.

 

Art. 12

Servizi resi ad enti diversi

 

1. I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.

 

2. L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.

 

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel successivo titolo VII.

 

Art. 13

Periodi di studi superiori e di esercizio professionale

 

1. Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio

 

2. Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.

 

3. Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.

 

4. Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai professori universitari

 

Art. 14

Servizi ammessi a riscatto

 

1. Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:

a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;

b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;

d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della L. 22 luglio 1960, n. 765 , anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745 , e amanuense ipotecario;

f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

g) docente presso università estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311;

h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45

 

2. Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto.

 

3. Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

 

4. Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

 

5. Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

 

Art. 15

Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento

 

1. I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda.

 

2. Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.

 

3. Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.

 

Art. 16

Personale postelegrafonico

 

1. Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296 , nonché quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958, n. 119

 

2. Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406.

 

Art. 17

Corsi di istruzione per i servizi telefonici

 

1. I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.

 

2. Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n. 119 , trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

 

Art. 18

Campagne di guerra

 

1. Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

 

2. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

 

Art. 19

Servizio di navigazione e servizio su costa

 

1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

2. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

 

3. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.

 

4. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è aumentato della metà

 

Art. 20

Servizio di volo

 

1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo

 

Art. 21

Servizio di confine

 

1. Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

 

2. Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione

 

Art. 22

Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena

 

1. Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto

 

Art. 23

Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate

 

1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo.

 

Art. 24

Servizi scolastici

 

1. Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:

a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;

b) ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 465 , dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;

c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

 

2. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.

 

3. Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

4. La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.

 

Art. 25

Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici

 

1. Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.

 

2. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.

 

3. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

 

4. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100

 

Art. 26

Servizi prestati in colonia e in territorio somalo

 

1. Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

 

2. Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.

 

3. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

 

Art. 27

Servizio prestato in zona di armistizio

 

1. Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925 , è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.

 

Art. 28

Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali

 

1. Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.

 

2. Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.

 

3. È equiparato al servizio militare quello prestato:

a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;

b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;

d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonché dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.

 

4. È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

 

Art. 29

Servizi scolastici

 

1. Il servizio di insegnamento prestato in qualità di incarieato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 , è riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

 

2. Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 , servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, è computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.

 

3. Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1° ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1° ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei servizi prestati nelle scuole elementari.

 

4. Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni, si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 176 e successive modificazioni.

 

5. Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176 , il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.

 

6. Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualità di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690

 

Art. 30

Servizio ferroviario

 

1. Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualità di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.

 

2. L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello Stato.

 

Art. 31

Navigazione mercantile

 

1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.

 

Art. 32

Studi superiori richiesti agli ufficiali

 

1. Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

 

2. Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo

 

Art. 33

Servizio prestato dai legionari fiumani

 

1. Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.

 

Art. 34

Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici

 

1. Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, numero 301 , in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9 ; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90

2. Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079

 

3. È computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46 , il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

 

4. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

 

Art. 35

Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati

 

1. In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 , e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

 

2. Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.

 

Art. 36

Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi

 

1. Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 , che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di previdenza.

 

2. Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936 , nella legge 24 luglio 1954, n. 601 , e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88

 

3. Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 , si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090 , e nella legge 18 marzo 1968, n. 350

 

4. Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, numero 64

 

5. Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382

 

6. Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità, anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonché di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.

 

7. I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.

 

Art. 37

Servizio reso nella m.v.s.n.

 

1. Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72

 

2. Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.

 

3. I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonché quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.

 

4. I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465 , della legge 25 maggio 1939, n. 890 , e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 ; sono altresì valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.

 

5. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialità e milizie speciali.

 

Art. 38

Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440

 

1. Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440 , il servizio prestato anteriormente al passaggio nell'amministrazione italiana è computato secondo le norme degli ordinamenti di provenienza.

 

Art. 39

Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico

 

1. Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.

 

2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Art. 40

Servizio effettivo e servizio utile

 

1. Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo ILI, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

 

2. Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

 

3. Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

 

Art. 41

Servizi non computabili

 

1. I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.

 

2. Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.

 

Art. 42

Diritto al trattamento normale

 

1. Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

2. Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.

 

3. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma, un aumento del srvizio effettivo sino al massimo di cinque anni.

 

4. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

 

Art. 43

Base pensionabile (1)

 

(1)Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ;

b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;

f) indennità e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 , per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

 

2. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile

 

Art. 44

Misura del trattamento normale

 

1. La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

 

2. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

 

3. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

Art. 45

Personale della carriera diplomatica (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 46

Personale dell'Amministrazione dell'interno (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Art. 47

Personale scolastico (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 138, Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Art. 48

Dipendenti civili affetti da tubercolosi

 

1. Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.

 

2. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

 

Art. 49

Personale già in servizio nel territorio di Trieste

 

1. Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 , che all'atto del collocamento a riposo per limiti di età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

 

Art. 50

Personale addetto alla commutazione telefonica

 

1. I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

 

2. Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.(1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 23, L. 22 dicembre 1981, n. 797

 

Art. 51

Benefici combattentistici

 

1. A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336 , nella legge 8 luglio 1971, n. 541 , e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824

 

Art. 52

Diritto al trattamento normale

 

1. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

 

2. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

 

3. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

 

4. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.

 

5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

 

6. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto precedentemente percepita.

 

7. Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.

 

Art. 53

Base pensionabile (1)

 

(1)Articolo così sostituito dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 ;

b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;

c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751

 

2. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.

 

3. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado

 

Art. 54

Misura del trattamento normale

 

1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

 

2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

 

3. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

 

4. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

 

5. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.

 

6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.

 

7. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile.

 

8. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

9. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2.

 

11. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

Art. 55

Ufficiali in ausiliaria

 

1. L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , relativi al periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.

 

2. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.

 

3. Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di detto periodo ai fini della pensione militare.

 

Art. 56

Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto

 

1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113 , ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , relativi al periodo suddetto.

 

2. Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113

 

Art. 57

Richiamo in servizio di militari pensionati

 

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.

 

2. Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

 

3. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.

 

Art. 58

Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio

 

1. Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.

 

Art. 59

Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 148, L. 11 luglio 1980, n. 312

 

1. L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico, ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

 

2. La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al precedente comma.

 

3. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.

 

4. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati.

 

5. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti

 

Art. 60

Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i militari non appartenenti all'Aeronautica

 

1. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti nell'art. 59.

 

2. Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

 

Art. 61

Servizi antincendi e Corpo forestale

 

1. Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

 

2. Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.

 

3. Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

 

4. Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.

 

Art. 62

Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e dell'ordine di Malta

 

1. Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.

 

2. Il cappellano militare collocato in congedo perché rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'età.

 

Art. 63

Militari invalidi di guerra

 

1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.

 

2. In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile.

 

3. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile è aumentato di sei anni.

 

4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento.

 

5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni.

 

6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni.

 

7. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni.

 

Art. 64

Diritto alla pensione

 

1. Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

 

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

 

3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

 

Art. 65

Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio

 

1. Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

 

2. Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della base stessa.

 

3. In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.

 

4. Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevoli.

 

Art. 66

Misura della pensione privilegiata degli operai

 

1. La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.

 

2. Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al trattamento infortunistico.

 

Art. 67

Misura della pensione privilegiata dei militari

 

1. Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.

 

2. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.

 

3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.

 

4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.

 

5. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.

 

Art. 68

Assegno rinnovabile per i militari

 

1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.

 

2. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.

 

3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.

 

4. La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.

 

5. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile

 

Art. 69

Indennità per una volta tanto per i militari

 

1. Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica

 

2. È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.

 

Art. 70

Aggravamento

 

1. Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.

 

2. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

 

3. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.

 

4. Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 69.

5. Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei stessi.

 

6. Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

 

7. Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito nella forma della pensione.

 

8. Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art. 169.

 

Art. 71

Criteri di classificazione

 

1. Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

 

2. Le «Avvertenze alla tabella A e B», di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

 

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585

 

Art. 72

Coesistenza di più infermità

 

1. Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.

 

2. Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

 

Art. 73

Perdita dell'organo superstite

 

1. Qualora il dipendente statale, già affetto per causa estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

 

2. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.

 

3. Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

 

4. Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

Art. 74

Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo

 

1. Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla presente legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi(1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312

 

2. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire 39.000 se specialisti (1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 149, L. 11 luglio 1980, n. 312

 

3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.

 

4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.

 

Art. 75

Servizi antincendi e Corpo forestale

 

1. Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si applicano anche al personale di cui all'art. 61.

 

Art. 76

Allievi delle accademie militari

 

1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.

 

2. Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza.

 

Art. 77

Malattie tropicali

 

1. Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali ivi contratte.

 

Art. 78

Ricovero in ospedali psichiatrici

 

1. In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

 

Art. 79

Opzione per trattamento a carico di Governi esteri

 

1. Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di riversibilità previsti dal presente testo unico.

 

Art. 80

Servizio di guerra

 

1. Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.

 

2. Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.

 

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313

 

Art. 81

Coniuge superstite

 

1. La vedova del dipendente statale deceduto in attività di servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto alla pensione di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di servizio effettivo (1)

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(1)Comma così sostituito dall'art. 27, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

2. Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.

 

3. La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni

 

4. La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso ove sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova un assegno alimentare

 

5. Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto.

 

6. In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma

 

7. La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze

 

8. Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898.

 

Art. 82

Orfani

1. Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti

 

2. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 luglio 1984, n. 391

 

3. Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche agli affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età (1)

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 403 (Gazz. Uff. 13 aprile 1988, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 82, terzo comma, limitatamente alle parole «purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa».

 

4. Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di cura o in altri istituti.

 

5. Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo, o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.

 

Art. 83

Genitori

 

1. Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato non sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al padre o, in man canza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.

 

2. In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai genitori naturali, agli affiliati.

 

3. Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione, questa è divisa in parti uguali tra i genitori.

 

4. Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi spettare.

 

5. È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.

 

Art. 84

Fratelli e sorelle

 

1. In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.

 

Art. 85

Condizioni economiche

 

1. Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

 

2. Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue

 

3. L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma è effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle condizioni medesime.

 

4. Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari.

 

5. Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio 1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi allora vigenti, all'imposta complementare.

 

Art. 86

Sussistenza e cessazione delle condizioni previste

 

1. Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la morte del dipendente o del pensionato.

 

2. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.

 

3. La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87.

 

4. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori(1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

Art. 87

Consolidamento

 

1. La pensione di riversibilità spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.

 

2. Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte del genitore.

 

Art. 88

Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare

 

1. La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento;

c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per cento; con più di tre, 75 per cento.

 

2. Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

 

3. Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

 

4. L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di riversibilità, che sarebbe spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

 

5. Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare, i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano diritto alla pensione di riversibilità, la conseguono nella misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.

 

Art. 89

Misura dell'indennità per una volta tanto

 

1. L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.

 

2. Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.

 

3. Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova, mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.

4. Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.

 

5. Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità.

 

Art. 90

Riversibilità dell'assegno rinnovabile

 

1. I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla pensione di riversibilità secondo le norme applicabili per i congiunti del pensionato.

 

Art. 91

Scomparsa e irreperibilità

 

1. I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali possa competere la pensione di riversibilità, conseguono temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.

 

2. Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze di attività o di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, il trattamento temporaneo è tramutato in pensione.

 

3. In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre 1951, numero 1140

 

Art. 92

Trattamento privilegiato di riversibilità

 

1. Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.

 

2. Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla cessazione della guerra 1940-1945.

 

3. È data facoltà agli aventi causa di optare per il trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione privilegiata diretta di prima categoria.

 

4. Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.

 

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento privilegiato.

 

6. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere effetto anteriore al 21 novembre 1967.

 

Art. 93

Trattamento speciale

 

1. Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

 

2. Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

 

3. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti, comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.

 

4. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.

 

5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965, numero 488

 

6. La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083 , deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle misure stabilite per i pensionati

 

7. La pensione spettante, in manzanza della vedova e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.

 

8. Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi precedenti sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.

 

9. Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629

 

Art. 94

Tredicesima mensilità

 

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249 , e all'art. 11, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081

 

2. Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

 

3. La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive allo stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici.

 

4. Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo 58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il trattamento stesso è sospeso.

 

Art. 95

Tredicesima mensilità: personale militare sfollato

 

1. All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.

 

2. La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.

 

Art. 96

Assegno di caroviveri

 

1. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di riversibilità d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un assegno di caroviveri nella misura di lire 24.000 annue.

 

2. Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava, al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.050 annue.

 

3. Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo compreso tra L. 400.000 e L. 424.000 e al titolare di pensione di riversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.

 

4. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi

 

Art. 97

Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno di caroviveri

 

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita

 

2. Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

 

Art. 98

Quote di aggiunta di famiglia

 

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.

 

2. La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.

 

3. Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

 

4. La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.

 

Art. 99

Indennità integrativa speciale

 

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta un'indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

 

2. Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo

 

3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

 

4. L'indennità integrativa speciale non è cedibile né pignorabile né sequestrabile.

 

5. La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa

 

6. L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.

 

7. Comma abrogato dall'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 82.

 

Art. 100

Assegno di superinvalidità

 

1. Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , hanno diritto a un assegno di superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

 

Lettera A

annue

lire 984.000

Lettera A-bis

annue

lire 840.000

Lettera B

annue

lire 667.000

Lettera C

annue

lire 412.000

Lettera D

annue

lire 384.000

Lettera E

annue

lire 344.600

Lettera F

annue

lire 264.100

Lettera G

annue

lire 227.000

 

 

 

 

 

 

 

Art. 101

Assegno complementare

 

1. Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue

 

Art. 102

Assegno di incollocamento

 

1. I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.

 

2. L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra

 

Art. 103

Assegno di previdenza

 

1. Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile né sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto all'analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

 

2. L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

3. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori

 

Art. 104

Assegno di incollocabilità

 

1. Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313 (54), e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (55), in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

 

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.

 

3. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni. Lo assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

 

4. Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

Art. 105

Non cumulabilità

 

1. L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro né con l'assegno di incollocabilità né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.

 

Art. 106

Aumento di integrazione

 

1. Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

 

2. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

 

3. In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

 

4. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

 

5. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

 

6. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

 

7. Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.

 

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

 

9. I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è attribuito ad uno solo di essi.

 

10. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

 

Art. 107

Indennità di assistenza e di accompagnamento

1. Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

 

2. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A

lire 184.000

lettera A-bis, n. 1

lire 162.000

lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3

lire 126.500

lettera A-bis, n. 2, comma primo

lire 51.500

lettera B

lire 45.000

lettera C

lire 40.000

lettera D

lire 35.000

lettera E

lire 30.000

lettera F

lire 25.000

lettera G

lire 20.000

 

3. I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A; A-bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

 

4. In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

 

5. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.

 

6. L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

 

7. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

 

8. Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

 

9. Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento(1).

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(1) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 luglio 1975, n. 361

 

Art. 108

Assegno di cura

 

1. A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313

 

Art. 109

Assegno per cumulo di infermità

 

2. Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano altre infermità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , una invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

 

3. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

 

4. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per coesistenza di una infermità di seconda categoria.

 

5. Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.

 

Art. 110

Assegno speciale annuo

 

1. Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numero 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.

 

Art. 111

Indennità speciale annua

 

1. Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui al l'art. 99.

 

2. L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

 

3. L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

4. Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

 

5. Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.

 

Art. 112

Riunioni di servizi statali

 

1. Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio

 

Art. 113

Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali

 

1. Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.

 

2. La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.

 

3. Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.

 

4. Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315

 

Art. 114

Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti

 

1. All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.

 

2. Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

 

3. Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è iscritto all'atto della definitiva cessazione.

 

4. Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed è considerato a tutti gli effetti a totale carico della amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato.

 

5. Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.

 

6. Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.

 

Art. 115

Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione

 

1. Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuità, dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.

 

2. L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.

 

3. Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523 , tenendo conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.

 

4. Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.

 

5. Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.

 

6. Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese.

 

7. Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti.

 

8. Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

 

Art. 116

Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia

 

1. I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

 

2. Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.

 

Art. 117

Rifusione del trattamento già liquidato

 

1. Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono operate per un periodo massimo di dieci anni.

 

2. Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta tanto è tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.

 

3. Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.

 

4. Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa.

 

Art. 118

Disposizioni comuni

 

1. In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

 

2. Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente

 

Art. 119

Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa

 

1. I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalità del servizio prestato.

 

2. Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purché il servizio non statale già prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza.

 

3. In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando la frazione di mese.

 

Art. 120

Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico

 

1. In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'art. 119.

 

2. In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947, n. 134 , nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della L. 22 giugno 1954, n. 523 . Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884 , la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.

 

Art. 121

Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione

 

1. Il servizio reso presso istituti non statali di istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile con il servizio successivamente prestato in qualità di dipendente statale.

 

2. All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

 

3. Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma.

 

Art. 122

Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione

 

1. La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa.

 

2. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali.

 

3. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.

 

Art. 123

Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale

 

1. Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1° gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali flni, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.

 

2. L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.

 

3. L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523

 

4. La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente locale ed è da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato.

 

5. Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in genere al personale di cui all'articolo 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente al 30 settembre 1948.

 

Art. 124

Costituzione della posizione assicurativa

 

1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.

 

2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato.

 

3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato.

 

4. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.

 

5. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

 

6. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153

 

Art. 125

Contributi

 

1. I contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta.

 

2. Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto.

 

3. In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

Art. 126

Casi di esclusione

 

1. Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:

a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;

b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.

 

2. La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Art. 127

Annullamento della posizione assicurativa

 

1. La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.

 

2. Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.

 

3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.

 

Art. 128

Personale militare volontario

 

1. In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

 

2. Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

 

3. Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.

 

4. Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione militare a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale.

 

Art. 129

Operai

 

1. Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato.

 

2. Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.

 

3. Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.

 

4. Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma.

 

5. Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla data del 1° luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.

 

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.

 

Art. 130

Pensione normale diretta e trattamento di attività

 

1. È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.

 

2. All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.

 

3. Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività

 

Art. 131

Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi

 

1. In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.

 

2. Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli artt. 151 e 262, ultimo comma.

 

3. Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.

 

4. All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.

 

5. Si osservano le disposizioni dell'art. 118.

 

6. Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra indicati.

 

Art. 132

Effetti del precedente servizio in caso di cumulo

 

1. Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.

 

Art. 133

Divieto di cumulo

 

1. Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione, continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.

 

2. Il divieto di cui sopra opera nei casi di:

a) riammissione in servizio di personale civile;

b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione per il precedente servizio militare;

c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti in favore di detti militari;

d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;

e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio precedente in qualità di incaricato;

f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.

 

3. Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è sospeso.

 

4. Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.

 

Art. 134

Reiscrizioni a casse di previdenza

 

1. Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

 

2. Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale.

 

3. Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere il trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.

 

Art. 135

Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966

 

1. Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966 si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.

 

Art. 136

Trattamento di attività e pensione di riversibilità

 

1. È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

 

Art. 137

Trattamento economico di sfollamento

 

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

 

Art. 138

Pensioni a carico dell'I.N.P.S.

 

1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Art. 139

Pensione privilegiata

 

1. La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.

 

2. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.

 

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).

 

Art. 140

Pensione di riversibilità

 

1. È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.

 

2. È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.

 

Art. 141

Ritenute sulla pensione

 

1. Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.

 

2. La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è assoggetta al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato.

 

3. Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 142

Ritenute non operate sugli assegni di attività

 

1. Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.

 

2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

 

Art. 143

Sequestro, pignoramento, cessione

 

1. Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, è sequestrabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.

 

2. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

 

3. La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.

 

4. Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

 

5. Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

 

Art. 144

Recupero dell'equo indennizzo

 

1. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.

 

Art. 145

Dichiarazione dei servizi e documentazione

 

1. Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

 

2. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.

 

3. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.

 

4. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni.

 

5. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita d'ufficio.

 

6. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.

 

Art. 146

Trasmissione della dichiarazione

 

1. Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.

 

Art. 147

Servizi e periodi computabili a domanda

 

1. Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.

 

2. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

 

3. Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito dell'ufficio.

 

Art. 148

Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti

 

1. Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146, e 147 si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.

 

2. Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.

 

Art. 149

Definizione della domanda di computo

 

1. Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

 

2. Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato all'interessato in forma amministrativa.

 

Art. 150

Pagamento del contributo di riscatto

 

1. Il contributo di riscatto può essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.

 

2. Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennità stessa.

 

3. Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate di contributo non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.

 

Art. 151

Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio

 

1. La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.

 

2. La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

 

3. La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennità per una volta tanto.

 

4. L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.

 

5. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.

 

Art. 152

Determinazione della pensione capitalizzata

 

1. Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennità per una volta tanto da versare alla amministrazione statale, all'ente o all'istituto a cui al secondo comma dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.

 

2. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che è competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.

 

3. Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.

 

Art. 153

Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato

 

1. Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione.

 

2. Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123.

 

3. Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.

 

Art. 154

Competenza

 

1. Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.

 

2. Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonché per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.

 

3. Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il ministro per il tesoro.

 

4. Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il personale dell'Avvocatura dello Stato.

 

5. Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato è disposto con decreto del Presidente della Repubblica.

 

6. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.

 

Art. 155

Cessazione dal servizio per limiti di età

 

1. La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

 

2. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

 

3. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.

 

4. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.

 

5. La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

 

6. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

 

7. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

 

8. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162

 

Art. 156

Altri casi di cessazione dal servizio

 

1. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di età, il provvedimento di cessazione è comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinché proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

 

2. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155

 

Art. 157

Liquidazione di ufficio

 

1. Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di ufficio.

 

Art. 158

Competenza

 

1. In caso di decesso in servizio il trattamento normale di riversibilità è liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.

 

2. Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.

 

3. In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei casi di consolidamento.

 

4. Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.

 

Art. 159

Liquidazione in caso di decesso in servizio

 

1. Il trattamento normale di riversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si provvede su domanda degli interessati.

 

Art. 160

Liquidazione in caso di morte del pensionato

 

1. In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

 

2. Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette

 

3. Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del tesoro provvede su domanda degli interessati.

 

4. Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato

 

5. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo

 

Art. 161

Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato

 

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno rinnovabile.

 

Art. 162

Liquidazione provvisoria

 

1. Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

 

2. Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

 

3. La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.

 

4. Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

 

5. La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

 

6. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

 

7. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

 

8. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

9. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione .

 

Art. 163

Amministrazione centrale

 

1. Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto disposto negli articoli 164 e 188.

 

2. Comma abrogato dall'art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387

 

Art. 164

Altri uffici

 

1. All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di riversibilità nei casi in cui:

a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e 184, terzo comma;

b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio;

c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari nel termine stabilito dall'art. 174.

 

2. I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono definitivi.

 

Art. 165

Commissioni mediche ospedaliere

1. Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

 

2. Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

3. Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

4. Comma abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 166

Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 167

Iniziativa d'ufficio o su domanda

 

1. Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio.

 

2. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda.

 

Art. 168

Presentazione e contenuto della domanda

 

1. La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio.

 

2. Nella domanda devono essere indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i fatti di servizio che le determinarono.

 

3. Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.

 

Art. 169

Ammissibilità della domanda

 

1. La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.

 

2. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo

 

Art. 170

Istruttoria (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 171

Adempimenti dell'ufficio (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 172

Accertamenti sanitari (1)

 

(1) E' rimasto in vigore solo il quinto comma dell'articolo; gli altri quattro sono stati abrogati dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

1. Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata, per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorità stessa.

 

Art. 173

Spese di ricovero

 

1. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa per il ricovero è a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.

 

Art. 174

Mancata presentazione agli accertamenti sanitari (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 175

Verbale della commissione medica ospedaliera (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 176

Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 177

Casi in cui è richiesto il parere del comitato (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 178

Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 179

Provvedimento dell'amministrazione centrale (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 180

Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto

 

1. Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.

 

2. Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da attribuire.

 

3. Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del trattamento provvisorio di cui al comma precedente non può superare quella dell'assegno.

 

4. All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.

 

Art. 181

Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno

 

1. Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare è sottoposto a nuova visita medica.

 

2. L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.

 

3. Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

 

Art. 182

Scadenza dell'assegno rinnovabile

 

1. Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma.

 

2. Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga attribuito un altro assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore, l'imputazione è limitata all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono abbuonate.

 

3. Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidità non sia stato compiuto per mancata presentazione dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 181, sospende i pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.

 

Art. 183

Aggravamento

 

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di cui all'art. 70, la domanda di revisione è presentata all'amministrazione centrale.

 

2. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti, entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione.

 

3. L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della commissione medica ospedaliera respinge la istanza di revisione.

 

4. Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

 

Art. 184

Decesso in servizio

 

1. In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma.

 

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.

 

3. La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.

 

4. Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidata d'ufficio.

 

Art. 185

Adempimenti degli uffici

 

1. Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda di pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.

 

2. Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti dall'art. 164, lettere a) o b).

 

Art. 186

Decesso del titolare di trattamento diretto

 

1. In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare documentata domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'art. 188.

 

2. Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della morte del titolare del trattamento diretto, è acquisito dall'amministrazione centrale.

 

Art. 187

Provvedimento della amministrazione centrale (1)

 

(1)Articolo abrogato dall'art. 20, D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

 

Art. 188

Trattamento speciale

1-quater. In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

1. In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della vedova.

 

1-bis. Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato(1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

1-ter. Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo successivo (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

1-quinquies. La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138

 

Art. 189

Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilità

 

1. In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160, salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilità.

 

Art. 190

Rinvio

 

1. Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata di riversibilità o di perdita del diritto a tale compartecipazione nonché nei casi di consolidamento si applica il disposto dell'art. 158, comma terzo.

 

Art. 191

Decorrenza e durata della pensione e degli assegni

 

1. La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto.

 

2. La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

 

3. Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data in cui viene a cessare il pagamento di quello precedente.

 

4. Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al comma precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del presente testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire.

 

Art. 192

Domanda di liquidazione

 

1. Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa.

 

2. In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.

 

Art. 193

Comunicazione del decreto

 

1. Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo comma (1)

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(1) Comma così sostituito dall'art. 33, L. 29 aprile 1976, n. 177

 

2. Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto relativo al trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani; in mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.

 

3. Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione dei decreti relativi al trattamento di riversibilità.

 

Art. 194

Inabilità a proficuo lavoro

 

1. Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore età, se successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità.

 

2. Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.

 

Art. 195

Competenza per gli assegni accessori

 

1. L'amministrazione centrale provvede d'ufficio all'attribuzione dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno complementare, dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di incollocabilità.

 

2. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e dell'indennità integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.

 

3. Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza l'adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto, di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

 

Art. 196

Quote di aggiunta di famiglia

 

1. Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi.

 

2. Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa.

 

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423 , tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

 

4. Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del presente testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto.

 

5. È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia.

 

6. Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di famiglia.

 

Art. 197

Pagamento delle pensioni e degli assegni

 

1. Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del Ministro del tesoro.

2. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto

 

3. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.

 

4. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

 

5. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

 

6. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso(1)

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(1) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138

 

6-bis. È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito(1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429

 

6-ter. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 44, D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429

 

Art. 198

Arrotondamento

 

1. Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 19 aprile 1986, n. 138

 

2. Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.

 

Art. 199

Nomina del rappresentante

 

1. I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.

 

Art. 200

Documenti validi per la riscossione

 

1. La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari è documento valido anche ai fini della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.

 

2. Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita di pensione o di assegno.

 

3. A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.

 

4. Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico.

 

Art. 201

Pagamento dei ratei insoluti

 

1. In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.

 

2. Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

 

3. La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via amministrativa.

 

Art. 202

Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per pensioni

 

1. Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.

 

2. Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

3. L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e periferici.

 

Art. 203

Competenza

 

1. Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

 

Art. 204

Motivi

 

1. La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

 

Art. 205

Iniziativa e termini

 

1. La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

 

2. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.

 

3. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato.

 

Art. 206

Effetti

 

1. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato

 

1-bis. Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave (1)

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(1) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 7 agosto 1985, n. 428

 

Art. 207

Revoca o modifica su domanda nuova

 

1. Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.

 

Art. 208

Perdita del diritto alla pensione di riversibilità

 

1. Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione della pensione o dall'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.

 

2. Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.

 

3. Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.

 

4. Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.

 

5. Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.

 

Art. 209

Revoca o modifica su domanda nuova

 

1. Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418

 

2. Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un anno.

 

3. Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di inquadramento.

 

4. Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:

con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132 ;

con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;

con altre entrate per titoli diversi.

 

5. Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.

 

6. Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene corrisposto, a carico della «gestione dei mutui al personale» del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse annuo del cinque per cento.

 

7. Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello stesso Fondo, e con un contributo dello Stato.

 

8. Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati in apposito paragrafo del titolo «gestioni speciali ed autonome» del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

Art. 210

Fondo ed entrate del Fondo

 

1. Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite.

a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;

b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti similari;

c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

 

2. Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo articolo 211;

b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;

c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della L. 27 luglio 1967, n. 658

 

Art. 211

Ritenute a carico degli iscritti

 

1. Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:

1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;

2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilità.

 

2. In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero .

b) straordinaria:

1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747 , detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;

2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata alla precedente retribuzione.

 

Art. 212

Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo pensioni

 

1. Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.

 

3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di sospensione è computabile nella misura massima di due anni:

a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla riammissione in servizio;

b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o, rispettivamente, la morte del dipendente e sempreché siano versate al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).

 

4. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.

 

Art. 213

Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni

 

1. I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1785 , ovvero all'art. 10 del D.L.Lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del D.L.C.p.S. 9 luglio 1947, n. 667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.

 

2. Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal personale già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.

 

Art. 214

Servizi resi ad enti diversi

 

1. Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni in base all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, è computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.

 

2. Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo, del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.

 

3. Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monte Antico, Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhià-Biella, Biella-Novara e Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Art. 215

Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato

 

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

 

2. La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

 

Art. 216

Servizi computabili a domanda

 

1. A favore dei dipendenti per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in qualità di:

a) avventizio ordinario o straordinario;

b) sussidiario;

c) contrattista.

 

2. Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.

 

3. I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.

 

4. È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94 , il servizio reso in qualità di assuntore anteriormente al 1° febbraio 1958.

 

5. Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le disposizioni contenute nell'art. 15.

 

6. Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della legge 27 luglio 1967, numero 658 , concernenti il riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.

 

7. Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalità e alle condizioni, ivi stabilite.

 

8. I servizi e periodi di cui al precedente comma, già computati o riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato sono devolute al Fondo pensioni.

 

Art. 217

Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi

 

1. Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.

 

2. Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.

 

Art. 218

Disposizioni comuni

 

1. Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria. Dell'aumento previsto dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.

 

2. Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.

 

Art. 219

Diritto al trattamento normale

 

1. Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianità di servizio maturata.

 

2. Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli affetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione.

 

3. Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.

 

4. Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni.

 

5. In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo.

 

6. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

 

Art. 220

Base pensionabile

 

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:

a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;

c) assegno personale pensionabile (1)

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(1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo

 

2. Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge(1)

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(1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario comma primo

 

3. Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a determinare la misura della base pensionabile il «compenso combattenti». Detto compenso è liquidato in valore capitale, da determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1° luglio 1973 e per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.

 

Art. 221

Calcolo delle competenze accessorie

 

1. Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della cessazione dal servizio.

 

2. Il predetto decimo va attribuito:

a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;

b) per una quota proporzionale alla durata del servizio valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini di pensione, negli altri casi.

 

3. Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il trentasettesimo si trascurano.

 

4. Misura del trattamento normale.

 

Art. 222

Misura del trattamento normale

 

1. La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo è pari al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento.

 

2. Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo comma, è calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente all'anzianità di servizio utile maturata, se questa non è inferiore a quella assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione è liquidata su un'anzianità pari al predetto limite ed è sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli anni computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente maturati dal dipendente.

 

3. La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del personale che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni.

 

4. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

 

Art. 223

Dipendenti affetti da tubercolosi

 

1. Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni dell'art. 48.

 

Art. 224

Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi

 

1. Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880 , si applica l'art. 10 della legge stessa.

 

Art. 225

Diritto alla pensione privilegiata

 

1. Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla pensione privilegiata.

 

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

 

3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

 

4. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle malattie tropicali e al servizio di guerra.

 

Art. 226

Misura della pensione privilegiata

 

1. Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione privilegiata è liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.

 

2. Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.

 

3. Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in misura proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di detta rendita.

 

4. Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate da fatti di servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura massima prevista dal primo comma dell'art. 222.

 

Art. 227

Trattamento di confronto - Aggravamento

 

1. In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente della cessazione dal servizio.

 

2. Il trattamento privilegiato più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.

 

3. In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 70.

 

Art. 228

Casi particolari

1. In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra.

 

2. Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilità possono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 79.

 

Art. 229

Diritto al trattamento di riversibilità

 

1. In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilità il coniuge superstite, i figli e gli affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.

 

2. In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.

 

Art. 230

Misura della pensione di riversibilità

 

1. La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte:

a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;

b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o piu aventi titolo;

c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o più, 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;

d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

 

2. La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50 settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è attribuita per quote uguali, la parte restante.

 

3. In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.

 

4. Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.

 

5. Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81, commi quarto e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite è stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.

 

Art. 231

Misura dell'indennità una tantum - Criteri di ripartizione

 

1. L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa.

 

2. La predetta indennità è assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo.

 

3. Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita nel modo seguente:

a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due;

b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre;

c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro.

 

4. Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennità spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa, qualunque sia il loro numero.

 

5. La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi.

 

6. L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto.

 

7. L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro.

 

8. In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.

 

Art. 232

Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività di servizio

 

1. Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilità.

 

2. La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di riversibilità di cui all'art. 230 agli importi del trattamento continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante.

 

3. In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.

 

Art. 233

Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato

 

1. La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima infermità o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.

 

2. In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto, che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di riversibilità spettante ai familiari di cui all'art. 229 è liquidato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 230, al trattamento privilegiato diretto in godimento.

 

3. Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera, alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227.

 

Art. 234

Scomparsa e irreperibilità

 

1. Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i familiari aventi diritto alla pensione di riversibilità conseguono il relativo trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 91.

 

Art. 235

Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale «equo trattamento»

 

1. Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale «equo trattamento» a carico dello esercizio ferroviario istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 , sono estese le disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234.

 

2. Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilità, si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Art. 236

Assegni accessori

 

1. In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo unico, la tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale.

 

2. L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso.

 

3. Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le modalità stabilite dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti di integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e l'indennità speciale annua.

 

Art. 237

Riunione di servizi

 

1. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.

 

2. Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi farà carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

Art. 238

Casi particolari di riunione di servizi

 

1. Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 novembre 1949, ad altra amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilità, sono liquidati con le norme della presente parte del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.

 

2. Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese intero, trascurando le frazioni di mese.

 

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262 , convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale. In tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello Stato.

 

Art. 239

Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici

 

1. La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.

 

2. Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario è equiparato al servizio statale.

 

Art. 240

Disposizioni comuni

 

1. In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117.

 

2. Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.

 

Art. 241

Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.

 

1. Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.

 

2. Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.

 

Art. 242

Cumulo di pensioni e stipendi

 

1. Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico, concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.

 

Art. 243

Ritenute

 

1. Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo è trattenuto sull'indennità per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.

 

2. Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizioni delle rate di pensione.

 

Art. 244

Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi

 

1. Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni, all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

 

2. Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli 145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151, 152 e 153.

 

3. La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è comunicato all'interessato.

 

Art. 245

Liquidazione del trattamento di quiescenza normale

 

1. In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto è devoluto al capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni.

 

2. Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di riversibilità in caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio.

 

3. Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di liquidazione definitiva.

 

4. La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di riversibilità in caso di morte del pensionato.

 

5. Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo, secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162.

 

6. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono definitivi.

 

Art. 246

Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza

 

1. Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneità fisica, riconosciuta dipendente da fatti di servizio.

 

2. In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda degli interessati.

 

3. La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento è richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono. L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene utile.

 

4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale è stato prestato l'ultimo servizio.

 

5. La domanda non è ammessa se il dipendente:

a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni denunciate;

b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della causa di servizio, nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita di revisione;

d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli accertamenti sanitari entro il termine di un anno dall'invito.

 

6. Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento competente.

 

7. In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso.

 

8. Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.

 

Art. 247

Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria

 

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

 

2. All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.

 

3. Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.

 

4. All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni denunciate, *-- sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità lavorativa del dipendente.

 

5. Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato per il prescritto parere.

 

Art. 248

Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente

 

1. La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio.

 

2. Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del dipendente in attività di servizio lo avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione privilegiata di riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.

 

3. La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data della morte del dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente.

 

4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il dipendente avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni contratte.

5. Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilità si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra l'infermità o la lesione da cui è derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.

 

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 246, ultimo comma, e 247.

 

Art. 249

Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in quiescenza

 

1. In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto, la pensione privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

 

2. Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene che la morte sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si è pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

3. In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 247.

 

4. La domanda di cui al comma precedente è dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento competente se è presentata oltre il termine perentorio di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).

 

Art. 250

Disposizioni comuni

 

1. Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo III del presente testo unico.

 

2. Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art. 193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.

 

3. Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del dipendente deceduto in attività di servizio, sono effettuati dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la pensione ha la residenza.

 

Art. 251

Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento

 

1. Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle pensioni ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti relativi a dette pensioni.

 

Art. 252

Data di entrata in vigore

 

1. Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

 

Art. 253

Norme sulla competenza degli uffici periferici

 

1. Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale per raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1976.

 

2. Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

 

Art. 254

Norme abrogate

 

1. Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo unico.

 

2. Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le corrispondenti norme del presente testo unico.

 

3. Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.

 

Art. 255

Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di riscatto

 

1. Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza nonché le norme che regolano, l'impugnabilità di tali provvedimenti sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.

 

Art. 256

Casi in corso di trattazione

 

1. Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico, anche per gli effetti anteriori alla data predetta.

 

2. Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere applicate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46 , nei casi in cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, sia stato introdotto da tale legge.

 

3. La base pensionabile non può essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita.

 

4. Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.

 

Art. 257

Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico

 

1. L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.

 

Art. 258

Applicabilità a domanda di norme del testo unico

 

1. I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti norme:

a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle precedenti disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;

b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi non di ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla computabilità dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età;

c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi di iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione;

d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del servizio prestato, rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;

e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità minima di venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;

f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di riversibilità in favore della vedova del pensionato;

g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto alla pensione di riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo lavoro;

h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego;

i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la pensione privilegiata ferroviaria;

l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità.

 

2. Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme suindicate sono applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

3. Il personale in servizio alla datà di entrata in vigore del presente testo unico, che abbia da far valere servizio o periodi di cui alle lettere a), b), c) o d), può presentare la domanda nel termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il diritto può essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato articolo.

4. Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

 

5. Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art. 257, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di trattamento di quiescenza è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Art. 259

Revisione di provvedimenti

 

1. Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino più favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento definitivo può chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.

 

2. La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilità.

 

Art. 260

Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali

 

1. Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che abbia qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio.

 

Art. 261

Riscatto di servizi resi ad enti diversi

 

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico può chiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.

 

2. Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.

 

Art. 262

Pensioni a onere ripartito

 

1. Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del presente testo unico siano già transitati ad altro ente di cui agli articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi provvedimenti definitivi.

 

2. La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro ente di cui agli articoli sopra citati.

 

3. Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, è riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.

 

Art. 263

Pensione dell'I.N.P.S.

 

1. Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.

 

3. Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376

 

Art. 264

Assegno personale per titolari di pensione di reversibilità

 

1. Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle pensioni.

 

Art. 265

Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95

 

1. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.

 

Art. 266

Personale del Ministero della difesa

 

1. Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 , in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214

 

Art. 267

Incaricati tecnici

 

1. Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo comma dell'art. 258, chiedono l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.

 

Art. 268

Operai dei monopoli di Stato

 

1. Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, numero 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se più favorevoli.

 

Art. 269

Personale scolastico dell'ex comune di Fiume

 

1. Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello Stato.

 

Art. 270

Personale addetto alla tenuta di Racconigi

 

1. Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068 , secondo le norme contenute nella legge stessa.

 

Art. 271

Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958

 

1. Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264 , relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , ha effetto dal 1° gennaio 1958.

 

Art. 272

Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958

 

1. È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato.

 

2. La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Art. 273

Ciechi titolari di pensione di riversibilità

 

1. I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di riversibilità per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di riversibilità di cui già godevano.

 

2. I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo unico possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa data.

 

Art. 274

Procedimenti amministrativi in corso

 

1. Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è investito.

 

2. Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.

 

3. I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto.

 

4. I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.

 

Art. 275

Regolamento

 

1. Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.

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