D.L. 18/01/1993, n. 9
Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, L. 18 marzo 1993, n. 67.
Sommario
Art. 1 - Misure urgenti in materia sanitaria
Art. 2 - Ripiano maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 (saldo) e 1992
Art. 3 - Disposizioni relative ai ripiani degli anni dal 1987 al 1990
Art. 4 - Disposizioni comuni
Art. 5 - Servizi assistenziali
Art. 6 - Contributi per le associazioni di promozione sociale
Art. 6-bis - Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali
Art. 7 - Entrata in vigore
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Art. 1
Misure urgenti in materia sanitaria
1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67.
6. Il contributo previsto dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per gli anni medesimi, e per ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per ciascuno degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di lire 1.500.000 per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo, rispettivamente, di lire 1.750.000 e di lire 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.
Art. 2
Ripiano maggiore spesa sanitaria per gli anni 1991 (saldo) e 1992
1. Alle ulteriori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, pari alle eccedenze delle spese correnti rispetto alle entrate complessive correnti comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, si fa fronte:
a) quanto ad un terzo con oneri a carico del bilancio delle regioni e province autonome, che vi provvedono o con i propri mezzi di bilancio o mediante alienazione di beni disponibili, ovvero mediante la contrazione di mutui con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi, ai fini della copertura delle relative rate di ammortamento, anche delle entrate di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) quanto ai restanti due terzi con oneri a carico del bilancio statale. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con determina del direttore generale della Cassa medesima alle regioni e province autonome finanziamenti nei limiti dell'85 per cento della intera quota prevista a carico dello Stato, sulla base di specifica autorizzazione del Ministero del tesoro. Per il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti del restante 15 per cento a saldo, la istanza deve contenere apposita dichiarazione attestante che le unità sanitarie locali hanno trasmesso alla delegazione regionale della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, come previsto dall'art. 19, comma 1, dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1992, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e alle province autonome finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella B. Con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base dell'indicazione di cui alla predetta tabella B, si provvede alla concessione dei mutui, in ragione del trenta per cento nell'anno 1993 e per il rimanente settanta per cento nell'anno 1994 ed alla contestuale somministrazione. Non si applica il disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
3. I mutui con oneri a carico dello Stato di cui ai commi 1 e 2, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in 20 annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 610 miliardi per l'anno 1994 ed in lire 1.200 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione della proiezione per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 3
Disposizioni relative ai ripiani degli anni dal 1987 al 1990
1. I mutui a copertura della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987 e 1988 di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ed all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, possono essere assunti in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, in attesa del completamento degli adempimenti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazione, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento della differenza tra l'importo della maggiore spesa sanitaria accertata sulla base dei conti consuntivi oppure, se mancanti, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili, e l'importo dei mutui già contratti per il medesimo titolo.
2. L'art. 2-bis del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, è sostituito dal seguente:
1. Le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1989, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ripianate dalle regioni e dalle province autonome mediante assunzione di mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, con onere a carico del bilancio statale. I mutui possono essere concessi nei limiti del novanta per cento in via di anticipazione, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, sulla base del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili se non risultano ancora approvati i conti consuntivi. La concessione dei mutui per le quote a saldo è subordinata all'osservanza del disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, che deve essere attestato nella istanza ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in lire 1.500 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di una quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro>>.
3. I mutui di cui all'art. 3, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, devono essere assunti dalle regioni e province autonome entro il 31 dicembre 1993 per la estinzione delle anticipazioni straordinarie di cassa. Gli eventuali interessi sulle predette anticipazioni straordinarie maturati successivamente alla data del 31 dicembre 1993, rimangono a carico dei bilanci regionali e provinciali in aggiunta alla quota di cui al predetto art. 3, comma 3-bis, lettera a), con separata evidenza nel contratto di mutuo.
Art. 4
Disposizioni comuni
1. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi alle regioni e province autonome ai sensi del presente decreto dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi delle unità sanitarie locali, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 5
Servizi assistenziali (1)
(1) Articolo così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67.
1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni approveranno entro il 31 dicembre 1993.
2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993.
Art. 6
Contributi per le associazioni di promozione sociale
1. All'art. 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: > fino a: > sono sostituite dalle seguenti: >.
2. Il contributo di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 67, è aumentato per l'anno 1993 della somma di lire 5 miliardi.
3. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il contributo, già previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67 , è ripartito tra le associazioni beneficiarie sulla base dei criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476 . Il contributo aggiuntivo di lire 5 miliardi, di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura del 50 per cento è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 , e nella misura del 50 per cento è ripartito secondo i criteri indicati dall'articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c), della citata legge n. 476 del 1987 , tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67.
Art. 6-bis
Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali (1)
(1) Articolo così modificato dalla legge di conversione 18 marzo 1993, n. 67.
1. L'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente: "Art. 13.
1. I divieti previsti dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.
2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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