D.P.C.M. 16/02/2001
Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993(1).
(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89.
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
Art. 2 - Articolo 2
--- § ---
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Visto, in particolare, l'art. 12 del predettodecreto legislativo n. 507 del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo;
Visto l'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ed in particolare l'art. 12-bis il quale prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;
Considerato che l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe V) è fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta inferiore a quello per il quale è possibile procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata;
Ritenuta la necessità di adeguare il predetto importo minimo al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso adempimento spontaneo, nonché di rideterminare gli altri importi (comuni di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista;
Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge n. 488 del 1999, in base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del venti per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del cinquanta per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Articolo 1
1. La tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è così rideterminata:
comuni di classe I
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Euro 19,63
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comuni di classe II
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Euro 17,56
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comuni di classe III
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Euro 15,49
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comuni di classe IV
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Euro 13,43
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comuni di classe V
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Euro 11,36
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Art. 2
Articolo 2
1. La rideterminazione della tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1° marzo 2001.
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