D.P.C.M. 05/08/1997, n. 517
Regolamento recante norme per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 , ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici(1)(2)
(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 1998, n. 63.
(2) Il presente Decreto è stato abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Sommario
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute
Art. 3 - Norma transitoria
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, concernente: «Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri competenti la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori sottratte all'applicazione del decreto legislativo medesimo, ed assoggettate alle vigenti norme sui lavori pubblici;
Visti in particolare gli articoli da 3 a 6 dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Attesa la necessità dell'individuazione specifica dei lavori pubblici cui non si applica la disciplina dei settori esclusi;
Sentita la Commissione istituita con decreto ministeriale n. 4581/ZI/65 del 26 maggio 1995, e successiva modificazione;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 16 giugno 1997;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, nonché con il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Ministro per le politiche agricole;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , gli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative tecniche in materia di lavori pubblici.
Art. 2
Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute
1. Sono assoggettati alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 :
a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;
b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;
c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici;
d) opere speciali in cemento armato;
e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché fornitura in opera di componenti speciali quali:
1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas;
2) impianti elettrici;
3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni;
f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;
g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe;
h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.
Art. 3
Norma transitoria
1. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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