In questa scheda è visualizzata l'informazione richiesta
Ogni volta che si apre una nuova scheda viene mantenuto il quadro completo della navigazione senza perdere la traccia del lavoro
VENERDÌ 29 AGOSTO 2025

D.P.C.M. 05/05/1994

Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità(1).

(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1994, n. 148.

 

Sommario

 

Art. 1 - Scambio dati tra comuni ed altri organismi.

 

Art. 2 - Codice individuale di identificazione del soggetto.

 

Art. 3 - Inserimento del codice individuale negli archivi informatizzati.

 

Art. 4 - Dati scambiati.

 

Art. 5 - Modalità tecniche.

 

Art. 6 - Ripartizione delle spese.

 

Art. 7 - Sicurezza e riservatezza delle informazioni.

 

Art. 8 - Responsabilità per i collegamenti.

 

Art. 9 - Comuni non informatizzati.

 

Art. 10 - Commissione di sorveglianza.

 

 

--- § ---

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, che prevede che le modalità tecniche e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità vengano stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Considerata la necessità che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste ed altri soggetti pubblici e privati siano tenuti sulla base del codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto;

Considerata la necessità che le pubbliche amministrazioni centrali e locali si avvalgano di infrastrutture di trasmissione telematica secondo un modello atto a consentire la reciprocità di collegamento e lo scambio di informazioni, sia per esigenze interne alle amministrazioni, che per quelle dei cittadini e degli operatori economici;

Considerato che i comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità, o preposti all'informazione statistica pubblica, al fine di permettere agli organismi stessi l'accesso a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali ed ai comuni l'accesso ai dati informatizzati degli organismi, utili per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Ritenuto che i collegamenti devono assicurare oltre allo scambio dei dati anagrafici, anche quello dei dati relativi alle licenze di esercizio;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alle attività di interscambio informativo tra amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni comunali ed organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di fornire efficienti servizi ai cittadini, riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico;

Ravvisata l'opportunità di riunire in un unico decreto le norme concernenti i collegamenti telematici tra comuni ed altri organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità;

Sentiti i pareri del Ministro delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Vista la delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993;

 

Emana il seguente decreto:

 

Art. 1

Scambio dati tra comuni ed altri organismi.

 

1. Per la realizzazione delle finalità previste dal decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, è istituito il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità o preposti all'informazione statistica pubblica.

 

Art. 2

Codice individuale di identificazione del soggetto.

 

1. Per lo scambio di informazioni mediante collegamenti telematici tra i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, la chiave di accesso alle informazioni delle persone fisiche è il codice individuale, che si identifica nel codice fiscale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, nonché dai relativi decreti attuativi.

 

2. I comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui generazione è gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione, avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di riferimento contenente i codici già attribuiti, genera il codice sulla base dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicità.

 

Art. 3

Inserimento del codice individuale negli archivi informatizzati.

 

1. I comuni e gli organismi di cui al precedente art. 1 inseriscono nei propri archivi informatizzati il codice individuale di ogni soggetto ivi registrato, entro sei mesi dalla date di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. A tal fine il Ministero delle finanze mette a disposizione procedure automatizzate che operano con due modalità:

a) il comune o l'organismo interessato trasmette al Ministero delle finanze, in via informatica, le informazioni necessarie alla generazione del codice; le informazioni vengono integrate con il codice individuale e restituite dal Ministero delle finanze, nel termine di due mesi dalla data di ricezione;

b) il comune o l'organismo interessato si collega telematicamente al Ministero delle finanze, al fine di ottenere via terminale il codice individuale di una persona fisica, a fronte dell'indicazione dei dati necessari alla generazione del codice stesso.

 

Art. 4

Dati scambiati.

 

1. I comuni assicurano agli organismi di cui all'art. 1, piena trasparenza alle anagrafi, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.

 

2. Gli organismi di cui all'art. 1, assicurano l'accesso, da parte dei comuni, ai dati informatizzati di propria competenza, funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni.

 

3. I dati oggetto di scambio devono rispondere alle esigenze degli adempimenti istituzionali dei singoli organismi e vengono definiti con provvedimenti degli organismi interessati; tali provvedimenti vengono trasmessi alla commissione di cui al successivo art. 10.

 

Art. 5

Modalità tecniche.

 

1. In attesa della progettazione e realizzazione, da parte delle amministrazioni competenti, di un servizio integrato di trasmissione dati per le amministrazioni del settore pubblico allargato, atto a consentire il collegamento degli organismi sia centrali che locali, le connessioni telematiche tra gli archivi informatizzati dei comuni e quelli degli organismi di cui all'art. 1, sono effettuate utilizzando le reti pubbliche di trasmissione dati, ovvero le reti private degli organismi interessati, purché conformi agli standard usati nelle reti pubbliche.

 

2. I comuni possono collegarsi alla rete gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, ovvero possono realizzare connessioni dirette tra i propri sistemi di elaborazione e le strutture di rete già esistenti, gestite da quegli organismi che possano garantire il collegamento anche con altri organismi interessati.

 

Art. 6

Ripartizione delle spese.

 

1. Per le connessioni dirette di cui al comma 2 dell'art. 5, gli organismi mettono a disposizione dei comuni, senza alcun onere per essi, le proprie reti di trasmissione dati. Restano a carico dei comuni i costi relativi al collegamento con il nodo più vicino delle suddette reti nonché le eventuali spese per l'adeguamento dei propri sistemi informatici.

 

2. I costi per l'accesso ai dati tramite le connessioni dirette vengono definiti con i provvedimenti di cui al precedente art. 4, tenendo conto dei soli oneri diretti sostenuti dai singoli organismi. Qualora l'interconnessione avvenga tramite la rete pubblica, i medesimi provvedimenti definiscono i costi relativi al traffico generatosi tra le parti.

 

3. Per le connessioni realizzate attraverso gli organismi tecnici dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, sono a carico dei comuni i costi per l'eventuale adeguamento dei propri sistemi informatici, nonché quelli relativi alla connessione a detti organismi tecnici tramite rete pubblica; i costi per l'accesso ai dati saranno sostenuti dall'organismo che riceve i dati, secondo criteri definiti con apposite convenzioni tra gli organismi e l'ANCI, che disciplineranno anche le modalità di adesione da parte dei comuni. Tali convenzioni vengono trasmesse alla commissione di cui al successivo art. 10.

 

Art. 7

Sicurezza e riservatezza delle informazioni.

 

1. Le informazioni ottenute tramite i collegamenti possono essere utilizzate esclusivamente per i fini istituzionali degli organismi, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico.

 

2. Ai fini della sicurezza, i comuni e gli organismi di cui all'art. 1, regolamentano l'accesso ai dati, sulla base di criteri di autorizzazione, attraverso idonee procedure informatiche atte ad identificare e registrare gli operatori a terminale e le operazioni effettuate.

 

Art. 8

Responsabilità per i collegamenti.

 

1. I comuni e gli organismi di cui all'art. 1, designano, nell'ambito del proprio personale, un responsabile dei collegamenti, il quale autorizza i soggetti che hanno accesso ai dati.

 

Art. 9

Comuni non informatizzati.

 

1. I comuni che non dispongono di sistemi informatizzati possono avvalersi delle strutture informatiche di altri comuni ovvero di organismi che garantiscono le stesse funzionalità, mediante la stipula di apposite convenzioni.

 

Art. 10

Commissione di sorveglianza.

 

1. La sorveglianza sulle modalità e regolarità dello svolgimento del servizio, sulla rispondenza dei provvedimenti di cui all'art. 4, nonché delle convenzioni di cui all'art. 6, a quanto previsto dal presente decreto, anche con riferimento alla sicurezza ed alla riservatezza delle informazioni, è demandata ad una Commissione di sorveglianza istituita con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri interessati; la Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e da cinque membri in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle finanze, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'ANCI.

 

2. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Documento stampato dal sito internet www.paweb.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
Documento stampato dal sito internet www.celinforma.it

Copyright 2000-2025 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890