D.P.C.M. 18/10/1994, n. 692
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato (1)
(1)Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1994, n. 295.
Sommario
Art. 1 - Ambito della disciplina.
Art. 2 - Requisiti.
Art. 3 - Procedura.
Art. 4 - Diritto di accesso.
--- § ---
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto in particolare, l'art. 21 del citato decreto legislativo, che prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, dei requisiti richiesti per la nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica:
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito della disciplina.
1. Il presente regolamento individua i requisiti occorrenti per la nomina degli esperti a dirigenti generali, ai sensi dell'art. 21 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e per il conferimento di incarichi di dirigenti generali con contratto di diritto privato, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 21.
Art. 2
Requisiti.
1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) [età minima di 35 anni, sia nel caso di nomina che di incarico. Il limite massimo di età è stabilito a 50 anni, nel caso di nomina, mentre nell'ipotesi di incarico non si applica nessun limite massimo, fermo restando che l'incarico deve cessare al compimento dell'età, dettata in via generale, per il collocamento a riposo del dirigente generale di ruolo](1);
c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;
d) [qualificata esperienza professionale, nel settore al quale si riferisce la nomina o l'incarico, fondata sull'esercizio di una libera professione per almeno dieci anni](2) ;
e) [in alternativa a quanto previsto dalla lettera d), particolare e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686](3) .
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(1)Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la decorrenza ivi indicata.
(2)Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la decorrenza ivi indicata.
(3)Lettera abrogata dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la decorrenza ivi indicata.
Art. 3
Procedura.
1. La nomina degli esperti e il conferimento degli incarichi deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 2.
2. Il provvedimento di nomina di conferimento dell'incarico acquista in ogni caso efficacia dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Unitamente al provvedimento è pubblicato, in allegato, il curriculum del soggetto prescelto per la nomina o il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Art. 4
Diritto di accesso.
1. Tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
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