D.L. 25/11/1996, n. 599
Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996 (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 1996, n. 276.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 gennaio 1997, n. 5 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20).
Sommario
Art. 1 - Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996
Art. 1-bis - Contributo agli enti locali e alle IPAB
Art. 2 - Disposizioni varie
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che con successivi decreti-legge e da ultimo con decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, sono state emanate disposizioni urgenti in materia di finanza locale e che il citato provvedimento d'urgenza non è stato convertito in legge ed il relativo termine di conversione è scaduto il 22 novembre 1996;
Rilevato che con sentenza n. 360 del 17 ottobre 1996, la Corte costituzionale, pronunciandosi in ordine alla rinnovazione dei decreti-legge, ha affermato il principio della illegittimità costituzionale dei provvedimenti d'urgenza riproducenti, nella forma e nella sostanza, disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti e che in conseguenza ed in conformità al giudizio pronunciato dall'Alta Corte non è consentito riproporre le disposizioni dettate dal citato decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492;
Ritenuto che sussiste comunque la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni che garantiscano agli enti locali, nel quadro dei trasferimenti erariali e degli altri contributi statali previsti dall'ordinamento vigente, la continuità dei flussi finanziari occorrenti per lo svolgimento dei servizi di loro spettanza a favore delle comunità interessate;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni per consentire agli enti locali di procedere alla formazione dei ruoli relativi al versamento di tasse e tributi locali dovuti per gli anni 1995 e 1996, in modo da evitare che venga a determinarsi la perdita simultanea del gettito relativo ai predetti tributi e tasse;
Considerato che la riduzione di gettito, conseguente alla eventuale mancata formazione dei ruoli, determinerebbe, per effetto della rilevante entità finanziaria delle perdite, gravi squilibri nel saldo delle contabilità degli enti locali interessati relative alle entrate e alle spese, con ripercussioni che potrebbero incidere negativamente anche sui bilanci di previsione per l'anno 1997;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere agevolazioni fiscali a favore degli enti locali, allo scopo di non vanificare l'attuazione di programmi di dismissione del patrimonio immobiliare già avviati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996
1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni.
2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonche' a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione e' effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione;
b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni;
c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995;
d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;
e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalita' della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi;
g) fondo ordinario spettante alle comunita' montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Art. 1-bis
Contributo agli enti locali e alle IPAB (1)
(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata - concessa l'aspettativa per motivi sindacali.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la quota residua e' distribuita ai comuni con le modalita' previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 2
Disposizioni varie
1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' soppressa. Per le somme conservate a residui sul capitolo 7231 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dell'esercizio 1995 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 3, della legge 31 ottobre 1973, n. 637 (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potra' derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che trovera' riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Tale esenzione si intende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1 gennaio 1993 per i quali e' ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio (1).
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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458, la Cassa depositi e prestiti concede i finanziamenti di cui all'articolo 10 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande documentate pervenute dalla data di entrata in vigore della legge n. 539 del 1995 sino ad esaurimento del fondo, ponendo a carico del bilancio dello Stato il 60 per cento dell'importo risultato ammissibile a mutuo. Sono abrogati i commi 3 e 5 dell'articolo 10 della legge n. 539 del 1995, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande, per l'adozione degli atti definitivi e per il riconoscimento del debito fuori bilancio; e' altresi' abrogato il comma 6 dello stesso articolo 10.
4. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo e' eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997."
4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilità delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili (1) (2).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
(2) Il comma 4-bis, da ultimo, è stato così sostituito dall'art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328
4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' abrogato (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
4-quater. All'articolo 73 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'ufficio comunale puo' richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
4-quinquies. All'articolo 79 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione e' prescritta dall'articolo 70, e' effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1"(1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
5. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5).
6. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, le parole "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni".
6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1977 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5.
7. (Comma soppresso dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n. 5).
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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