Legge 11/11/1996, n. 575
Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti(1)
(1)Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265 .
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
--- § ---
Art. 1
Articolo 1
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 9 novembre 1993, n. 443, D.L. 7 gennaio 1994, n. 12, D.L. 10 marzo 1994, n. 169, D.L. 6 maggio 1994, n. 279, D.L. 8 luglio 1994, n. 438, D.L. 7 settembre 1994, n. 530, D.L. 7 novembre 1994, n. 619, D.L. 7 gennaio 1995, n. 3, D.L. 9 marzo 1995, n. 66, D.L. 10 maggio 1995, n. 162, D.L. 10 luglio 1995, n. 274, D.L. 7 settembre 1995, n. 373, D.L. 8 novembre 1995, n. 463, D.L. 8 gennaio 1996, n. 8, D.L. 8 marzo 1996, n. 113, D.L. 3 maggio 1996, n. 246, D.L. 8 luglio 1996, n. 352, e D.L. 6 settembre 1996, n. 462.
2. Dal 7 novembre 1996 fino al 25 febbraio 1997, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato ai sensi degli articoli 1 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, nonché ai sensi degli articoli 1, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per il recepimento coordinato delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, alle attività di riutilizzo, riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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