Legge 08/11/1995, n. 470
Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (1)
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1995, n. 265.
Sommario
Art. 1
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Art. 1
1. All'articolo 17 della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere a) e b) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
" a) una lira per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento ;
b) una lira per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione."
2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.
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