Legge 03/08/1999, n. 265
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142 (1)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.
Sommario
Art. 1 - Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare
Art. 2 - Ampliamento dell'autonomia degli enti locali
Art. 3 - Partecipazione popolare
Art. 4 - Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
Art. 5 - Interventi per lo sviluppo delle isole minori
Art. 6 - Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni
Art. 7 - Comunità montane
Art. 8 - Decentramento comunale. Circondari
Art. 9 - Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni
Art. 10 - Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni
Art. 11 - Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali
Art. 12 - Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco
Art. 13 - Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio
Art. 14 - Contratti
Art. 15 - Interventi nel settore della pubblica istruzione
Art. 16 - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane
Art. 17 - Norme transitorie
Art. 18 - Disposizioni generali
Art. 19 - Condizione giuridica degli amministratori locali
Art. 20 - Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità
Art. 21 - Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960
Art. 22 - Aspettative
Art. 23 - Indennità
Art. 24 - Permessi e licenze
Art. 25 - Rimborsi spese e indennità di missione
Art. 26 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
Art. 27 - Consigli di amministrazione delle aziende speciali
Art. 28 - Disposizioni finali e norme di abrogazione
Art. 29 - Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55
Art. 30 - Anagrafe degli amministratori locali
Art. 31 - Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali
Art. 32 - Occupazione d'urgenza di immobili
Art. 33 - Norma interpretativa
Art. 34 - Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali
Art. 35 - Disposizione finanziaria
--- § ---
Art. 1
Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 2
Ampliamento dell'autonomia degli enti locali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 3
Partecipazione popolare (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 4
Azione popolare, diritti di accesso e di informazione dei cittadini
1. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. L'articolo 23 della Legge 7 agosto 1990, n.241, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24".
3. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Art. 5
Interventi per lo sviluppo delle isole minori (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 6
Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni (1)
(1) I Commi 1-7 sono stati abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni dei suindicati commi, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Solo il comma 8 è rimasto in vigore.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 7
Comunità montane
1. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni dispongono, ove occorra o su proposta dei comuni interessati, il riordino territoriale delle comunità montane, verificando l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane esistenti, anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'adeguamento degli statuti alle nuove norme sulla composizione degli organi.
3. Sono abrogati l'articolo 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del medesimo comma 2.
Art. 8
Decentramento comunale. Circondari (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 9
Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni
1. Quando ragioni di economicità e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.
Art. 10
Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole Amministrazioni dello Stato la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse Amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute per tutte le notificazioni effettuate per conto della stessa Amministrazione dello Stato provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente locale interessato. Le entrate di cui al presente comma sono interamente acquisite al bilancio comunale e concorrono al finanziamento delle spese correnti.
4. Sono a carico dei comuni le spese per le notificazioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali. Le spese per le notificazioni relative alle consultazioni elettorali e referendarie effettuate per conto dello Stato, della Regione e della provincia, sono a carico degli enti per i quali si tengono le elezioni e i referendum. Ai conseguenti oneri si provvede a carico del finanziamento previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui al comma 8 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il primo comma dell'articolo 12 della Legge 20 novembre 1982, n.890, e' sostituito dal seguente:
"Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".
6. Dopo il quinto comma dell'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689, e' inserito il seguente:
"La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890".
7. Ciascuna Amministrazione dello Stato individua l'unità previsionale di base alla quale imputare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo entro i limiti delle relative dotazioni di bilancio.
Art. 11
Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali (1)
(1) I commi 1-12 e 14-16 sono stati abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Solo il comma 13 è rimasto in vigore.
1. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All'attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 12
Trasferimento di competenze dal prefetto al sindaco
1. Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66.
Art. 13
Autonomia organizzativa, ordinamento del personale e disposizioni in materia di bilancio (1)
(1) I commi 1, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. Solo il comma 2 è rimasto in vigore.
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato,» sono soppresse; dopo le parole: «polizia municipale» sono inserite le seguenti: «e delle guardie provinciali»; e dopo le parole: «culturali e ambientali» sono inserite le seguenti: «, ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni».
Art. 14
Contratti (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 15
Interventi nel settore della pubblica istruzione
1. Gli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.649, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 2 ottobre 1997, n.340, devono essere completati entro il 31 dicembre 2004 sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.
2. I soggetti o gli enti di cui ai comma 1 rispondono a norma delle vigenti disposizioni nel caso di mancata effettuazione degli interventi di loro competenza previsti nei singoli piani.
3. Ai fini di cui al presente articolo le regioni possono anche autorizzare l'utilizzazione delle eventuali economie comunque rivenienti dai finanziamenti disposti ai sensi delle leggi indicate nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n.340. Gli adempimenti di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 settembre 1998, n.382, di competenza degli organi individuati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n.292, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, devono essere completati entro il 31 dicembre 2000.
Art. 16
Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 17
Norme transitorie
1. Previa deliberazione favorevole dei consigli comunali interessati, sono fatti salvi gli atti e i procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della istituzione di città metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure concernenti il riordino territoriale e l'attribuzione di funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.
3. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. )
Art. 18
Disposizioni generali
1. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
2. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finché previsti, la Regione può adeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai princìpi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all'approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
Art. 19
Condizione giuridica degli amministratori locali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 20
Termine per la rimozione di cause di ineleggibilità o di incompatibilità (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 21
Modifica all'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 22
Aspettative (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 23
Indennità (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 24
Permessi e licenze (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 25
Rimborsi spese e indennità di missione (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 26
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative (1)
(1) I commi 1-6 sono stati abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Sono rimasti in vigore solo i commi 7 e 8.
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, e' inserito il seguente:
"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli amministratori degli enti locali territoriali e ai componenti dei consigli regionali; gli enti locali territoriali e le regioni possono provvedere a loro carico".
2. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 agli amministratori locali e ai componenti dei consigli regionali e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque da considerare valide le basi contributive sulle quali l'INPS abbia, anche solo temporaneamente, accettato il versamento di contributi.
Art. 27
Consigli di amministrazione delle aziende speciali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 28
Disposizioni finali e norme di abrogazione (1)
(1) I commi 3,5,6,7 sono stati abrogati dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni dei suindicati commi, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816, come autenticamente interpretata dall'articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816.
4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
Art. 29
Modifica alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 30
Anagrafe degli amministratori locali (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 31
Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, con decreto legislativo, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e delle province e loro forme associative. Il decreto è emanato, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
2. Il testo unico contiene le disposizioni sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale, ivi comprese l'ineleggibilità e l'incompatibilità, sullo stato giuridico degli amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonché norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari comunali.
3. Nella redazione del testo unico si avrà riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
a) testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
b) legge 10 febbraio 1953, n. 62;
c) legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
d) legge 23 marzo 1981, n. 93;
e) legge 23 aprile 1981, n. 154;
f) legge 27 dicembre 1985, n. 816;
g) legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) legge 25 marzo 1993, n. 81;
i) legge 31 gennaio 1994, n. 97;
l) decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
m) legge 15 marzo 1997, n. 59, e relativi decreti legislativi di attuazione;
n) legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 32
Occupazione d'urgenza di immobili (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 33
Norma interpretativa (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 34
Disposizioni in materia di personale di custodia e di edifici delle case mandamentali
1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, sono soppresse con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti i comuni interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse puo' essere inquadrato, a richiesta dei singoli enti, negli organici dei comuni da cui attualmente dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale non inquadrato e' posto in disponibilita' ai sensi degli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilita' e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale sopra indicato. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di certificazione e di rimborso. Salvo quanto previsto nel primo e nel secondo periodo del presente comma, il personale delle case mandamentali soppresse e' inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia.
3. Le case mandamentali ritenute idonee per condizioni strutturali, capienza ed economicita' gestionale mantengono l'attuale destinazione penitenziaria. Il personale delle suddette case mandamentali e' inquadrato in soprannumero negli organici del Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'Amministra zione penitenziaria.
4. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali soppresse, salvo che appartengano al patrimonio dello Stato, rientrano nella disponibilita' dei comuni. Per gli edifici in corso di costruzione, i relativi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, possono essere utilizzati per il finanziamento delle opere che si rendono necessarie per adeguare detti edifici ad una destinazione d'uso diversa da quella originaria.
5. Gli immobili e le pertinenze delle case mandamentali di cui al comma 3, ivi compresi quelli in costruzione nonche' quelli gia' destinati a case circondariali o sezioni di case circondariali, qualora realizzati con il finanziamento previsto dalla legge 30 marzo 1981, n.119, o che non appartengono gia' allo Stato, sono trasferiti senza oneri al patrimonio dello Stato, con decreto interministeriale del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero delle finanze e concessi in uso all'Amministrazione penitenziaria. Nel caso di edifici costruiti o in costruzione destinati a sostituire edifici gia' adibiti a case mandamentali, sono trasferite al patrimonio dello Stato solo le nuove strutture allorche' ultimati i lavori. Gli immobili in corso di costruzione a cura dei comuni sono dagli stessi ultimati nell'ambito dei finanziamenti gia' assentiti dalla Cassa depositi e prestiti e successivamente trasferiti al patrimonio dello Stato.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1999, e corrispondente incremento dello stato di Previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. Per i successivi esercizi finanziari i fondi saranno assegnati direttamente allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 5.1.2.2 "Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali" dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per Panno 1999, e corrispondente incremento dell'unita' previsionale di base 5.l.1.0 "Funzionamento" del medesimo stato di previsione.
8. La legge 5 agosto 1978, n.469, e' abrogata.
Art. 35
Disposizione finanziaria
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.
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