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GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024

Legge 18/02/1999, n. 28

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1999, n. 43.

 

Sommario

 

Art. 1 - Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

 

Art. 2 - Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del «biodiesel».

 

Art. 3 - Disposizioni in materia di società cooperative.

 

Art. 4 - Esenzione dall'IVA delle prestazioni sociosanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici.

 

Art. 5 - Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio.

 

Art. 6 - Redditi da fabbricati.

 

Art. 7 - Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari.

 

Art. 8 - Disposizioni in materia di imposta di registro.

 

Art. 9 - Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 10 - Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione.

 

Art. 11 - Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini

 

Art. 12 - Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino.

 

Art. 13 - Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997.

 

Art. 14 - Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

 

Art. 15 - Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti.

 

Art. 16 - Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985.

 

Art. 17 - Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994.

 

Art. 18 - Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

 

Art. 19 - Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti.

 

Art. 20 - Disposizioni in materia di sanzioni.

 

Art. 21 - Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

 

Art. 22 - Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

 

Art. 23 - Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi.

 

Art. 24 - Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro.

 

Art. 25 - Modifiche al D.P.R. n. 600 del 1973 e al D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Art. 26 - Disposizioni in materia di revisione generale del catasto.

 

Art. 27 - Sospensione degli effetti di atti illegittimi.

 

Art. 28 - Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze.

 

Art. 29 - Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza.

 

Art. 30 - Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza.

 

Art. 31 - Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio.

 

Art. 32 - Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio.

 

Art. 33 - Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

 

Art. 34 - Compensi arretrati per i messi comunali.

 

Art. 35 - Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

 

Art. 36 - Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

Art. 37 - Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997.

 

Art. 38 - Servizi di tesoreria degli enti locali.

 

Art. 39 - Copertura finanziaria.

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

 

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

 

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

 

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

Art. 2

Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del «biodiesel».

 

1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "È esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti - pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".

 

Art. 3

Disposizioni in materia di società cooperative.

 

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefìci fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

 

2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".

 

Art. 4

Esenzione dall'IVA delle prestazioni sociosanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici.

 

1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa.

 

Art. 5

Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio.

 

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.

 

Art. 6

Redditi da fabbricati.

 

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,".

 

Art. 7

Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari.

 

1. All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso".

 

2. All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, le parole: "e sulle indennità di trasferta" sono soppresse.

 

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

 

Art. 8

Disposizioni in materia di imposta di registro.

 

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".

 

2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".

 

Art. 9

Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica.

 

1. All'articolo 55, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "finanziamenti erogati dallo Stato" sono inserite le seguenti: ", dalle regioni e dalle province autonome".

 

Art. 10

Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione.

 

1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze".

 

Art. 11

Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 36, comma 33, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo coordinato alla legge di converisone 4 agosto 2006, n. 248.

 

1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

 

Art. 12

Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino.

 

1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotottici detenuti per uso commerciale, alla data del 1° gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonché sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1° gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta può essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali.

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

Art. 13

Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997.

 

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.

 

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "per azioni e in accomandita per azioni";

b) al comma 2, le parole da: "per i beni la cui cessione" fino a "l'aliquota propria del bene" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi";

c) al comma 3, le parole: "il valore normale è quello" sono sostituite dalle seguenti: "il valore normale può essere determinato in misura pari a quello";

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato articolo 29. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

 

4. Per le assegnazioni e le cessioni di partecipazioni effettuate a decorrere dal 2 settembre 1998 il valore normale delle partecipazioni stesse è determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

5. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

 

Art. 14

Interpretazione autentica della disciplina concernente le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale

 

1. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

 

Art. 15

Modifiche alla disciplina in tema di rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti da società non residenti.

 

1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno";

b) al comma 2, dopo le parole: "22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonché la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1" e il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita unitamente alla richiesta e conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi".

 

Art. 16

Riapertura del termine di cui all'articolo 46, primo comma, della legge n. 47 del 1985.

 

1. È disposta la riapertura, fino al 31 maggio 1999, del termine previsto dall'articolo 46, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

 

Art. 17

Differimento dei termini per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 357 del 1994.

 

1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998. Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.

 

Art. 18

Disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

 

1. Ai fini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, i comuni hanno la facoltà di stabilire con propria deliberazione che fra le attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comprese anche quelle svolte dalle cooperative agricole e loro consorzi aventi per oggetto l'attività di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dalle cooperative per la piccola pesca e loro consorzi e dalle cooperative agricole di conduzione dei terreni, nonché quella svolta da persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo, sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

 

3. Non si fa in ogni caso luogo a rimborsi per le somme versate in ottemperanza alle disposizioni richiamate al comma 1.

 

Art. 19

Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti.

 

1. All'articolo 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, le parole da: "è dovuta" sino alla fine della nota, sono sostituite dalle seguenti: "non è dovuta".

 

Art. 20

Disposizioni in materia di sanzioni.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: "obbligatorio di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 1), del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) dalla data di ultimazione della liquidazione dell'attivo, nel caso di concordato per cessione di beni di cui all'articolo 160, secondo comma, numero 2), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

c) alla lettera c), le parole: "all'articolo 110" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 111".

 

Art. 21

Esonero dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale.

 

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, la lettera rr) è sostituita dalla seguente:

"rr) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".

 

Art. 22

Termine per il pagamento dei corrispettivi relativi alla cessione dei prodotti alcolici.

 

1. Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

 

2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Art. 23

Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi.

 

1. La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non è soggetta all'ob-bligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

 

Art. 24

Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di imposta di registro.

 

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall'articolo 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: "principale" è sostituita dalla seguente: "proporzionale".

 

Art. 25

Modifiche al D.P.R. n. 600 del 1973 e al D.P.R. n. 633 del 1972.

 

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".

 

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)".

 

3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

 

4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

 

Art. 26

Disposizioni in materia di revisione generale del catasto.

 

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 154, recante auto-rizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni";

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni;

e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli.".

 

2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

 

Art. 27

Sospensione degli effetti di atti illegittimi.

 

1. All'articolo 2-quater del decreto- legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".

 

Art. 28

Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze.

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

 

2. Comma abrogato dal comma 15 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

 

3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

 

Art. 29

Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza.

 

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

 

2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.

 

3. Comma abrogato dal comma 24 dell'art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma così modificato dal comma 24 dell'art. 52, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 30

Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza.

 

1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 199, e 30 aprile 1997, n. 165, e del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.

 

Art. 31

Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio.

 

1. All'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: ", e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987,";

b) al secondo periodo, le parole: "il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione".

 

Art. 32

Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio.

 

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998, n. 50, dopo le parole: "decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210," sono inserite le seguenti: "nonché quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559,".

 

Art. 33

Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

 

1. L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — 1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima".

 

Art. 34

Compensi arretrati per i messi comunali.

 

1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

 

Art. 35

Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

 

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

 

Art. 36

Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

"Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). 1. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

 

Art. 37

Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997.

 

1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttività indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

 

Art. 38

Servizi di tesoreria degli enti locali.

 

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le società di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio".

 

Art. 39

Copertura finanziaria.

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 7, 28, 29 e 35, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.

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