D.L. 31/01/1995, n. 26
Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (1) (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1995, n. 25
(2) Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 1° aprile 1995, n. 77). Si riporta il testo del decreto-legge così come modificato dalla legge di conversione.
Sommario
Art. 1 - Imprenditorialità giovanile
Art. 2 - Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia
Art. 3 - Ricerca applicata
Art. 4 - Società miste per i servizi pubblici
Art. 5
Art. 6 - Differimento di termini in materia di lavoro
Art. 7 - Cessione quota latte
Art. 8 - Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM
Art. 9 - Riscossione dei tributi
Art. 10 - Finanza locale
Art. 11 - Entrata in vigore
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Imprenditorialità giovanile (1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 27, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
Art. 2
Accelerazione dei pagamenti per le imprese operanti nel Mezzogiorno e semplificazione delle procedure in materia di comunicazioni antimafia
1. L'erogazione degli importi da corrispondere per contributi in conto capitale in relazione alle agevolazioni in favore delle attivita' produttive e di ricerca concesse a valere sulle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre che con i criteri e le modalita' previsti dalla normativa vigente, puo' essere effettuata, a domanda del beneficiario, anche sulla base di dichiarazione del legale rappresentante attestante lo stato di esecuzione del progetto, nonche' l'esistenza dei requisiti di cui alla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata, accompagnata da fidejussione bancaria o da polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Nel caso di erogazione a saldo, qualora non risultino gia' effettuati, gli accertamenti finali di spesa devono essere espletati, anche mediante ricorso a consulenti esterni che rispondono personalmente degli accertamenti effettuati, entro sei mesi dalla data dell'avvenuto pagamento.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge ove il fatto costituisca reato, qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 attestino fatti materiali non rispondenti al vero e le agevolazioni siano conseguentemente revocate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e la restituzione delle somme indebitamente percepite, con la corresponsione degli interessi come previsti dalla normativa vigente.
3. In relazione all'esigenza di assicurare il coordinato utilizzo delle risorse disponibili, il centro di elaborazione dati, gia' operante presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' attribuito, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assicura la gestione e lo sviluppo nell'ambito unitario del sistema informativo operante ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo.
4. Il Nucleo di valutazione operante presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. La nomina a componente del Nucleo avviene con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
5. Entro i mesi di luglio e di gennaio di ciascun anno, il Ministro del bilancio e della programmazione economica presenta al CIPE il programma delle attivita' del Nucleo di valutazione indicando i programmi e i risultati dei lavori svolti nel semestre precedente.
6. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, le parole: "nella quale hanno sede i soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1".
Art. 3
Ricerca applicata
1. Per il periodo 1995-1997, un importo corrispondente al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN e del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è trasferito al capitolo 7520 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. A tali fini, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica conclude specifici accordi di programma con gli enti ed imprese titolari della ricerca, che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento. I criteri e le modalità per la realizzazione dei predetti accordi, nonché i relativi strumenti di attuazione amministrativi e contabili sono fissati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, con proprio decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Omissis (1).
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(1) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.
2-bis. Omissis (1).
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(1) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.
3. Omissis (1).
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(1) Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, con la decorrenza ivi indicata.
4. È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di riordinamento degli organi consultivi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunque non oltre il 31 maggio 1995, il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) è prorogato in deroga alla normativa vigente. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni adottati dal predetto organo prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Società miste per i servizi pubblici
1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei princìpi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
2. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
3. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
4. (Comma soppresso dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95).
5. (Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire società per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in società da essi partecipate
8. In conformità alle disposizioni che ne disciplinano l'attività, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle società di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica
9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, può partecipare al capitale di società finanziarie o di servizi la cui attività sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari.
Art. 5
(Soppresso dalla legge di conversione. L'art. 1, comma 2, L. 2 giugno 1995, n. 216 (Gazz. Uff. 2 giugno 1995, n. 127), ha fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 5 del presente decreto-legge.)
Art. 6
Differimento di termini in materia di lavoro
1. L'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, è fissata al 1°marzo 1995.
Art. 7
Cessione quota latte
1. Per l'anno 1994 è differito al 30 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte.
Art. 8
Versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, e' prorogato al 31 dicembre 1995. Al relativo onere, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico delle complessive disponibilita' attribuite al commissario liquidatore dell'EFIM ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nonche' dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed affluite nell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 9
Riscossione dei tributi
1. Il termine del 31 dicembre 1994 di durata delle concessione del servizio di riscossione dei tributi, delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, prevista per il primo periodo di gestione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, gia' prorogato al 31 gennaio 1995 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, e' ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1995, limitatamente agli ambiti territoriali per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nell'esaminare le richieste di affidamento pervenute ha evidenziato l'opportunita' di ulteriori approfondimenti istruttori.
Art. 10
Finanza locale
1. Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 28 aprile 1995.
1-bis. Per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine peril pagamento della tassa mediante convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e' fissato, per l'esercizio 1995, al 30 settembre 1995 (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.
1-ter. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.
5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima data del 28 aprile 1995" (1).
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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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