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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 30/08/1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 19

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1993, n. 203.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Sommario

 

Art. 1 - Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

 

Art. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

 

Art. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento

 

Art. 4 - Regime del deposito fiscale

 

Art. 5 - Abbuoni per perdite e cali

 

Art. 6 - Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

 

Art. 7 - Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

 

Art. 8 - Operatore professionale

 

Art. 9 - Rappresentante fiscale

 

Art. 10 - Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

 

Art. 11 - Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

 

Art. 12 - Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

 

Art. 13 - Prodotti muniti di contrassegno fiscale

 

Art. 14 - Rimborso dell'accisa

 

Art. 15 - Esenzioni

 

Art. 16 - Regimi particolari

 

Art. 17 - Prodotti soggetti ad accisa

 

Art. 18 - Fatto generatore dell'accisa

 

Art. 19 - Definizione di stabilimento di produzione

 

Art. 20 - Impieghi agevolati

 

Art. 21 - Birra

 

Art. 22 - Vino

 

Art. 23 - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

 

Art. 24 - Prodotti intermedi

 

Art. 25 - Alcole etilico

 

Art. 26 - Esenzioni

 

Art. 27 - Prodotti soggetti ad accisa

 

Art. 28 - Aliquote

 

Art. 29 - Criteri generali

 

Art. 29-bis - Contributo di riciclaggio sul polietilene

 

Art. 30 - Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

 

Art. 31 - Mutua assistenza per recupero crediti

 

Art. 32 - Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

 

Art. 33 - Disposizioni transitorie

 

Art. 34 - Adeguamenti alla normativa comunitaria

 

Art. 35 - Soppressione di imposte

 

Art. 36 - Modificazione di talune aliquote

 

Art. 37 - Operazioni intracomunitarie

 

Art. 38 - Acquisti intracomunitari

 

Art. 39 - Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

 

Art. 40 - Territorialità delle operazioni intracomunitarie

 

Art. 41 - Cessioni intracomunitarie non imponibili

 

Art. 42 - Acquisti non imponibili o esenti

 

Art. 43 - Base imponibile ed aliquota

 

Art. 44 - Soggetti passivi

 

Art. 45 - Detrazione

 

Art. 46 - Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

 

Art. 47 - Registrazione delle operazioni intracomunitarie

 

Art. 48 - Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

 

Art. 49 - Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

 

Art. 50 - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

 

Art. 50-bis - Depositi fiscali ai fini IVA

 

Art. 51 - Disposizioni relative ai produttori agricoli

 

Art. 52 - Cessioni a viaggiatori

 

Art. 53 - Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

 

Art. 54 - Sanzioni

 

Art. 55 - Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

 

Art. 56 - Norme applicabili

 

Art. 57 - Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

 

Art. 58 - Operazioni non imponibili

 

Art. 59 - Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione

 

Art. 60 - Disposizioni transitorie

 

Art. 61 - Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA

 

Art. 62 - Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

 

Art. 62-bis - Studi di settore

 

Art. 62-ter - Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo

 

Art. 62-quater - Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi

 

Art. 62-quinquies - Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni

 

Art. 62-sexies - Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Art. 63 - Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici

 

Art. 64 - Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

 

Art. 65 - Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione

 

Art. 66 - Modificazioni di disposizioni agevolative

 

Art. 67 - Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

 

Art. 68 - Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358

 

Art. 69 - Disposizioni in materia di contenzioso tributario

 

Art. 70 - Entrata in vigore

 

Tabella A

 

Tabella A-bis

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Prodotti soggetti ad accise - Definizioni

 

1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

 

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

 

3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.

 

Art. 2

Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa

 

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o della importazione.

 

2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 5;

b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

 

3. È obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.

 

Art. 3

Accertamento, liquidazione e pagamento

 

1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

 

2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

 

3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

 

Art. 4

Regime del deposito fiscale

 

1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

 

2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

 

3. Il depositario autorizzato è obbligato:

a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 (4), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità (1);

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

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(1) Periodo così sostituito prima dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio (1).

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(1)Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.

 

Art. 5

Abbuoni per perdite e cali

 

1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

 

2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

 

3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

 

4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.

 

Art. 6

Circolazione di prodotti soggetti ad accisa

 

1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 8.

 

2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

 

3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

 

4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

 

5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

 

7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

Art. 7

Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

 

1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso (1).

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(1) Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.

 

Art. 8

Operatore professionale

 

1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

 

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

 

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'articolo 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

 

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

 

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 9 non si applicano ai prodotti indicati nell'articolo 27, comma 1.

 

Art. 9

Rappresentante fiscale

 

1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

 

 

2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

 

3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

 

Art. 10

Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro

 

1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

 

2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

 

3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

 

4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, né quella di operatore professionale registrato o non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'articolo 9.

 

Art. 11

Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

 

1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

 

2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

a) sigarette, 800 pezzi;

b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;

c) sigari, 200 pezzi;

d) tabacco da fumo, 1 kg;

e) bevande spiritose, 10 litri;

f) prodotti intermedi, 20 litri;

g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

h) birra, 110 litri.

 

3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.

 

Art. 12

Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa

 

1. I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale.

 

2. Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante.

 

3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale.

 

4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

Art. 13

Prodotti muniti di contrassegno fiscale

 

1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

 

2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

 

3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 6.

 

Art. 14

Rimborso dell'accisa

 

1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

 

2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

 

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'articolo 13, nonché le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.

 

Art. 15

Esenzioni

 

1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti (1);

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

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(1) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.

 

Art. 16

Regimi particolari

 

1. I territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

 

2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

 

3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

 

4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.

 

Art. 17

Prodotti soggetti ad accisa

 

1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:

a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione [1] con le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri;

2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri;

c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1000 kg [2]:

1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg;

d) gas metano (codice NC 2711 29 00):

1) per autotrazione: aliquota zero;

2) per combustione:

usi civili [3] [4];

usi industriali: lire 20 al mc [5].

__________

 

[1] L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

[2] L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi; densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

[3] Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 748 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1° gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

 

[4] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibili e negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

[5] Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed agricole.

 

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

 

3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 (1) tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. [Il contingente di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato fino ad un massimo di 500.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali] (2). Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. [Possono essere altresì esonerati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, a programmi di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria (3)] (2).

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(1) Cifra così sostituita dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

(2) Il quinto, il nono e il decimo periodo sono stati soppressi dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

 

5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

 

6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

 

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

 

Art. 18

Fatto generatore dell'accisa

 

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

a) quando si verificano i casi previsti nell'articolo 17, commi 2 e 3;

b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

 

2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

 

3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

Art. 19

Definizione di stabilimento di produzione

 

1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a «trattamento definito» ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

 

2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

 

3. Non si considera produzione di oli minerali:

a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

 

Art. 20

Impieghi agevolati

 

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

 

2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.

 

3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Art. 21

Birra

 

1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura di 20° Celsius.

 

2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.

 

Art. 22

Vino

 

1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

 

2. Si intendono per:

a) «vino tranquillo» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

b) «vino spumante» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

 

3. È esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

 

Art. 23

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra

 

1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

 

2. Si intendono per:

a) «altre bevande fermentate tranquille» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 21, che abbiano:

1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

b) «altre bevande fermentate gassate» tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonché i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

 

3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

 

Art. 24

Prodotti intermedi

 

1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 77.835 per ettolitro di prodotto finito (1).

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(1) L'aliquota è stata aumentata a lire 84.000 dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

 

2. Si intendono per «prodotti intermedi» tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

 

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, è considerata «prodotto intermedio» qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

 

Art. 25

Alcole etilico

 

1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.166.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

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(1)Comma così modificato dall'art. 3, comma 224, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

2. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

 

3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

 

4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

 

Art. 26

Esenzioni

 

1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

 

2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perché divenuti non idonei al consumo umano.

 

3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.

 

Art. 27

Prodotti soggetti ad accisa

 

1. Sono considerati tabacchi lavorati:

a) i sigari e i sigaretti;

b) le sigarette;

c) il tabacco da fumo:

1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

2) gli altri tabacchi da fumo.

 

2. omissis(1).

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(1) Modifica l'art. 2, L. 7 marzo 1985, n. 76

 

3. omissis(1).

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(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 2, L. 13 luglio 1965, n. 825.

 

4. omissis(1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

5. omissis(1).

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(1) Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.

 

7. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo la parola: «dispone» è sostituita dalle seguenti: «può disporre»;

b) nel secondo periodo le parole: «è raddoppiata» sono sostituite dalle seguenti: «può essere raddoppiata».

 

Art. 28

Aliquote

 

1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

a) sigarette 58,5 per cento (1);

b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento (2);

c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento] (2);

d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro

tabacco da fumo 56 per cento (3);

e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

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(1) In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 84, e dall'art. 2, comma 152, L. 23 dicembre 1996, n. 662, è stata elevata prima al 58 per cento dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1997 (Gazz. Uff. 1° marzo 1997, n. 50) e poi al 58,5 per cento dall'art. 1, D.Dirett. 15 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 8 novembre 2004, n. 262).

(2) L'art. 21, L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha così modificato la lettera b) ed ha abrogato la lettera c).

(3) L'originale aliquota del 54 per cento è stata elevata al 56 per cento dall'art. 1, D.Dirett. 25 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 2 novembre 2005, n. 255).

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) prodotti riutilizzati dal produttore.

 

2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 30 gennaio 2004, n. 24.

 

Art. 29

Criteri generali

 

1. L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità (1):

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'immissione al consumo si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

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(1) Alinea così sostituito prima dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 247 e poi dall'art. 12, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

 

2. Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine.

 

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

 

4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

 

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

 

Art. 29-bis

Contributo di riciclaggio sul polietilene (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 e poi abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 30

Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio

 

1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

 

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

 

3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'articolo 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

 

4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

 

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

 

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'articolo 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

 

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

 

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

 

Art. 31

Mutua assistenza per recupero crediti

 

1. All'articolo 346-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-quater si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione;

d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

e) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti sopraindicati."

 

Art. 32

Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni

 

1. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie.

 

2. Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

 

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.

 

4. Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza.

 

5. Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'articolo 20-bis del medesimo decreto.

 

7. Alla Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, gli articoli 10 e 13 sono così modificati:

"Art. 10

1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili

Art. 13

1. È costituito, con sede in Roma, il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Tale Consiglio è composto di nove membri nominati a scrutinio segreto dai componenti dei Consigli compartimentali ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."

Inoltre all'articolo 13 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612, i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

Art. 33

Disposizioni transitorie

 

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale.

 

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza.

 

3. Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia.

 

4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

 

5. Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'articolo 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti.

 

6. Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

7. Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nell'ambito del contingente stabilito dall'articolo 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ed una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito.

 

7-bis. L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992, e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari a lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Art. 34

Adeguamenti alla normativa comunitaria

 

1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 35

Soppressione di imposte

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;

b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;

c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'articolo 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'articolo 1 dell'allegato A al D.Lgt. 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il D.L. 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il D.P.R. 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

 

2. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'articolo 4, D.L. 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996.

 

3. Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

 

4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

 

5. Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23, 24 e 25 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'articolo 3 del D.L. 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198 e sono abrogate le disposizioni del R.D.L. 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427

 

6. Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992.

 

7. Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1° gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

 

8. La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa.

 

Art. 36

Modificazione di talune aliquote

 

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre, n. 633 il n. 36 della tab. A, parte prima, allegata è sostituito dal seguente:

"Tabella A parte 1, n. 36

vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole."

 

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i numeri 22, 23, 24, 25, 27, 34, 37, 38, 40, 41, 41-bis della tabella A parte seconda sono sostituiti dai seguenti:

"22) (1);

23) (1);

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

25) (1);

27) (1);

34) (1);

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;

40) (1);

41) (1);

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

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(1) Numero soppresso dall' art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

2-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1993, n. 427, alla tabella A parte seconda, dopo il n. 41-bis è aggiunto il seguente:

"41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche."(1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A parte terza sono stati aggiunti i seguenti:

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia;

127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto;

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.

Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A parte terza sono stati sostituiti i seguenti:

24) tè, matè;

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi.

Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A parte terza sono stati soppressi i seguenti:

54) morchie e fecce di olio di oliva;

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorat;

75) mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole;

84) sidro, sidro di pere e idromele;

94) polveri per acque da tavola;

95) olio essenziale non deterpenato di Mentha piperita;

96) saponi comuni;

97) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina;

105) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v. d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v. d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v. d. 27.04-A e B); coke di petrolio;

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

108) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;

109) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

116) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi, e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

118) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

126) cessioni dei contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

 

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di:

1) morchie e fecce di olio di oliva ;

2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole;

3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole;

4) sidro, sidro di pere ed idromele;

5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi;

6) polveri per acque da tavola;

7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita;

8) saponi comuni;

9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina, ed equina;

10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili; ligniti e relativi agglomerati; coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non; coke di petrolio;

11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

 

2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

 

5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 19 per cento. È soppressa la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.

 

6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 19 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

7. All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4 è così modificato:

"4. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113 quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima".

 

8. All' articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1 è così modificato:

"1. In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico (1);

b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (2);

d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;

e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio;

e-bis) (3).

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.

(2) La lettera c) è stata sostituita dall'art. 70, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417.

 

9. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 10 è così modificato:

"Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta

omissis"

Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 19 è così modificato:

"Art. 19 Detrazione

omissis"

 

 

10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'articolo 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.

 

11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

 

11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'I.V.A., relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di I.V.A., non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, né compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione, delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'I.V.A. prevista all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

14. Al Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 38 è così modificato:

"Art. 38 Esecuzione dei versamenti

1. I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato (1).

2. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

3. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

4. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (2).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24.

 

15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.

 

16. All' articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 1988, n. 70, il comma 4 è abrogato.

 

17. All' articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera b) del comma 1 è così modificata:

"b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525".

 

18. All' articolo 9 del Decreto del Predidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 1 è così modificato:

"1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:

1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali (1);

5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);

6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;

7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all'esportazione (2);

7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (3);

8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (38), eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato (4);

10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato] (5);

11) [il transito nei trafori internazionali] (6);

 

12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.

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(1) Numero così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897.

(2) Numero così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793.

(3) Numero aggiunto dall'art. 57, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(4) Numero così modificato dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(5) Numero abrogato dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(6) Numero abrogato dall'art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

19-ter. All'articolo 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, dopo il primo periodo del comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."(1)

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

 

Art. 37

Operazioni intracomunitarie

 

1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

Art. 38

Acquisti intracomunitari

 

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

 

2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

 

3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d'opera, d'appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d'imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto (1);

b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

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(1) Lettera abrogata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.

 

4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

 

4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 7, lett. a), num. 1), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa (1);

d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 7, lett. a), num. 2), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

 

8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

Art. 39

Effettuazione dell'acquisto intracomunitario

 

1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

 

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è ricevuta fattura o è pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento.

 

Art. 40

Territorialità delle operazioni intracomunitarie

 

1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

 

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

 

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.

 

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. b), num. 1), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.

 

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

 

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

 

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

 

8. (Comma abrogato dall'art. 24, comma 7, lett. b), num. 2), Legge 7 luglio 2009, n. 88 - Comunitaria 2008).

 

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. b), num. 3), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

Art. 41

Cessioni intracomunitarie non imponibili

 

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1º gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso (1);

c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

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(1) Lettera così sostituita dall'art. 24, comma 7, lett. c), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

a) (Lettera abrogata dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28);

b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

 

2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294 e poi così modificato dall'art. 37, comma 16, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

 

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

 

4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell'articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

 

Art. 42

Acquisti non imponibili o esenti

 

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto (1).

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(1) Comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

 

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

 

Art. 43

Base imponibile ed aliquota (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. d), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

 

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

 

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

 

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

 

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 44

Soggetti passivi

 

1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. e), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6.

 

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191.

 

Art. 45

Detrazione

 

1. È ammessa in detrazione, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

 

Art. 46

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. f), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

 

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

 

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

 

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

 

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.

 

Art. 47

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

 

1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione (1).

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(1) Comma modificato prima dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e poi così sostituito dall'art. 16, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

 

2. I contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

 

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all'articolo 46, comma 5.

 

4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione (1).

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(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

 

Art. 48

Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale

 

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

 

2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'articolo 47, commi 1, 2 e 4, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto articolo 28.

 

Art. 49

Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa

 

1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, devono presentare, in duplice esemplare, ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.

 

2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

 

3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

 

4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 46, comma 5, e dell'articolo 47, comma 3.

 

Art. 50

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari

 

1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. g), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.

 

3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 7, lett. h), Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008).

 

4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.

 

5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. [L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo] (1). I soggetti indicati nell'articolo 38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

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(1) Periodo prima sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427 e poi soppresso dall'art. 3, D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 10.

 

7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

 

8. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28).

 

Art. 50-bis

Depositi fiscali ai fini IVA (1)

 

(1) Aggiunto dall'art. 1, L.18 febbraio 1997, n. 28.

 

1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

 

2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

 

2-bis. I soggetti esercenti le attivita' di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita' della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.(1)

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(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286.

 

3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

 

4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

b) le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;

c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni (1);

i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

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(1) Per l'interpretazione della presente lettera si veda l'art. 16, comma 5-bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, coordinato con la Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

 

5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

 

6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che precede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.

 

7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191.

 

8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

 

Art. 51

Disposizioni relative ai produttori agricoli

 

1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

 

2. Per le cessioni di cui all'articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28.

 

Art. 52

Cessioni a viaggiatori

 

1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

 

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

 

Art. 53

Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

 

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

 

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

 

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

 

5. All'articolo 132 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è così modificato:

"1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine".

 

Art. 54

Sanzioni (1)

 

(1) L'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 ha abrogato il presente art. 54, ad eccezione del comma 8.

 

8. (Comma abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

 

Art. 55

Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri

 

1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

 

Art. 56

Norme applicabili

 

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Art. 57

Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

A) All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi uno e due sono così modificati:

"1. Agli effetti del presente decreto:

a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

2. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco."

B) All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettere a) e b) del comma 1 sono così modificate:

"a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura."

C) All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le lettera c) del comma 1 è così modificata:

"c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta."

D) All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma."

E) All'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7 del comma 1 è aggiunto il seguente:

"7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea."

F) All'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 1 del comma 2 è così modificato:

"1) delle fatture emesse nei confronti di non residenti relative alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, dell'art. 9 e dell'art. 38-quater, nonché delle fatture relative a cessioni intracomunitarie."

G) Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:

"Art. 38-quater Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea

1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25."

H) All'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è così modificato:

"3. I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma."

I) Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

"Art. 67 Importazioni

1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):

a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea;

b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;

c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a) . 2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima."

L) All'articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera e) è abrogata.

M) Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione."

N) All'articolo 73-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il comma 2 è così modificato:

"2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali."

O) All'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il comma 8 è così modificato:

"8. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione".

 

2. Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, e all'art. 58, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Art. 58

Operazioni non imponibili

 

1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28).

 

Art. 59

Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione

 

1. Le disposizioni dell'articolo 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonché relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'articolo 44, comma 2, lettera b), del presente decreto.

 

2. All'articolo 1 del Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze".

 

Art. 60

Disposizioni transitorie

 

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

 

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

 

3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

 

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

 

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

 

6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

 

Art. 61

Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partiva IVA

 

1. omissis

 

2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1994.

 

Art. 62

Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta

 

1. omissis

 

2. (Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490).

 

3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

4. All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti."

 

5. Per l'anno 1993 i sostituti di imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'articolo 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.

 

6. All'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 4 è così modificato:

"4. I sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero per gli utili di cui all'articolo 27, dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 31 maggio, rispettando i termini e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 8."

 

7. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 41-bis è così modificato:

"Art. 41-bis Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata

1. Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

2. Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.

3. Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.

4. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi.

5. Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accreditamento.

6. I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (40/b). I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171.

7. Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

8. Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro."

 

8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

 

9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

10. Le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formate entro il 31 dicembre 1994.

 

11. Al Decreto Legge 30 settembre 1992, n. 394, gli articoli 1 e 4 sono così modificati:

"Art. 1

1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

3. Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (1).

3-bis. [Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento] (2).

3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza (2).

4. Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo (3)."

"Art. 4

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. Per il medesimo periodo di imposta l'importo dovuto ai sensi del presente decreto può essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa (4).

2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa (5)."

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 novembre 1992, n. 461.

(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 novembre 1992, n. 461. Il comma 3-bis, peraltro, è stato soppresso dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 novembre 1992, n. 461.

(4) Periodo soppresso dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(5) Comma aggiunto dall'art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria né ordini professionali, il parere di cui all'articolo 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo articolo 11-bis, comma 3.

 

13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e di cui all'articolo 62-ter del presente decreto, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'articolo 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

14. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'articolo 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

 

15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonché di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

 

17. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993 (2).

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(1) Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

(2) Termine prorogato al 31 dicembre 1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

 

18. Al Decreto Legge 23 gennaio 1993, n. 16, gli articoli 4, 5 e 12 sono così modificati:

"Art. 4

omissis

Art. 5

1. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 20 giugno 1993, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, come modificata dal presente decreto; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1, e all'art. 50, comma 3, della citata legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

2. Al fine dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

2-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, il versamento dei contributi o premi relativi ai rapporti intercorsi tra le stesse parti dalla data di entrata in vigore della legge 19 dicembre 1984, n. 863, sino al 31 dicembre 1990 non determina la nullità dei contratti previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 863 del 1984, con conservazione delle agevolazioni previste dal comma 6 dello stesso articolo 3. Il versamento dei contributi o premi dovrà essere effettuato nel termine e con le modalità previste dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1993 (1).

3. Ai fini dell'articolo 55, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 413 del 1991, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della citata legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel predetto articolo 58, comma 2, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

5. In caso di infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 4 si applicano in quanto compatibili le sanzioni previste dall'articolo 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. omissis

6-bis. All'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le parole da: «con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita dal direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, ai sensi dell'art. 27, D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, salvo che il fatto costituisca reato» (1).

Art. 12

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva (2).

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'art. 4, comma 1, della L. 12 luglio 1991, n. 202.

3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione scadute nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° luglio 1993.

4. omissis

5. Per le infrazioni, diverse da quelle di cui al comma 5-ter del presente articolo, commesse dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1992, non si fa luogo all'irrogazione delle sanzioni e delle pene pecuniarie previste dal capo I del titolo VI del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, qualora i soggetti interessati presentino, entro il 30 aprile 1993, alla competente Intendenza di finanza, domanda di definizione per ciascuna concessione gestita con contestuale pagamento di una somma di lire tre milioni per ciascun anno di gestione o frazione di esso.

5-bis. Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aventi per oggetto le sanzioni e le pene pecuniarie di cui al comma 5 possono essere definite, entro il 30 aprile 1993, mediante il pagamento del 10 per cento delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate, fermo restando che, per ciascun anno di gestione in cui le infrazioni sono state accertate, il pagamento non potrà essere inferiore a lire quattro milioni.

5-ter. Per le infrazioni riguardanti i versamenti continuano ad applicarsi, per il periodo compreso tra il 1° maggio 1990 ed il 31 dicembre 1992, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, sempreché le relative regolarizzazioni siano effettuate entro il 30 aprile 1993. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 20 per cento annuo.

5-quater. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 aprile 1993 non si fa luogo alla notificazione dei provvedimenti di irrogazione di interessi, sanzioni e pene pecuniarie per le infrazioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter. Le definizioni e le regolarizzazioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dare luogo a rimborsi delle maggiori sanzioni, pene pecuniarie ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 aprile 1993, saranno stabilite le modalità di applicazione del presente articolo."

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 marzo 1993, n. 75.

(2) Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 74, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

19. All'articolo 62-bis Legge 30 dicembre 1991, n. 413, i commi 1 e 4 sono così modificati:

"1. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e nell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi hanno provveduto successivamente in due rate di uguale importo entro il 30 giugno e nel mese di luglio 1992, ovvero vi provvedono in unica soluzione entro il 20 giugno 1993, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 24 gennaio 1993, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento se la dichiarazione è stata presentata entro il 30 giugno 1992 ovvero del 13 per cento se la dichiarazione è presentata successivamente a tale data ed entro il 20 giugno 1993."

 

20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

 

21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purché la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

 

23. All'articolo 58 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, al comma 3 è aggiunto il periodo seguente:

"La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis."

All'articolo 58 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale."

 

24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

 

24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Art. 62-bis

Studi di settore (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

62-bis. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995.

 

Art. 62-ter

Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

 

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

 

5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante dall'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

 

6. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 62-quater

Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

1. All'articolo 12 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, i commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1994, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria."

All'articolo 12 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, il comma 3 è abrogato.

 

 

2. All'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12."

 

3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.

 

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 62-quinquies

Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo - Abrogazioni (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

1. Il comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

 

2. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, il comma 1 è così modificato:

"1. Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati."

 

3. L'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

 

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 62-sexies

Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso articolo 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'articolo 62-ter;

b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107).

 

3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62-bis del presente decreto.

 

4. All'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, la lettera d) del comma 1 è così modificata:

"d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti."

All'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, la lettera d) del comma 2 è così modificata:

"d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto."

 

Art. 63

Disposizioni relative alla imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici

 

1. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1° gennaio 1994 (1).

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(1) Comma soppresso dall'art. 9, D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

 

2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal numero 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

 

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'articolo 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4. È abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.

 

5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:

a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;

b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);

c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

6. All'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione."

 

6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'articolo 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Art. 64

Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri

 

1. All'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria."

 

2. All'articolo 34 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'ultimo periodo del comma 5 è modificato nel modo seguente:

" Gli uffici a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva comunicano i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia; in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata."

 

3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

 

Art. 65

Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione

 

1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto.

 

2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;

2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;

3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;

2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;

3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

c) motocicli:

1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;

2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.

 

3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

 

4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

 

5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC×NO+0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

6. (Comma abrogato dall'art. 15, L. 8 luglio 2003, n. 172).

 

7. All'articolo 17 della Legge 6 marzo 1976, n. 51, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione."

 

8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.

 

9. omissis

 

10. All'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, al comma 3 è aggiunto il periodo seguente:

"La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea."

 

11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.

 

12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione di importo non superiore a lire 20 mila (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

12-bis. (Comma abrogato dall'art. 15, L. 8 luglio 2003, n. 172).

 

Art. 66

Modificazioni di disposizioni agevolative

 

1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

 

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

 

 

3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, nonché gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonché all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonché i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

 

5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6, 7 e 8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonché l'articolo 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

 

6. omissis

 

6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

 

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

 

7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'articolo 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

8. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica."

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993 (1). Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano.

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(1) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

10. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 33 Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti

1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi, nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".

Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 34 è così modificato:

"Art. 34 Regime speciale per i produttori agricoli

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

 

 

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo."

All'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 4 è modificato dal seguente:

"4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione."

 

11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

 

12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

 

13. La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

 

14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza.

 

15. La disposizione di cui all'articolo 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione di centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

 

16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

 

17. All'articolo 12 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è modificato dal seguente:

"2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le prestazioni previste nel D.M. 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorché non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni."

 

18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

 

19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

 

20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'articolo 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'articolo 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

21. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

 

22. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

Art. 67

Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine

 

1. All'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente."

 

2. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

 

3. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

 

4. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

 

5. (Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

 

6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

 

7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

 

8. La disposizione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'articolo 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.

 

9. omissis

 

10. Alla Legge 13 agosto 1979, n. 384 l'articolo 3 è modificato dal seguente:

"Art. 3

I membri del Parlamento europeo indicati nell'art. 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi membri è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti".

 

11. All'articolo 9 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

3-ter. La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi."

 

Art. 68

Modifiche alla tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358

 

1. All'articolo 7 della Legge 29 ottobre 1991, n. 358, alcomma 6 è aggiunto il periodo seguente:

"Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio."

 

2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:

a) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo amministrativo:

1) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è sostituita con quella di «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale»;

2) la funzione «direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali»;

3) dopo la funzione «capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali» è aggiunta quella di «ispettore generale regionale e compartimentale»;

b) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo amministrativo:

1) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali» è sostituita con quella di «direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali»;

2) la funzione «ispettore capo» è sostituita con quella di «ispettore capo regionale e compartimentale»;

c) nella qualifica di «dirigente superiore» del ruolo tecnico:

1) la funzione «direttore regionale» è sostituita con quella di «direttore compartimentale»;

2) la funzione «direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di «direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali»;

3) la funzione «ispettore generale regionale» è sostituita con quella di «ispettore generale centrale e compartimentale»;

d) nella qualifica di «primo dirigente» del ruolo tecnico:

1) la funzione «direttore di divisione nelle direzioni» è sostituita con quella di «direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali»;

2) la funzione «direttore di reparto nelle direzioni regionali» è sostituita con quella di «direttore di reparto nelle direzioni compartimentali»;

3) la funzione «ispettore capo regionale» è sostituita con quella di «ispettore capo centrale e compartimentale».

 

3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.

 

Art. 69

Disposizioni in materia di contenzioso tributario

 

1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è differita al 1° ottobre 1994.

 

2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'art. 1, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è così sostituito:

"Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni"

b) L'art. 8, primo comma, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è così sostituita:

"b) I consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi "

c) L'art. 42, terzo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è così modificato:

"La commissione tributaria centrale prevista dal decreto di cui al comma 2 è soppressa e cessa di funzionare, tenuto conto dei ricorsi pendenti, entro la data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze "

d) L'art. 49, primo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è così modificato:

"A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2"

e) L'art. 50, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 è così modificato:

"I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994."

 

3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Modifica l'art. 12, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (1).

b) L'art. 12, secondo comma, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è così modificato:

"Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato."

c) L'articolo 18, terzo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è così modificato:

"Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 "

d) L'articolo 21, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è così modificato:

" Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione ."

e) L'articolo 72, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è così modificato:

"Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, dette impugnazioni sono proposte secondo le modalità e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data ."

f) L'articolo 73 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato

g) L'articolo 74 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è così sostituito:

Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni

h) All'articolo 75 del sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonché alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, è stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni"

2. omissis (2)

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto "

4. Il comma 5 è abrogato.

i) I commi 4 e 5 dell'articolo 76 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue .

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4 "

l) Il secondo comma dell'articolo 80 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali."

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(1) L'articolo 12 è stato successivamente modificato dall'art. 16-ter, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione. Viene riportato il suo attuale testo:

"Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali , i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636" .

(2) Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 477.

Con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 111 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità parziale del presente comma

 

4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.

 

6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427.

 

7. omissis (1).

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(1) Modifica l'art. 20, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, articolo successivamente abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

 

8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 70

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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