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GIOVEDÌ 04 SETTEMBRE 2025

D.L. 30/08/1993, n. 332

Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1993, n. 204 e convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 428 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1993, n. 256).

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 1-bis - Articolo 1-bis

 

Art. 2

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dal ripetersi, sul territorio nazionale, di incendi boschivi di vasta dimensione e gravità possono essere utilizzati gli stanziamenti relativi agli anni 1993 e 1994 di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e disponibili sul capitolo 7302, per la parte non concernente l'accensione di mutui, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428.

 

2. La somma di cui al comma 1 è utilizzata per specifiche misure di salvaguardia e di protezione ambientale delle zone boschive, con priorità per quelle comprese nelle aree protette. Le suddette misure riguarderanno anche il potenziamento dei mezzi antincendio del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelli relativi all'avvistamento degli incendi secondo un piano predisposto dal Ministro dell'ambiente (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428.

 

3. Per l'attuazione del piano e delle relative procedure di spesa, il Ministro dell'ambiente si avvale anche delle strutture e degli uffici delle altre amministrazioni interessate (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428.

 

4. Con appositi provvedimenti saranno successivamente regolamentati l'affidamento e la gestione, da parte del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle opere e dei beni acquisiti in forza del presente decreto.

 

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428.

 

Art. 1-bis

Articolo 1-bis (1)

 

(1) Aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 428.

 

1. Omissis (1).

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(1) Aggiungeva due commi all'art. 9, L. 1° marzo 1975, n. 47, ora abrogata dall'art. 13, L. 21 novembre 2000, n. 353.

 

Art. 2

 

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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