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MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2024

D.L. 19/09/1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 settembre 1992, n. 221.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 272, S.O.).

 

Sommario

 

Art. 1 - Pensioni di anzianità

 

Art. 2 - Perequazione pensioni

 

Art. 3 - Pensionamenti in regime internazionale

 

Art. 3-BIS - Adeguamento contributivo

 

Art. 3-ter - Aliquota contributiva aggiuntiva

 

Art. 4 - Norme procedurali

 

Art. 5 - Disposizione finanziaria

 

Art. 5-BIS - Disposizioni varie

 

Art. 6 - Revisione delle prestazioni sanitarie

 

Art. 7 - Misure in materia di pubblico impiego

 

Art. 8 - Imposta straordinaria su particolari beni

 

Art. 9 - Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote

 

Art. 10 - Nuova disciplina di taluni oneri deducibili

 

Art. 11 - Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo

 

Art. 11-BIS - Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo

 

Art. 11-TER - Accertamenti

 

Art. 12 - Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali

 

Art. 12-BIS - Interpretazione autentica

 

Art. 13 - Riserva delle entrate all'erario

 

Art. 13-BIS - Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi

 

Art. 13-TER - Applicazione delle norme

 

Art. 14 - Entrata in vigore

 

 

--- § ---

 

Art. 1

Pensioni di anzianità

 

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218 e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 37 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al D.L. 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 ottobre 1992, n. 406, alle altre ipotesi di prepensionamenti specificamente previsti da norme derogatorie dei singoli ordinamenti connessi ad esuberi strutturali di manodopera, nonché ai lavoratori privi della vista;

b) ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano approvati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i programmi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 223 del 1991;

c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro anche se ammessi alla prosecuzione volontaria, ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ;

d) ai lavoratori che abbiano presentato domanda di pensione di anzianità agli istituti previdenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbiano maturato i requisiti previsti entro il 30 settembre 1992, ancorché la pensione spetti con decorrenza dal 1 ottobre 1992;

e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ;

f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

g) al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea per i casi di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della L. 31 ottobre 1988, n. 480, come integrato dall'art. 7 della medesima legge, nonché al personale di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257;

h) ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in altri Stati (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2-ter. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo ovvero per il pensionamento di vecchiaia, è fissata al 1 settembre di ciascun anno (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2-quater. Resta stabilito in 35 anni il requisito di contribuzione per il pensionamento di anzianità previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2-quinquies. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1 gennaio 1994 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

Art. 2

Perequazione pensioni

 

1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1-bis, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico degli enti del settore pubblico allargato e lo speciale regime di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 218, e al D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico dell'INAIL (1).

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

1-bis. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'art. 21, secondo comma, L. 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, nonché dei trattamenti pensionistici indennitari, è fissata in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno e dal 1 dicembre (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

Art. 3

Pensionamenti in regime internazionale

 

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, già sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è sostituito dal seguente:

"I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni".

 

Art. 3-BIS

Adeguamento contributivo (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

 

2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

 

3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

 

3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.

 

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.

 

Art. 3-ter

Aliquota contributiva aggiuntiva (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, L. 11 marzo 1988, n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito d'impresa eccedenti il limite innanzi indicato.

.

 

Art. 4

Norme procedurali

 

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

 

2. Sono abrogati l'articolo 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e l'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data .

 

Art. 5

Disposizione finanziaria

 

1. In conseguenza delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nel limite di non meno il 50 per cento dei relativi effetti finanziari complessivi, con la legge finanziaria per l'anno 1993 sono rideterminati gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.

 

Art. 5-BIS

Disposizioni varie (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

1. Lo stanziamento destinato all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la parte iscritta al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, è stabilito in lire 1.425.769 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.539.355 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

 

2. Gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della L. 22 dicembre 1986, n. 910, sono assunti a carico del bilancio dello Stato nei limiti di lire 1.046.000 milioni per l'anno 1993, di lire 378.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 175.000 milioni per l'anno 1995.

 

Art. 6

Revisione delle prestazioni sanitarie

 

1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dal 1 gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.

 

2. (Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537)

 

3. (Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537)

 

4. (Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537.)

 

5. (Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537.)

 

6. (Comma abrogato dall'art. 8, L. 24 dicembre 1993, n. 537.)

 

7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000.

 

8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente.

 

9. L'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell'osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

 

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell'applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo.

 

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,4 per cento. La misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,60 per cento. L'aliquota dello 0,40 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,80 per cento. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992.

 

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1993 .

 

Art. 7

Misure in materia di pubblico impiego

 

1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonché a quello degli enti, delle aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.

 

2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché quelli previsti dalla medesima norma per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

 

3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate .

 

4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.

 

5. Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992 .

 

6. Le indennità di missione e di trasferimento, le indennità sostitutive dell'indennità di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore .

 

7. L'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorché aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992.

 

8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 28 della L. 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 . Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti temporali già prorogati dall'articolo 5, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 , sono ulteriormente prorogati di un anno (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche oggettivamente attestabili nei settori igienico-sanitari (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

Art. 8

Imposta straordinaria su particolari beni

 

1. È istituito per l'anno 1992 un tributo straordinario al cui pagamento sono tenute le persone fisiche che alla data di entrata in vigore del presente decreto possiedono uno o più tra i seguenti beni:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose di potenza fiscale superiore a 20 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1989, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto ;

a-bis) autocaravan di potenza fiscale superiore a 30 cavalli e motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, immatricolati per la prima volta come nuovi di fabbrica successivamente al 31 dicembre 1990, iscritti nei pubblici registri alla data di entrata in vigore del presente decreto ;

b) velivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1 gennaio 1960 ;

c) imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 18 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a metri 15 fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli; navi da diporto ;

c-bis) imbarcazioni da diporto di lunghezza da 15 a 18 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a vela, anche con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto di lunghezza oltre 12 e fino a 15 metri fuoritutto, escluso il bompresso, se a propulsione a motore di potenza oltre 25 cavalli .

Ai fini del presente comma si considera possessore, salvo prova contraria, colui che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulta intestatario del bene dai pubblici registri (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale compresa tra 21 e 24 cavalli, oppure, se immatricolati nel corso dell'anno 1990, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera a) del comma 1, di potenza fiscale superiore a 24 cavalli, se immatricolati successivamente al 31 dicembre 1990, il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 (1).

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(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2-bis. Per gli autocaravan di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa automobilistica erariale, regionale e relativa addizionale e la tassa speciale erariale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, dovute per l'anno 1992. Per i motocicli di cui alla medesima lettera a-bis) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte le tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario è dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45% se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

5. Sono esonerati dal tributo straordinario i beni che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano consegnati per la rivendita a soggetti autorizzati al commercio nonché, se posseduti da persone fisiche, quelli indicati nell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Il tributo non è, altresì, dovuto per i beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa. In ogni caso il tributo è dovuto quando i beni sono dati in uso agli amministratori, ai soci, ai collaboratori e ai dipendenti, o sono utilizzati dallo stesso imprenditore (1).

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(1) Comma modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

6. I soggetti di cui al comma 1 debbono dichiarare i beni sottoposti al tributo straordinario su stampati conformi ad appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere presentata all'ufficio del registro competente in base al domicilio fiscale del contribuente, dal 16 novembre al 15 dicembre 1992; entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento di quanto dovuto con versamento alla cassa dello stesso ufficio o su apposito conto corrente postale intestato al medesimo. In caso di contitolarità del bene sono solidalmente responsabili i cointestatari del bene stesso.

 

7. Per la omessa presentazione della dichiarazione e per il mancato o insufficiente pagamento del tributo nei termini stabiliti si applica la sopratassa rispettivamente di lire seicentomila e di due volte il tributo non corrisposto.

Qualora la presentazione della dichiarazione o il pagamento avvenga oltre il termine prescritto, ma entro sessanta giorni dalla scadenza di questo, le sopratasse sono ridotte ad un terzo, sempre che non risulti elevato nel frattempo processo verbale di constatazione.

 

8. L'applicazione delle sopratasse è demandata al competente ufficio del registro che vi provvede mediante notifica del processo verbale di accertamento. Alla constatazione delle violazioni provvedono la Guardia di finanza, gli organi della Polizia di Stato, delle capitanerie di porto, i carabinieri nonché i funzionari degli uffici del registro per le irregolarità riscontrate nell'ambito del loro ufficio; per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

 

8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 5 e all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei predetti soggetti per i beni indicati nel comma 1 del presente articolo (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

9. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, al di fuori dell'esercizio di una attività commerciale, gestiscano, individualmente o in forma associata, aziende faunistico-venatorie ovvero siano titolari di diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua o su superfici lacustri, sono tenuti al versamento del tributo di cui al comma 1 nelle seguenti misure: a) lire 10 mila per ettaro, per le aziende faunistico-venatorie; b) lire 10 mila per chilometro, per i diritti esclusivi di pesca su corsi d'acqua; c) lire 10 mila per ettaro, per i diritti esclusivi di pesca su superfici lacustri. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti titolari di concessioni a scopo esclusivo di piscicoltura (1).

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(1) Comma sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

10. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio, anche mediante supporti magnetici, di dati e notizie in possesso delle singole amministrazioni per l'effettuazione di riscontri e controlli.

 

Art. 9

Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote

 

1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:

a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500;

b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:

per un figlio . . . . . . . . . . . . . L. 87.500

per due figli . . . . . . . . . . . . . » 175.000

per tre figli . . . . . . . . . . . . . » 262.500

per quattro figli . . . . . . . . . . . » 350.000

per cinque figli. . . . . . . . . . . . » 437.500

per sei figli . . . . . . . . . . . . . » 525.000

per sette figli . . . . . . . . . . . . » 612.500

per otto figli. . . . . . . . . . . . . » 700.000

per ogni altro figlio . . . . . . . . . » 87.500

Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la detrazione spettante per il coniuge si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000 ;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.100.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 727.000;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 13.900.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.600.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.

 

3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

 

 

Aliquote

fino a oe. 7.200.000

10%

oltre oe. 7.200.000 fino a oe. 14.400.000

22%

oltre oe. 14.400.000 fino a oe. 30.000.000

27%

oltre oe. 30.000.000 fino a oe. 60.000.000

34%

oltre oe. 60.000.000 fino a oe. 150.000.000

41%

oltre oe. 150.000.000 fino a oe. 300.000.000

46%

oltre oe. 300.000.000

51%

 

 

4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.

 

5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1 gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.

 

Art. 10

Nuova disciplina di taluni oneri deducibili

 

1. (Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.)

 

2. (Comma abrogato dall'art. 3, D.L. 31 maggio 1994, n. 330.)

 

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 1, lettera a), come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, le parole: «l'imposta locale sui redditi pagata nel periodo di imposta esclusa quella relativa a redditi tassati separatamente; nonché» sono soppresse;

b) nell'articolo 10, il comma 4 è soppresso;

c) nell'articolo 18, comma 1, le parole: «,al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta,» sono soppresse;

d) l'articolo 101 è soppresso.

 

4. La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente .

 

5. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

 

5-bis. All'art. 78, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

5-ter. All'articolo 78, comma 4, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole da: «i consulenti del lavoro» fino a: «sostituti d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «i consulenti del lavoro e i consulenti tributari possono apporre il visto di conformità di cui al presente comma per quanto riguarda gli adempimenti dei sostituti d'imposta e di dichiarazione e, nei confronti dell'utenza di cui al comma 3 del presente articolo, anche per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal presente comma» (1).

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(1) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

5-quater. omissis (1).

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(1) Ha aggiunto il comma 13-bis all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, articolo successivamente abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

 

Art. 11

Disposizioni per il controllo delle imprese minori e del lavoro autonomo

 

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 11, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono emanati previo parere della commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della L. 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della L. 29 dicembre 1987, n. 550; la commissione si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti è stabilito al 30 ottobre; per l'anno 1992 il termine è fissato al 15 dicembre (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

2. All'articolo 41-bis, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «anche» (1).

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(1) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

3. (Comma abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.)

 

4. omissis (1).

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(1) Ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 11, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, disposizione abrogata, a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995, dall'art. 3, comma 179, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

 

Art. 11-BIS

Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 62-ter, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

Art. 11-TER

Accertamenti (1)

 

(1) Articolo abrogato dall'art. 62-quinqies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

 

Art. 12

Versamento acconto ritenute su interessi dei depositi, conti correnti bancari e postali

 

1. Fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, continua ad applicarsi nella misura del 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67 , e il versamento di acconto di cui all'art. 35 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, resta determinato, anche oltre il 31 dicembre 1992, con esclusione dei depositi di cui al comma 10 dell'art. 7 della L. 11 marzo 1988, n. 67, al 50 per cento per ciascuna delle scadenze stabilite in ciascun anno.

 

Art. 12-BIS

Interpretazione autentica (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

1. Ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria immobiliare istituita dall'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, nelle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, di cui al comma 3 dello stesso art. 7, debbono intendersi comprese anche le abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa.

 

Art. 13

Riserva delle entrate all'erario

 

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

 

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto al comma 1.

 

Art. 13-BIS

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

1. All'art. 75, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il comma 5-bis:

"Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 63 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 63, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione "

 

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli interessi e i proventi maturati a partire dal 9 settembre 1992.

 

Art. 13-TER

Applicazione delle norme (1)

 

(1) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 novembre 1992, n. 438.

 

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 

2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della regione medesima.

 

Art. 14

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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