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GIOVEDÌ 28 AGOSTO 2025

Legge 07/06/1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 giugno 1991, n. 141.

 

Sommario

 

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

 

Art. 6

 

 

--- § ---

 

Art. 1

 

 

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

 

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (1).

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(1) Articolo, infine, così sostituito dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

Art. 2

 

 

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data (1).

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 e poi dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

Art. 3

 

 

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge (1).

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(1) Articolo così modificato dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120.

 

Art. 4

 

 

1. La elezione dei consigli circoscrizionali, di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 13.

 

Art. 5

 

 

1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3 e l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

 

Art. 6

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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