Legge 11/08/1991, n. 268
Modifica dell'art. 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale (1).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1991, n. 197.
Sommario
Art. 1 - Articolo 1
--- § ---
Art. 1
Articolo 1
1. Così sostituisce il comma 6 dell'art. 48 del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione."
2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito.
3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1992.
|